AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.122
Data decisione, Autorità: 03.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00122
Lugano 3 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 marzo 2002 della
contro
la decisione 7 marzo 2002 con cui la Casa di riposo __________ di __________ delibera alla ditta __________ le opere da gessatore relative alla ristrutturazione interna dell'omonimo stabilimento a __________;
viste le risposte:
2 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
8 aprile 2002 della __________;
18 aprile 2002 della Casa di riposo __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 ottobre 2001 la Casa di riposo __________ di __________ __________ ha indetto un pubblico concorso per le opere da gessatore relative alla ristrutturazione generale interna dell'omonima casa per anziani situata in quel comune. Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione:
aspetto economico 50%
termini 30%
qualità delle prestazioni 20%
Alla posizione 191.112, "termini", il capitolato chiedeva in particolare ai concorrenti di indicare il numero di operai che sarebbero stati impiegati sul cantiere al fine di ultimare tutti i lavori nei termini stabiliti dalla posizione 311.410.
B. Al concorso hanno fra l'altro preso parte la ditta __________ con un'offerta di fr. 92'880.30 e la ditta __________ con un'offerta di fr. 96'501.05. La __________ ha indicato che avrebbe impiegato sul cantiere un capogessatore, due gessatori e due aiuti gessatori. La __________ ha invece previsto di impiegare un capo gessatore, quattro gessatori e due aiuti gessatori.
C. Esaminate le offerte, il 7 marzo 2002 la __________ ha attribuito alle offerte suddette i seguenti punteggi:
prezzo
termini
qualità
totale
43.35
30.00
20.00
93.35
50.00
20.77
20.00
90.77
Il criterio "termini" è stato valutato sulla base di una classifica elaborata in base alla manodopera indicata dai concorrenti, assegnando 6 punti all'operaio, 4 punti all'aiuto operaio e 2 punti all'aiuto operaio, ritenuto un massimo di 30 punti.
Fondandosi su queste risultanze la __________ ha quindi deliberato i lavori alla __________.
D. Contro la predetta determinazione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la delibera in suo favore.
L'insorgente contesta in particolare il punteggio assegnato alla vincitrice al criterio "termini", asserendo che la messa a disposizione di quattro gessatori non darebbe maggiori garanzie di rispetto dei termini. Censura inoltre che la __________ abbia ricevuto lo stesso punteggio al criterio "qualità" pur non essendo in possesso del certificato ISO.
E. All'accoglimento del ricorso di oppongono la __________ e l'aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
L'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) si rimette per contro al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Al fine di essere in grado di valutare correttamente i criteri di aggiudicazione indicati dalla documentazione di gara, il committente deve necessariamente sollecitare i concorrenti a fornire le informazioni pertinenti. Non basta, ad esempio, indicare che l'offerta verrà valutata anche dal profilo della qualità, limitandosi a specificare il fattore di ponderazione che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare i parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo giudizio, sollecitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari. In un concorso per la fornitura di merci, ad esempio, il committente che prevede di valutare le offerte in base alla qualità del prodotto da fornire dovrà pertanto indicare le caratteristiche alle quali attribuisce rilevanza (p.es. peso, resistenza termica o meccanica, impermeabilità, flessibilità, ecc.), chiedendo ai concorrenti di fornirgli i dati necessari per esprimere un giudizio quanto più possibile oggettivo, che permetta di confrontare effettivamente le offerte inoltrate.
A torto, tuttavia, poiché il committente aveva chiaramente indicato in sede di capitolato che questo criterio sarebbe stato valutato in funzione del quantitativo di manodopera che la ditta concorrente aveva indicato ai fini dell'impiego sul cantiere. Parametro, questo, che permette al committente di esprimere un giudizio dotato di una certa oggettività in merito al rispetto delle scadenze prestabilite dal programma dei lavori da parte dei singoli concorrenti. Improponibili siccome tardive e infondate sono comunque le obiezioni che l'insorgente solleva in merito all'attendibilità del parametro scelto dal committente per valutare questo criterio di aggiudicazione. Tali censure avrebbero in effetti dovuto essere proposte nell'ambito di un ricorso contro il bando. Non possono essere prese in considerazione nell'ambito di un'impugnativa rivolta contro l'aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Una diversa conclusione sarebbe contraria al principio della buona fede.
3.2. Parimenti da respingere, siccome infondate, sono le contestazioni che la __________ solleva in relazione all'assenza di qualsiasi distinzione tra la sua offerta e quella della ditta vincitrice per quanto attiene al criterio della qualità. A torto, rimprovera la ricorrente alla __________ di non averle attribuito un punteggio superiore a quello assegnato alla __________ in considerazione del certificato ISO di cui essa, a differenza della rivale, è titolare.
Non specificando la documentazione di gara alcun parametro volto a permettergli di valutare le offerte dal profilo qualitativo, il committente era in pratica costretto ad attribuire lo stesso punteggio a tutte le offerte. Non poteva operare distinzioni sulla base di parametri che non aveva preannunciato. Non poteva quindi nemmeno attribuire all'offerta della ricorrente un punteggio superiore soltanto perché questa è titolare di certificazioni di qualità, di cui l'altra concorrente non dispone. Una diversa conclusione avrebbe chiaramente violato i principi della trasparenza e della parità di trattamento, disattendendo in pari tempo gli effetti vincolanti per il committente e per i concorrenti, che scaturiscono dalla crescita in giudicato del bando di concorso.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 32, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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