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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.47
Data decisione, Autorità: 18.08.2023, IIICC
Titolo: Disposizione ordinatoria processuale di riassegnazione dei ruoli delle parti e fissazione di un termine. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
Incarto n. 13.2023.47 13.2023.48
Lugano 18 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2023.11 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 19 gennaio 2023 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 27 aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 17 aprile 2023 con cui il Pretore aggiunto ha riassegnato i ruoli delle parti e fissato il termine a CO 1 per motivare la domanda di divorzio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l’8 marzo 1999 a __________. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato la vita separata delle parti con effetto dal 17 novembre 2015 nell’ambito di un procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale promosso dalla moglie CO 1 (qui convenuta), sfociato nella sentenza 25 maggio 2018 (inc. n. SO.2015.4760).
B. Con petizione 19 gennaio 2023 RE 1 ha postulato, previa convocazione delle parti all’udienza di conciliazione di rito, lo scioglimento per divorzio del matrimonio, la rinuncia a contributi di mantenimento tra coniugi, la liquidazione del regime matrimoniale sicché ogni coniuge restava proprietario dei beni in suo possesso e/o a lui intestati e la suddivisione a metà dell’avere previdenziale. Ha inoltre chiesto il beneficio del gratuito patrocinio.
Con istanza 13 febbraio 2023 la moglie ha chiesto a sua volta la concessione del gratuito patrocinio.
C. All’udienza di conciliazione del 27 febbraio 2023 il marito ha confermato la sua richiesta di divorzio, a cui la moglie ha aderito. Entrambi hanno inoltre indicato di vivere separati almeno dal mese di maggio 2018. Le parti hanno quindi concluso una transazione in punto allo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e alla suddivisione a metà giusta l’art. 122 segg. CC dei rispettivi averi di previdenza maturati.
La procedura è stata sospesa fino al 31 marzo 2023, le parti avendo indicato che erano in corso delle trattative bonali per trovare un accordo sui restanti punti litigiosi.
D. Il 20 marzo 2023 il marito ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizione di divorzio. Il 28 marzo 2023 la moglie si è opposta al ritiro della domanda di divorzio e allo stralcio della causa.
Il 31 marzo 2023 il marito ha rilevato che trattandosi di divorzio unilaterale, il ritiro dell’azione costituiva desistenza dell’attore e portava quindi allo stralcio dai ruoli della causa in applicazione dell’art. 241 CPC.
E. Con decisione 5 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di stralciare dai ruoli la procedura di divorzio, rinviando al merito le spese giudiziarie di questo suo pronunciato. Ha inoltre assegnato al marito un termine scadente il 13 aprile 2023 per indicare il destino da dare al procedimento.
Con scritto 13 aprile 2023 il marito ha confermato la sua richiesta di ritiro dell’azione di divorzio e di stralcio dai ruoli della causa in corso, preannunciando già la sua intenzione di impugnare la decisione 5 aprile 2023.
Con reclamo 26 aprile 2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione 5 aprile 2023 sia annullata. Postula inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
La domanda di concedere effetto sospensivo al gravame è stata respinta il 27 aprile 2023 perché la sospensione della decisione che respingeva la richiesta di stralcio della causa sarebbe stata priva di effetto.
Il gravame, a cui CO 1 si è opposta con osservazioni 2 giugno 2023 - e contestuale richiesta del gratuito patrocinio - è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.44/45).
F. Nel frattempo, con ordinanza 17 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha proceduto alla riassegnazione dei ruoli di parte, attribuendo alla moglie il ruolo di attrice e assegnando alla medesima un termine di 30 giorni per motivare la sua domanda di divorzio in particolare sui punti litigiosi.
Con reclamo, datato 27 aprile 2023, RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, sia annullata anche l’ordinanza 17 aprile 2023. Postula altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta il 17 maggio 2023.
Con osservazioni 2 giugno 2023 - e contestuale richiesta di gratuito patrocinio - CO 1 postula la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. L’ordinanza 17 aprile 2023 con cui il Pretore aggiunto ha riassegnato i ruoli delle parti e fissato alla moglie il termine per motivare la sua richiesta di divorzio è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo da proporre nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La contestata ordinanza è stata notificata il 17 aprile 2023. Rimesso alla posta con invio raccomandato 27 aprile 2023, giunto alla cancelleria civile del Tribunale d’appello il 2 maggio 2023 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
Con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole.
Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
Inoltre, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
4.1 Il reclamante omette anzitutto di considerare che è lui stesso ad aver promosso la procedura di divorzio. In sede di udienza 27 febbraio 2023 la moglie ha poi aderito alla domanda di divorzio e in quel contesto è stato accertato che la vita separata dei coniugi perdura da oltre due anni sicché è anche verificato il motivo di divorzio dell’art. 114 CC (cfr. verbale 27 febbraio 2023). La moglie si è in seguito opposta allo stralcio della causa manifestando così la sua volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio. Da ultimo, con separato giudizio di data odierna il reclamo di RE 1 contro la decisione del Pretore aggiunto di non dar seguito alla richiesta di stralciare la procedura ma di proseguire la medesima è stato respinto. L’argomento è quindi privo d’efficacia.
4.2 In punto alla pretesa inadeguatezza della decisione di continuare la procedura malgrado il reclamante avesse preannunciato l’impugnazione della decisione 5 aprile 2023 (con cui era stata respinta la sua richiesta di stralciare dai ruoli la procedura di divorzio) si rileva che l’impugnazione non aveva per legge effetto sospensivo - e l’effetto sospensivo era comunque stato negato - sicché nulla impediva al primo giudice di proseguire. Sarebbe certo anche stato possibile attendere l’esito del reclamo prima di fare ulteriori passi - ciò che poteva anche apparire opportuno, stante il rischio di compiere atti che in caso di accoglimento del gravame sarebbero poi risultati inutili - ma ciò non è sufficiente per annullare la decisione impugnata. Comunque sia, nel giudizio 5 aprile 2023 il Pretore aggiunto aveva avuto cura di indicare che, respinta la domanda di stralcio della causa, qualora il reclamante non avesse comunicato una sua presa di posizione sul prosieguo della vertenza entro il 13 aprile 2023 avrebbe proceduto alla riassegnazione dei ruoli delle parti. Sicché il pregiudizio difficilmente riparabile nemmeno potrebbe essere ricondotto ad un’ipotetica lesione del diritto di essere sentito dell’interessato.
4.3 Vero è che la decisione di attribuire il ruolo di attrice alla moglie non pare sorretta da alcuna base procedurale, ritenuto che l’art. 288 CPC è applicabile unicamente alla procedura di divorzio su richiesta comune, mentre la procedura di divorzio su azione di un coniuge non prevede siffatta norma. Il motivo di questo modo di procedere non è stato spiegato dal primo giudice e peraltro neppure s’imponeva. Nella procedura di divorzio su richiesta comune i coniugi introducono una richiesta comune. In caso di disaccordo su uno o più aspetti il giudice ha quindi da determinare il ruolo delle parti. Nella procedura di divorzio su azione di un coniuge la parte attrice e la parte convenuta sono invece già chiaramente definiti e non v’è ragione di ridefinire i ruoli, a maggior ragione in assenza di una base legale. L’art. 291 CPC disciplina il modo di procedere: se la petizione è corredata da una motivazione scritta, è da assegnare alla parte convenuta un termine per inoltrare la risposta di causa. Se non lo è, all’attore è da assegnare un termine per motivare per scritto l’azione. In caso d’inosservanza del termine, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
Nel caso concreto l’inosservanza del termine non comporterebbe tuttavia lo stralcio della causa dal ruolo. La domanda di divorzio non poteva in effetti essere ritirata dal marito, attore, senza il consenso della moglie poiché essa vi aveva aderito e la cui adesione va considerata quale domanda di divorzio della medesima (cfr. sentenza nell’incarto 13.2023.44/45 sul reclamo contro la decisione 5 aprile 2023). In quest’evenienza l’attore sarebbe quindi da considerare precluso e alla moglie sarebbe da assegnare un termine per la risposta, dove essa potrà formulare le proprie conclusioni e motivare le proprie pretese. Poiché l’azione di divorzio è una cosiddetta actio duplex - che consente alla parte convenuta di formulare proprie conclusioni senza che ciò abbia conseguenza sul suo ruolo nel procedimento - non vi sono problemi se la moglie continua a rivestire il ruolo di parte convenuta quando è in questione la sua domanda di divorzio.
Comunque sia, una violazione del diritto non comporta eo ipso un pregiudizio difficilmente riparabile (III CCA 22.3.2013 in RTID 2013 II pag 901), e il reclamante non ha spiegato per quale motivo il diverso modo di procedere adottato dal primo giudice gli causerebbe un pregiudizio.
Pertanto, in assenza del requisito necessario ai fini della sua ammissibilità (art. 319 lett. b cifra 2 CPC), diventa così inutile disquisire oltre sugli argomenti di merito sollevati con il reclamo.
La domanda di gratuito patrocinio del reclamante va respinta. A prescindere dal preteso stato d’indigenza, a fronte di un reclamo rivelatosi inammissibile il presupposto di probabilità di esito favorevole non poteva considerarsi realizzato. Giova inoltre soggiungere che l’effetto sospensivo concesso in data 17 maggio 2023 è stato dettato da meri motivi di opportunità, ovvero nell’attesa dell’esito del contestuale gravame 26 aprile 2023 proposto contro la decisione 5 aprile 2023 che, se accolto, avrebbe reso inutile il proseguimento della causa.
Gli oneri processuali del presente giudizio, fissati in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono posti a carico del reclamante.
Quand’anche abbia resistito al reclamo, alla controparte non vengono assegnate ripetibili. Le relative osservazioni altro non sono che la trascrizione delle argomentazioni come già formulate riguardo al parallelo gravame pendente innanzi a questa Camera (inc. n. 13.2023.44/45), per il cui lavoro non si giustifica una ulteriore e separata rivendicazione. L’eventuale remunerazione dell’impegno così profuso sarà quindi e semmai, dandosene i presupposti, da considerare in quel contesto. La domanda di gratuito patrocinio della moglie è quindi priva d’oggetto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 aprile 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
La domanda di gratuito patrocinio di CO 1 è priva d’oggetto.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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