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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.46
Data decisione, Autorità: 10.08.2023, IIICC
Titolo: Stralcio per acquiescenza. Tassazione nota professionale del gratuito patrocinatore
Incarto n. 13.2023.46 13.2023.57
Lugano 10 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.126 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa in data 16 ottobre 2020 da
RE 1 patrocinata dall’ PI 1
e
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 25 aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 17 aprile 2023 con cui il Pretore ha tassato la nota professionale dell’avv. PI 1;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con istanza di divorzio comune con accordo completo RE 1 e CO 1 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e l’omologazione della convenzione regolantene gli effetti accessori. Entrambi i coniugi hanno chiesto di essere posti al beneficio del gratuito patrocinio.
Con sentenza 11 novembre 2020 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la convenzione regolante le conseguenze accessorie ammettendo poi entrambe le parti al beneficio del gratuito patrocinio.
Il 4 aprile 2023 l’avv. PI 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale esponendo una remunerazione complessiva di fr. 3'672.57, comprensiva di fr. 3'100.- di onorario (15.50 ore a fr. 200.-), fr. 310.- di spese e fr. 262.57 di IVA, per prestazioni legali svolte tra il 22 giugno e il 12 novembre 2020.
Con decisione 17 aprile 2023 il Pretore ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo integralmente la nota d’onorario in questione.
Con reclamo 25 aprile 2023 RE 1 ha chiesto la riforma di questa decisione nel senso di riconoscere una retribuzione totale di fr. 2'926.20, e meglio fr. 2'470.- di onorario (- fr. 630.-), fr. 247.- di spese e fr. 209.20 di IVA.
Con istanza 22 maggio 2023 la reclamante ha poi postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel senso dell’esenzione dall’anticipo delle spese.
Con scritto 31 maggio 2023 l’avv. PI 1 ha dichiarato “…completa accettazione di qualsivoglia modifica della tassazione richiesta dall’appellante”, e chiede “che cod. Corte consideri questo mio scritto quale avvenuta conciliazione e rinunci a prelevare tasse e spese … mettendo a compensazione le ripetibili”.
Lo scritto 31 maggio 2023 dell’avv. PI 1 costituisce acquiescenza al reclamo. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 241 cpv. 3 CPC il gravame è da stralciare dai ruoli. Di principio le spese sarebbero da porre a carico della parte soccombente, nel caso concreto dell’avv. PI 1, la cui acquiescenza è da considerare soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Stante la particolarità della fattispecie appare tuttavia giustificato prescindere dal prelevare spese e non attribuire ripetibili, peraltro neppure richieste.
Di conseguenza la domanda della reclamante di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel senso dell’esenzione dall’anticipo delle spese diventa priva d’oggetto.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 25 aprile 2023 di RE 1 è stralciato dai ruoli per acquiescenza.
Il punto n. 1 del dispositivo della decisione 17 aprile 2023 del Pretore del Distretto di Bellinzona
A favore del patrocinatore è riconosciuto:
onorario dal 22.06 2020 fr. 2'470.-
spese dal 22.06.2020 fr. 247.-
IVA al 7.7 % su CHF 2'717 fr. 209.20
Totale fr. 2'926.20
Non si prelevano spese processuali per reclamo. Non si attribuiscono ripetibili.
L’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.
Notificazione (unitamente al reclamo 25 aprile 2023 all’avv. PI 1):
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Bellinzona;
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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