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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.34
Data decisione, Autorità: 13.06.2023, IIICC
Titolo: Diniego di estromissione di un documento dagli atti. Disposizione ordinatoria processuale.Il rischio di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause e non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2023.34
Lugano 13 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.208 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 26 agosto 2020 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 17 marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 6 marzo 2023 con cui il Pretore aggiunto ha, fra l’altro, respinto la sua istanza di estromissione di atti;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1, entrambi di nazionalità sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________. Dall’unione è nato __________. In esito alla procedura di protezione dell’unione coniugale, l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha autorizzato la vita separata delle parti dal 1° luglio 2015 e omologato il relativo accordo raggiunto.
B. Il 26 agosto 2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio e l’adozione di misure cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio.
C. Il 1° febbraio 2021 l’attore ha motivato le sue richieste in punto al contributo di mantenimento tra coniugi e alla liquidazione del regime matrimoniale, rimasti litigiosi, a cui ha fatto seguito la risposta della convenuta in data 8 marzo 2021, rispettivamente la replica e la duplica.
D. Con ordinanza 4 gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove e, tra l’altro, ha assegnato alle parti un termine per produrre la documentazione attestante il contenuto del diritto sudafricano.
In data 3/6 febbraio 2023 CO 1 ha trasmesso alla Pretura documentazione inerente al diritto sudafricano.
E. Con scritto 22 febbraio 2023 RE 1 ha chiesto l’estromissione dagli atti dell’allegato 2 al doc. SSS, prodotto il 6 febbraio dalla controparte.
Con ordinanza 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di estromissione dell’allegato 2 al doc. SSS.
F. Con reclamo 17 marzo 2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la richiesta di estromettere il documento dagli atti sia accolta.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto la domanda chiedente di estromettere un documento dagli atti è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Il giudizio impugnato è stato notificato al reclamante il 7 marzo 2023. Rimesso alla posta il 17 marzo 2023, il gravame è pertanto tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è però ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole.
Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché la parte reclamante deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
La reclamante sostiene che il documento in questione potrebbe risultare rilevante per la decisione in merito al contratto prematrimoniale la cui validità è contestata, e ciò aggraverebbe notevolmente la sua posizione processuale. Da qui il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.1 La preoccupazione così espressa si traduce in realtà in un mero timore della reclamante che il primo giudice possa giungere ad un giudizio finale per lei negativo. Lo scenario così descritto non configura però (ancora) un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché è un rischio insito in tutte le cause. In particolare non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola eventualità che il giudice possa respingere o non accogliere una pretesa a causa di un documento irritualmente prodotto. Giova considerare che una sentenza finale favorevole potrebbe anche riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente e in che misura questa circostanza abbia davvero compromesso la posizione complessiva dell’interessata.
4.2 A prima vista la produzione dell’allegato 2 al doc. SSS può apparire incompatibile con le specifiche normative del CPC, ma la questione non può essere definita in assenza di una presa di posizione della parte che lo ha prodotto. E, comunque, il primo giudice dovrà ancora valutare la portata del parere legale redatto dal notaio (doc. SSS) che si è espresso anche su documenti non agli atti, segnatamente sulla procura allegato 2 a tale documento. Vero è che il Pretore aggiunto ha lasciato aperta la questione della tempestività della sua produzione. Se il fatto che la documentazione in questione potrebbe avere una rilevanza nella decisione sulla validità del contratto prematrimoniale sia motivo sufficiente per ammetterne la produzione in dispregio di specifiche norme del CPC è questione che può qui restare aperta, ritenuto che anche quest’aspetto dovrà comunque essere approfondito dal primo giudice nell’ambito della valutazione delle prove.
4.3 Nelle circostanze così descritte il pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Il presente giudizio rende inoltre priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 marzo 2023 RE 1 è inammissibile.
La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 17 marzo 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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