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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.27
Data decisione, Autorità: 16.05.2023, IIICC
Titolo: Anticipo delle spese processuali per l'assunzione di prove. Interesse degno di protezione ad impugnare la decisione. Presupposto processuale del reclamo
Incarto n. 13.2023.27
Lugano 16 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.212 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 14 agosto 2018 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 9 marzo 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 28 febbraio 2023 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione unilaterale di divorzio 14 agosto 2018 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Il 15 novembre 2018 egli ha presentato le motivazioni della petizione. Con risposta del 4 gennaio 2019 CO 1 ha formulato le proprie richieste in punto alle conseguenze accessorie del divorzio. Con gli ulteriori allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Al dibattimento 5 novembre 2019 entrambe le parti hanno notificato le rispettive prove chiedendo, tra l’altro l’allestimento di perizie. Con ordinanza 5 febbraio 2020 il Pretore ha assegnato a entrambe le parti un termine per depositare l’importo di fr. 6'000.- cadauna quale anticipo sulle spese processuali. Il 17 novembre 2022 CO 1 ha presentato i quesiti della perizia intesa ad accertare il valore delle società __________ SA e __________ SA. RE 1 a sua volta ha chiesto di accertare la completezza e la rispondenza ai principi contabili della contabilità delle due società.
Con ordinanza del 16 dicembre 2022 il Pretore ha nominato il perito e, su richiesta del medesimo, il 10 febbraio 2023, ha assegnato a __________ SA un termine per produrre nuova documentazione necessaria per l’allestimento della perizia contabile.
C. Con istanza 15 febbraio 2023 RE 1 ha chiesto di escludere il quesito di controparte volto ad accertare il valore della sua partecipazione in __________ SA, rispettivamente di chiedere lo scopo del quesito, postulando altresì che sia fatto ordine alla moglie di anticipare le spese per tutte le perizie da lei richieste.
Preso atto delle risposte della moglie, RE 1 ha chiesto di riformulare il quesito, ribadendo la necessità di ordinare alla moglie un anticipo delle spese processuali.
D. Con ordinanza 28 febbraio 2023 il Pretore ha respinto le richieste di RE 1.
E. Con reclamo 9 marzo 2023 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata, che sia chiesto ai periti un preventivo dei costi e che sia chiesto a CO 1 un adeguato anticipo per le spese peritali inerenti l’accertamento del valore del mobilio e dell’arredamento dell’abitazione coniugale e di quella occupata successivamente la separazione di fatto dal marito e per l’accertamento del valore delle partecipazioni del marito in __________ SA e __________ SA.
La richiesta di effetto sospensivo al reclamo è stata respinta il 16 marzo 2023.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore, e meglio alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
La decisione è pervenuta al reclamante il 1° marzo 2023. Il gravame, spedito il 9 marzo 2023 è quindi tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile.
Con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPC ogni parte deve anticipare le spese processuali per l’assunzione delle prove da lei richieste, ritenuto che ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2). L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti (cpv. 3).
Giusta l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Anche per i rimedi di diritto il reclamante/appellante deve avere un interesse degno di protezione ad impugnare una decisione.
Nel caso di cui trattasi non è dato un interesse degno di protezione del reclamante a postulare che il primo giudice imponga alla controparte un maggiore anticipo per le spese peritali rispetto a quanto già versato. Non è quindi da entrare nel merito del gravame. Gli argomenti sollevati dal reclamante saranno, semmai, da far valere in sede di ripartizione dei costi al termine della procedura.
Non avendo la controparte
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 9 marzo 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.
Notificazione (unitamente al reclamo 9 marzo 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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