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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.26
Data decisione, Autorità: 16.05.2023, IIICC
Titolo: Ingiunzione di far capo ad un rappresentante legale. Disposizione ordinatoria processuale. Il reclamo va motivato spiegando in cosa consisterebbe l'errore del giudice
Incarto n. 13.2023.26 13.2023.28
Lugano 16 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. SE.2022.27 della Pretura di Locarno-Città promossa con istanza 2 giugno 2022 da
CO 1 rappr. da: __________
contro
RE 1
ritenuto
in fatto: che con petizione 2 giugno 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 11'378.40 nonché la liberazione del deposito di garanzia di fr. 1'950.- prestata dalla convenuta nell’ambito del contratto di locazione in essere tra le parti;
che, per quanto dato di capire dai suoi scritti, la convenuta si è opposta alla petizione;
che in occasione del dibattimento 5 ottobre 2022 il Pretore, constatato che la convenuta non era in grado di esprimersi correttamente in lingua italiana né di difendersi adeguatamente da sola, le ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore;
che, decorso infruttuoso quel termine, con ordinanza 22 febbraio 2023 il Pretore le ha assegnato un ultimo termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un patrocinatore d’ufficio in caso d’inadempienza;
che con reclamo 3 marzo 2023 RE 1 chiede “al tribunale di interrompere il procedimento”;
che con successivo scritto 9 marzo 2023 la reclamante chiede “un contenzioso gratuito”;
considerato
in diritto: che l’ingiunzione di far capo a un rappresentante legale in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CPC è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 23 febbraio 2023 sicché il gravame, rimesso alla posta il 3 marzo 2023 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile;
che giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle chiare domande di causa; in particolare spetta alla parte reclamante confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe l’errore del primo giudice;
che, in concreto, la reclamante chiede “al tribunale di interrompere il procedimento”, ma non spiega per quali ragioni la decisione impugnata è contestata;
che essa pertanto non si confronta con la decisione del Pretore e non è dato di comprendere per quale motivo la stessa sarebbe errata e il gravame, insufficientemente motivato, è inammissibile;
che l’unica domanda della reclamante, vale a dire la richiesta di interrompere il procedimento, esula comunque dalla procedura di reclamo, già per il fatto che la sospensione andava, semmai, sottoposta al Pretore;
che, comunque sia, nella misura in cui la reclamante sostiene che la causa è ingiustificata, trattasi di argomenti che sono se del caso da far valere davanti al primo giudice, ciò che essa all’evidenza non è in grado di fare da sola, sicché l’ingiunzione di far capo a un patrocinatore legale è nel suo stesso interesse;
che le spese del reclamo sarebbero da porre a carico della reclamante, soccombente, ma eccezionalmente si rinuncia a prelevarle; la domanda di ”contenzioso gratuito” (recte: gratuito patrocinio) diventa quindi priva d’oggetto;
che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 2023 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese.
La domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
Notificazione (unitamente al reclamo 3 marzo 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 11'378.40, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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