AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.23
Data decisione, Autorità: 15.05.2023, IIICC
Titolo: Completamento d'istruttoria del procedimento cautelare. Diniego di giustizia e ritardata giustizia
Incarto n. 13.2023.23
Lugano 15 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2020.172 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza di provvedimenti cautelari 17 giugno 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 27 febbraio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 16 febbraio 2023;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono sposati a __________ il 23 luglio 1999.
Con petizione 23 gennaio 2020 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
B. Con istanza di provvedimenti cautelari 17 giugno 2020 CO 1 ha chiesto in via superprovvisionale l’affidamento a sé del figlio __________, la regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare per il figlio di fr. 2'885.85 da luglio 2020 oltre a spese extrascolastiche e straordinarie, un contributo alimentare di fr. 10'472.60 mensili per sé da luglio 2020 e una provisio ad litem di fr. 10'000.
In via cautelare ha formulato le medesime domande, ritenuto che i contributi alimentari per il figlio e per sé sono chiesti retroattivamente a far tempo dal mese di giugno 2019.
Con decisione 18 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza supercautelare e ha citato le parti all’udienza del 18 agosto 2020 per il contraddittorio.
C. All’udienza di conciliazione del 18 agosto 2020, nella causa di divorzio RE 1 ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, alla liquidazione del regime dei beni e al riparto delle prestazioni di libero passaggio, ma non alle rimanenti richieste della moglie.
È seguita l’udienza sull’istanza di provvedimenti cautelari, dove il marito ha aderito alla richiesta della moglie circa l’affidamento a lei del figlio __________ per la cura e l’educazione ed è stato disciplinato il diritto di visita. Le parti hanno pure convenuto che l’appartamento in locazione alla moglie veniva ad essa assegnato in uso, ritenuto che la pigione e le spese accessorie venivano pagate direttamente dal marito al locatore. Inoltre, a partire da settembre 2020 il padre si è impegnato a versare mensilmente l’importo di fr. 963.- a titolo di contributo alimentare per il figlio, prendendo a proprio carico le spese scolastiche (fr. 759.- mensili) e il contributo di accudimento da parte di terzi oltre a spese straordinarie purché preventivamente concordate tra i genitori.
In merito ai punti controversi le parti hanno quindi notificato le rispettive prove (verbale 18 agosto 2020 pag. 7): la moglie ha chiesto l’edizione di documenti dal marito e da terzi, la testimonianza di __________, l’interrogatorio delle parti e l’audizione del minore __________. Il marito a sua volta ha chiesto l’edizione di documenti da terzi e dalla moglie e l’audizione testimoniale di __________.
In via cautelare il Pretore aggiunto ha quindi omologato l’accordo raggiunto dalle parti.
Con ordinanza 21 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha assegnato alle parti e ai terzi un termine per produrre la documentazione chiesta in edizione nell’ambito del procedimento cautelare.
D. Con decisione 22 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza cautelare 17 giugno 2020 e condannato il marito a versare alla moglie un contributo di mantenimento mensile di fr. 1'755.-.
Con appello 4 gennaio 2021 entrambe le parti hanno impugnato la decisione cautelare, la moglie chiedendo un aumento del contributo alimentare per sé, il marito chiedendone la soppressione.
Con decisione del 25 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha ancora condannato RE 1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–.
Con la sentenza 17 ottobre 2022 la ICCA ha evaso gli appelli contro la decisione provvisionale accogliendo parzialmente i gravami. La II Corte di diritto civile del Tribunale federale, con sentenza 16 gennaio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di RE 1.
E. Nel frattempo, dando seguito a quanto ordinato dal primo giudice in occasione dell’udienza del 18 agosto 2020, il 17 settembre 2020 CO 1 ha motivato la petizione e formulato le proprie richieste di giudizio in merito agli effetti accessori del divorzio. RE 1 ha inoltrato la risposta di causa il 27 gennaio 2021, cui sono seguite la replica, la duplica, la triplica e la quadruplica. Al dibattimento 8 febbraio 2022 le parti hanno dato atto che restavano litigiosi la liquidazione del regime matrimoniale, il contributo alimentare per la moglie, il contributo di mantenimento per il figlio e le spese giudiziarie. Le parti hanno quindi notificato le prove relative alla procedura di merito.
F. Con scritto 30 gennaio 2023 RE 1 ha chiesto la continuazione della procedura cautelare (inc. CA.2020.172), chiedendo al primo giudice di statuire sulle rimanenti prove, ordinare l’aggiornamento della situazione reddituale dei coniugi e impartire un termine per l’inoltro delle conclusioni, così da concludere il procedimento.
Il Pretore aggiunto ha risposto in data 31 gennaio 2023 che il procedimento cautelare di cui all’incarto CA.2020.172 era già stato concluso con la decisione cautelare 22 dicembre 2020, poi riformata con sentenza 17 ottobre 2022 dalla ICCA - decisione cresciuta in giudicato dopo che la II Corte civile del Tribunale federale aveva giudicato inammissibile il ricorso del marito - reputando le richieste “del tutto irrite e infondate”.
Con scritto 15 febbraio 2023 RE 1 ha rilevato che la decisione cautelare era stata emessa “nelle more istruttorie”, vale a dire prima della conclusione dell’istruttoria, ciò che era stato rilevato dalla ICCA nella sentenza 17 ottobre 2022. Ha quindi chiesto di procedere come postulato.
Il Pretore aggiunto, con ordinanza 16 febbraio 2023 ha respinto nuovamente le domande del convenuto, sostenendo che la decisione cautelare 22 dicembre 2020 era una decisione cautelare finale e che quanto indicato dalla ICCA “è verosimilmente per un refuso ed è da intendersi nel merito”.
G. Con reclamo 27 febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata alla Pretura di Lugano per nuova decisione.
Nel termine assegnatole con ordinanza 1° marzo 2023 la controparte non ha inoltrato osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto le richieste di RE 1 tese a completare l’istruttoria del procedimento cautelare è, a prima vista, una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
1.1 Nel caso in esame il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di aver rifiutato a torto di portare a termine la procedura cautelare perché erroneamente l’ha ritenuta conclusa. Di fatto esso lamenta quindi un diniego di giustizia da parte del primo giudice, che rifiuta di portare a termine il procedimento. Poiché la ricevibilità di un reclamo per denegata giustizia non dipende dalla sussistenza di un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, da questo punto di vista il gravame è ricevibile.
2.1 Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Qualora però la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice - occorre impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1).
2.2 Considerato che la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 17 febbraio 2023 il gravame, rimesso alla posta il 27 febbraio 2023, risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3.1 Gioverà qui riprendere il considerando 2 della menzionata sentenza della ICCA:
La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). I decreti cautelari sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Anche se sono stati adottati – come in concreto – prima che sia conclusa l'istruttoria, ma la controparte ha avuto modo di esprimersi almeno per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). La stessa moglie aveva sollecitato del resto, il 6 novembre 2020, una pronuncia “nelle more istruttorie” sulle sue richieste cautelari.
La Camera, nel considerando 15 ha poi rilevato ancora quanto segue:
La moglie critica poi il Pretore aggiunto nell'appello per avere fatto decorrere il contributo alimentare in suo favore, senza darne ragione, soltanto dal giugno del 2020 (data dell'istanza cautelare) anziché dal giugno del 2019, come lei chiedeva nell'istanza. Al riguardo la decisione impugnata andrebbe pertanto annullata perché priva di motivazione (memoriale, punto 3.4 pag. 12). Ora, con l'istanza cautelare del 17 giugno 2020 CO 1 aveva effettivamente chiesto un contributo alimentare per sé dal giugno del 2019 (inc. CA.2020.172) e l'art. 173 cpv. 3 CC prevede che i contributi per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica per analogia anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della vita separata (…).
Nella fattispecie i coniugi vivono separati dal 1° settembre 2017 e fino al 17 giugno 2020 (data dell'istanza) non è intervenuto alcun accordo sul mantenimento della moglie, ma solo sul contributo alimentare per il figlio all'udienza del 18 agosto 2020 a valere dal settembre del 2020. Sulla retroattività del contributo alimentare postulato dalla moglie dal giugno del 2019, in altri termini, il primo giudice non ha ancora statuito e al proposito questa Camera non può giudicare essa medesima come una giurisdizione di primo grado. Sulla questione dovrà ancora pronunciarsi il Pretore aggiunto al più tardi nella decisione cautelare finale con cui regolerà i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza e il momento della sentenza.
3.2 Come risulta dall’esposizione dei fatti, il primo giudice ha emanato la decisione 22 dicembre 2020 dopo aver assunto agli atti la documentazione prodotta dalle parti, rispettivamente quella di cui era stata chiesta l’edizione. A quel momento nulla era ancora stato deciso in merito alle altre prove, segnatamente ai testimoni. Dopo questa decisione nulla è più stato intrapreso nell’ambito cautelare. Non risulta una decisione dalla quale emerga la conclusione dell’istruttoria e neanche che sia stata data la possibilità alle parti di esprimersi sull’istruttoria stessa. Non da ultimo, la ICCA aveva ancora evidenziato che restavano da stabilire i contributi alimentari per il periodo precedente l’introduzione dell’istanza cautelare (consid. 15), ciò che non risulta sia stato fatto. Non è qui dato di comprendere come il Pretore aggiunto abbia potuto ritenere che “l’incidente cautelare di cui all’incarto CA.2020.172 è terminato con la decisione cautelare del 22 dicembre 2020”.
La constatazione della ICCA che la decisione 22 dicembre 2020 era una decisione nelle more istruttorie perché l’istruttoria non era terminata è quindi perfettamente calzante e, di certo, non è frutto di un “refuso”. Il diverso accertamento del Pretore aggiunto è quindi manifestamente errato e il suo rifiuto di seguire le pertinenti indicazioni dell’autorità superiore e di occuparsi del procedimento non ancora chiuso costituisce un evidente diniego di giustizia.
Il reclamo, fondato, è da accogliere. La decisione impugnata va quindi annullata e il primo giudice invitato a procedere nell’istruzione del procedimento cautelare.
Data la fondatezza del reclamo, le spese ripetibili vanno addebitate all’ente pubblico (DTF 139 III 471).
Per i quali motivi
decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata.
Il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, è invitato a procedere nel procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 (inc. CA.2020.172).
Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster