AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.88
Data decisione, Autorità: 31.10.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro la decisione dell’UF di rinunciare a cercare e inventariare beni dichiarati dal fallito
Incarto n. 15.2023.88
Lugano 31 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 della
RI 1 (patrocinata dall’avv. PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento del 2 agosto 2022 emesso nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti di
PI 1,
procedura che interessa anche i creditori
PI 2, PI 3, (rappresentata dalla RA 3, ) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione della circolazione, Camorino)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con decreto del 15 marzo 2018 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento di PI 1 a partire dal 16 marzo 2018 alle ore 10:00;
che in occasione del suo interrogatorio del 20 marzo 2018 dinanzi alla sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF), il fallito aveva dichiarato in particolare di essere proprietario di un “inventario merce e strumenti medicali nel magazzino di __________ al valore di vendita di ca. Fr. 350'000.00” (verbale d’interrogatorio agli atti, pag. 3);
che il 13 aprile 2018 l’UF ha pubblicato l’apertura della liquidazione fallimentare in procedura sommaria;
che con scritto del 2 agosto 2022 l’UF ha comunicato in particolare ai creditori che “in seguito a disdetta del contratto di locazione PI 1 ha provveduto allo spostamento dell’inventario senza comunicazione all’Ufficio Fallimenti della nuova ubicazione” e che “malgrado l’incontro avvenuto il 19 ottobre 2021 presso l’Ufficio Fallimenti, Carpineti non [ha] dichiarato dove si trova depositato l’inventario”;
che premesso ciò, non riuscendo a rinvenire i beni dichiarati dal fallito, con la stessa comunicazione l’Ufficio ha informato i creditori di rinunciare alla loro ricerca, considerandoli oggetti irrealizzabili, siccome privi di valore commerciale;
che con ricorso del 9 agosto 2022, redatto in tedesco, la creditrice RI 1 si è aggravata contro tale decisione;
che il 16 agosto 2022 l’organo dei fallimenti ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni per produrre l’atto ricorsuale in lingua italiana giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR;
che il 22 agosto 2022 l’insorgente ha dato seguito all’invito;
che il 26 agosto 2023 lo Stato del Cantone Ticino e la PI 2 hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al ricorso, mentre nelle sue del 1° settembre 2023 la PI 3 ha aderito all’“appello” della RI 1 e chiesto di “poter ispezionare/prendere visione dei files e dei bilanci e conti economici”;
che tramite scritto dell’11 ottobre 2022 l’UF ha informato la ricorrente di aver nel frattempo ritrovato i noti oggetti presso il depositario PI 4, __________, e di averli dunque inseriti nell’inventario del fallimento il 31 agosto 2022, stimandoli in complessivi fr. 400.– (posizioni da 6 a 9 dell’inventario agli atti);
che alla luce di tale circostanza, l’Ufficio ha quindi considerato “annullata” la decisione impugnata, ma ha comunque invitato l’insor-gente a valutare il ritiro del ricorso, prima di emettere una formale decisione di riconsiderazione;
che non avendo ricevuto una risposta anche dopo aver sollecitato con e-mail del 25 ottobre 2022 la RI 1, il 14 agosto 2023 l’UF ha formulato osservazioni al gravame, reputandolo privo di oggetto, poiché “sanato dal ritrovamento” degli oggetti e dal loro inserimento nell’inventario;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 agosto 2022 dall’UE, il ricorso presentato l’11 agosto 2023 è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo (art. 17 LEF);
che l’insorgente contesta anzitutto “la decisione di non richiedere o redigere un inventario”, trovando sorprendente ch’esso si basi esclusivamente sulle dichiarazioni del “debitore inadempiente” e sostenendo che “sia il debitore che il curatore fallimentare sono obbligati a farlo”;
che dagli atti risulta che dopo il ricorso l’Ufficio ha effettivamente ritrovato i noti beni e li ha indicati nell’inventario il 31 agosto 2022, circostanza rimasta incontestata;
che di conseguenza, per quanto attiene ai beni in questione, l’UF ha infine adempiuto al suo obbligo di procedere alla formazione dell’inventario giusta l’art. 221 cpv. 1 LEF, sicché da questa prospettiva il ricorso si rivela ormai senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR);
che l’Ufficio è invitato tuttavia a sporgere denuncia penale contro il fallito, qualora egli non abbia indicato tutti i suoi beni all’atto della compilazione dell’inventario o non li abbia in seguito messi a disposizione (art. 323 n. 3 o 4 CP) o qualora abbia distratto od occultato tali beni o parte di essi (art. 163 CP);
che la ricorrente chiede inoltre di poter ispezionare l’inventario e la graduatoria, al fine di chiarire segnatamente se il debitore ha dichiarato correttamente le sue proprietà immobiliari all’ufficio dei fallimenti;
che al riguardo l’UF rimarca che sulla questione delle proprietà immobiliari non v’è mai stata alcuna lacuna e che le stesse sono già state realizzate;
che, a ben vedere, da questo punto di vista il ricorso risulta irricevibile, siccome l’insorgente non fa valere una violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, ma si limita a chiedere di poter visionare l’incarto fallimentare, ciò che nella sua veste di creditrice può sempre fare, previa domanda all’UF, come pure la creditrice PI 3, la quale ha formulato analoga richiesta nelle sue osservazioni;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – Sezione della circolazione, Centro ala Monda 8, Camorino.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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