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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.24
Data decisione, Autorità: 15.05.2023, IIICC
Titolo: La decisione di semplificazione del processo è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo. Va reso verosimile un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2023.24
Lugano 15 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.20/OR.2023.7 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1 febbraio 2021 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sull’appello 27 febbraio 2023 di RE 1 contro la decisione 18 gennaio 2023 con cui il Pretore ha semplificato il processo;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 1 febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 275'000.- oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani per l’importo di fr. 107'000.- a carico della particella n. __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto.
B. Con risposta 23 marzo 2021 il convenuto ha chiesto di dichiarare inammissibile, rispettivamente di respingere la petizione e, con domanda riconvenzionale ha postulato la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 533'972.85 ed € 48'832.21 oltre accessori.
Con risposta riconvenzionale 9 luglio 2021 RE 1 ha chiesto che la domanda riconvenzionale sia dichiara inammissibile, rispettivamente respinta.
Con gli ulteriori allegati di replica riconvenzionale e duplica riconvenzionale le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con sentenza 20 aprile 2022 il Pretore ha dichiarato inammissibile la domanda condannatoria per mancanza della preventiva conciliazione. Con sentenza 8 luglio 2022 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’appello di RE 1 contro tale decisione.
D. Con decisione 18 gennaio 2023 il Pretore ha accertato l’ammissibilità della domanda riconvenzionale (dispositivo pto 1), rinviato a procedimento separato la domanda riconvenzionale (dispositivo pto 2) e disposto che la fase dibattimentale dell’azione riconvenzionale avrà inizio una volta decisa la procedura tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (dispositivo pto 3).
E. Con appello 27 febbraio 2023 RE 1 chiede l’annullamento dei punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza menzionata.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione d’ammissibilità della domanda riconvenzionale non è oggetto d’impugnazione. Tema dell’appello sono unicamente la decisione di rinvio a procedimento separato dell’azione riconvenzionale (semplificazione del processo giusta l’art. 125 CPC: dispositivo pto 2), rispettivamente la decisione di sospendere la trattazione della domanda riconvenzionale (l’art. 126 CPC: dispositivo pto 3). Trattasi di disposizioni ordinatorie processuali (art. 124 CPC) impugnabili con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.1 La reclamante ha impugnato la decisione del Pretore mediante appello. Considerato che contro le decisioni ordinatorie processuali non è dato il rimedio dell’appello bensì, come illustrato, del reclamo, l’appello è inammissibile.
1.2 In merito alla tempestività del rimedio, si rileva che il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 26 gennaio 2023. Spedito il 27 febbraio 2023, il gravame risulta quindi anche manifestamente tardivo ed è quindi inammissibile anche per questo motivo.
1.3 La decisione impugnata indica invero un termine di 30 giorni per interporre appello. Ciò che è corretto in quanto riferito alla decisione d’ammissibilità della domanda riconvenzionale (dispositivo pto 1), che non è però stata impugnata. Non v’è invece alcuna indicazione specifica circa termini d’impugnazione degli ulteriori punti del dispositivo. Considerato però che le decisioni di semplificazione, rispettivamente di sospensione del procedimento riconvenzionale di cui ai punti n. 2 e 3 del dispositivo sono decisioni ordinatorie processuali, le stesse erano da impugnare mediante reclamo nel termine di 10 giorni, come dispone l’art. 321 cpv. 2 CPC, ciò che non poteva sfuggire alla reclamante.
L’impugnabilità della decisione di semplificazione del processo non è espressamente prevista dal CPC. La reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Essa però neppure sostiene l’esistenza di siffatto pregiudizio, sicché non sarebbero comunque dati i presupposti per entrare nel merito del gravame su questo punto, che sarebbe comunque inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 27 febbraio 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente all’appello 27 febbraio 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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