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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.33
Data decisione, Autorità: 13.06.2023, IIICC
Titolo: Condono delle spese processuali. L'impossibilità di pagamento va resa verosimile. Divieto di nova in sede di reclamo
Incarto n. 13.2023.33 13.2023.35
Lugano 13 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo di
RE 1
contro la decisione 8 marzo 2023 con cui il Pretore di Lugano, sezione 5, ha respinto la sua istanza di condono delle spese (inc. n. SO.2022.2130);
ritenuto
in fatto: che con scritto 25 aprile 2022 RE 1 ha comunicato all’UIPA di non essere in grado di pagare le spese giudiziarie (fr. 200.-) poste a suo carico nell’ambito del procedimento di cui all’incarto SO.2021.3730;
che l’UIPA ha trasmesso lo scritto al Pretore di Lugano, sezione 5, per competenza;
che con decisione 8 marzo 2023 il Pretore ha respinto l’istanza di condono;
che con scritto 15 marzo 2023 alla Pretura RE 1 auspica una diversa decisione;
che lo scritto in questione è stato trasmesso al Tribunale d’appello per competenza;
che in data 20 marzo 2023 RE 1 ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese della presente procedura;
considerato
in diritto: che la decisione con cui il Pretore ha respinto l’istanza di condono è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni in applicazione degli art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC;
che la decisione impugnata, notificata l’8 marzo 2023, è pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo. Consegnato alla cancelleria della Pretura il 15 marzo 2023, il reclamo è pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il 17 marzo 2023 ed è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC) e di conseguenza i documenti prodotti con lo scritto qui in esame non possono essere considerati, e così gli argomenti addotti per la prima volta in questa sede;
che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che giusta l’art. 112 cpv. 1 CPC il giudice può concedere una dilazione per il pagamento delle spese processuali o, in caso di indigenza permanente, il condono;
che nel caso concreto il primo giudice ha ritenuto che RE 1 non aveva reso verosimile l’impossibilità di far fronte al pagamento delle spese processuali;
che gli argomenti addotti da RE 1, per la maggior parte nuovi e pertanto inammissibili, non permettono di concludere che la decisione impugnata sia il frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto;
che di conseguenza, nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo è da respingere;
che non si prelevano spese per la presente decisione e di conseguenza la richiesta di essere esonerato dal pagamento delle spese (gratuito patrocinio) in sede di reclamo diventa priva d’oggetto;
che stante l’esito del gravame, inammissibile oltre che infondato, lo stesso è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 è respinto.
L’istanza di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione:
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
Ufficio dell’Incasso e delle pene alternative, Divisione giustizia, Residenza governativa, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato che il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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