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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.31
Data decisione, Autorità: 13.06.2023, IIICC
Titolo: Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Una nuova domanda può essere presentata qualora la situazione sia mutata. Il reclamo va motivato
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Incarto n. 13.2023.31 13.2023.32
Lugano 13 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.43 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 26 luglio 2021 da
RE 1
contro
CO 1 rappr. dal RA 1
e ora sul reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 27 febbraio 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 26 luglio 2021RE 1 ha chiesto la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 30'000.-, a titolo di risarcimento del danno conseguente “all’interrogazione parlamentare posta in essere dalla deputata __________ nell’esercizio della sua funzione di membro del parlamento cantonale i data 7 gennaio 2020” con la quale sarebbe stata lesa la sua immagine e quella della sua impresa. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocino.
B. Con osservazioni 27 settembre 2021 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia respinta, e così la domanda di gratuito patrocinio.
Con decisione 12 agosto 2022 il Pretore aggiunto, rilevato che RE 1 non aveva comprovato il proprio stato d’indigenza, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio. La decisione non è stata impugnata.
C. Con istanza 22 agosto 2022 RE 1 ha nuovamente postulato il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda è stata respinta con sentenza 29 dicembre 2022.
D. Con istanza 24 febbraio 2023 RE 1 ha postulato ancora di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Con decisione 27 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza.
E. Contro quest’ultima decisione RE 1 insorge con reclamo 15 marzo 2023 chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia annullata e le sia concesso il gratuito patrocinio negatole dal Pretore aggiunto. Postula pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
La richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo è stata respinta dal presidente della Camera con decisione 16 marzo 2023.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost., ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
Nel caso di cui trattasi il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 rilevando che l’identica richiesta già era stata respinta con decisione 12 agosto 2022 perché essa non aveva dimostrato la propria indigenza. Ha poi ritenuto ammissibile una nuova domanda a condizione che nel frattempo la situazione sia mutata, ciò che ha rilevato non essere il caso in concreto, considerato che non risultavano modifiche rispetto alla precedente domanda.
La reclamante sostiene che il proprio stato d’indigenza non le consente di far fronte all’anticipo delle spese e che essa soddisfa i requisiti per beneficiare del gratuito patrocinio.
In concreto, la reclamante non contesta l’accertamento del primo giudice che ha ritenuta immutata la sua situazione rispetto a quella della precedente domanda. Essa neppure si confronta con la decisione impugnata e non è dato di comprendere per quale motivo essa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente motivato, è quindi inammissibile.
La reclamante chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo. Per l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto, il reclamo in oggetto difettava sin dall’inizio della probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito patrocinio è respinta.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 15 marzo 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
La domanda di gratuito patrocinio 15 marzo 2023 di RE 1 è respinta.
Notificazione (unitamente al reclamo 15 marzo 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa ammonta a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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