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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.19
Data decisione, Autorità: 15.05.2023, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di spese. Fissazione delle spese ripetibili. Valore di causa. Ampio potere di apprezzamento del giudice entro i minimi e massimi della tariffa
Incarto n. 13.2023.19
Lugano 15 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2022.1300 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di fallimento 11 novembre 2022 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 11 novembre 2022 RE 1 ha chiesto la pronuncia del fallimento nei confronti di CO 1 per l’importo di fr. 1'190.30;
che nel termine impartitogli dal Pretore aggiunto il convenuto ha inoltrato le proprie osservazioni e con scritto 11 gennaio 2023 ha chiesto di essere convocato per un’udienza;
che all’udienza 1° febbraio 2023 il convenuto si è impegnato a versa alla controparte l’importo di fr. 1'830.40, a copertura del capitale e delle spese giudiziarie fino alla comminatoria di fallimento compresa, rimanendo aperta unicamente la decisione sulle ripetibili relative all’istanza di fallimento;
che con decisione 6 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico del convenuto ripetibili per fr. 107.10;
che con reclamo 17 febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione del Pretore aggiunto sia annullata e le ripetibili fissate in fr. 1'458.30;
che la decisione con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso;
che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è invece impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo;
che in concreto, all’istanza di fallimento essendo applicabile la procedura sommaria, il termine di reclamo è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 febbraio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 17 febbraio 2023 è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che, giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC il giudice pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di desistenza è ritenuto soccombente l’attore;
che, per l’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC);
che in Ticino torna applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar);
che giusta l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in funzione del valore litigioso sulla base delle tariffe ivi esposte tenendo conto entro questi limiti, dell’importanza della lite, delle sue difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 Rtar);
che secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, in presenza di una causa con un valore fino a fr. 20'000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 15 e il 25 % del valore litigioso. Nelle procedure speciali di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato giusta il cpv. 1 dell’art. 11 Rtar;
che, per un valore di causa di fr. 1'190.30, le ripetibili si situano tra un minimo di fr. 35.70 e un massimo di fr. 208.30;
che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere d’apprezzamento ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (III CCA 20 febbraio 2019, inc. n. 13.2019.8, II CCA 13 maggio 2020 inc. n. 12.2019.197);
che, fissando le ripetibili in fr. 107.10 il Pretore aggiunto ha applicato la tariffa media, tenendo in considerazione le peculiarità della procedura, considerato anche che i costi precedenti alla domanda di fallimento sono tutti stati liquidati con il versamento dell’importo stabilito nel corso dell’udienza 1° febbraio 2023;
che la decisione impugnata appare quindi conforme alla tariffa, né la reclamante asserisce il contrario;
che i rimproveri rivolti al primo giudice, segnatamente di non aver considerato “… l’ostruzionismo fatto dalla parte convenuta durante l’intera procedura e le spese inutili così causate” alla reclamante, non sono tali da far apparire la decisione oggetto di un manifestamente errato accertamento dei fatti né di un’errata applicazione del diritto;
che pure la doglianza della mancanza di motivazione è da respingere, non avendo il primo giudice particolari obblighi di motivazione laddove non si è scostato dai limiti della tariffa;
che di conseguenza il reclamo è da respingere;
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;
che nel caso concreto le spese processuali per questa decisione vanno fissate in complessivi fr. 300.- e poste a carico della reclamante, soccombente;
che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
che il reclamo, trattato in procedura sommaria, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 febbraio 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 17 febbraio 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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