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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.17
Data decisione, Autorità: 02.05.2023, IIICC
Titolo: Condono e dilazione delle spese processuali possibile una volta chiusa la procedura, e non rispetto alla richiesta di anticipo
Incarto n. 13.2023.17 13.2023.8
Lugano 2 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2023.4 della Giudicatura di pace di Lugano Est promossa con istanza 1° dicembre 2022 da
RE 1
contro
CO 1
e ora sulla richiesta 23 gennaio 2023 di RE 1 di condono delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione 1° dicembre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 2'619.30 oltre accessori.
B. Con ordinanza 20 gennaio 2023 il Giudice di pace ha assegnato all’istante un termine per versare l’importo di fr. 150.- quale anticipo delle spese di causa.
C. Con scritto 23 gennaio 2023 RE 1 chiede il condono delle tasse di giustizia e il gratuito patrocinio.
L’atto non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 23 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Con atto unico RE 1 chiede il condono delle tasse di giustizia per tre diverse cause. Si prescinde dal chiedere la disgiunzione delle richieste, ritenuto che per ciascuna procedura sarà da procedere con una decisione separata.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
RE 1 chiede il condono della tassa di giustizia invocando una precaria situazione finanziaria. Va qui rilevato al proposito che la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono possibili solo una volta chiusa la procedura. Poiché in concreto la procedura non è ancora terminata, non sono date le condizioni per una richiesta di condono, che va quindi respinta.
4.1 Vero è che il proseguimento della causa dipende dal pagamento dell’anticipo delle spese, ma la questione deve essere risolta diversamente. In caso di mancanza di mezzi, è possibile chiedere il beneficio del gratuito patrocinio. Per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende segnatamente l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali. La relativa istanza, debitamente motivata e documentata, dev’essere presentata al Giudice di pace. Qualora non siano adempiuti i presupposti del gratuito patrocinio, è possibile inoltrare una richiesta di rateazione, anche questa debitamente motivata.
Tenuto conto della particolarità della situazione, si prescinde dal prelevare spese per il presente giudizio. Questo rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio.
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. La domanda di condono 23 gennaio 2023 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
La domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
Notificazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Est.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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