AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.16
Data decisione, Autorità: 02.05.2023, IIICC
Titolo: Anticipo delle spese processuali. Il reclamo deve essere scritto e motivato e contenere precise domande di giudizio
Incarto n. 13.2023.16
Lugano 2 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 13 febbraio 2023 di
RE 1
contro l’ordinanza 3 febbraio 2023 del Pretore di Locarno-Campagna nella procedura inc. n. SO.2023.117;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di A__________ il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha emesso il certificato ereditario del defunto , indicando quali eredi la madre A, la sorellastra RE 1 e il fratellastro R__________.
B. Con istanza 9 gennaio 2023 l’avv. __________ ha chiesto al Pretore, “a nome e per conto degli eredi __________” “di nominare un/una rappresentante per la comunione ereditaria fino alla divisione della successione” (sic!).
C. Con decisione 26 gennaio 2023 il Pretore ha nominato l’avv. __________ quale rappresentante della successione fu __________. L’onorario del rappresentante è stato fissato in fr. 250.-/ora.
D. Con ordinanza 3 febbraio 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 e __________ un termine di 15 giorni per versare l’importo di fr. 2'000.- quale “anticipo di causa”.
E. Con reclamo 13 febbraio 2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione.
Il reclamo non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 6 febbraio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 13 febbraio 2023, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve contenere, tra l’altro, precise domande di causa. Nel caso concreto la reclamante si limita a sostenere che “la richiesta non è finanziariamente sostenibile”, ma non formula domande di sorta. Implicitamente essa sostiene di non essere in grado di versare l’anticipo richiesto, ma non fornisce alcuna indicazione al riguardo, né indica se e di quanto sarebbe da ridurre l’anticipo affinché sia per lei sopportabile, senza contare che anche il di lei fratello è chiamato a prestare l’anticipo. Il reclamo è quindi inammissibile.
Comunque sia, nulla indizia che con la richiesta d’anticipo qui contestata il Pretore abbia applicato in modo errato il diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti, ritenuto comunque che le spese del rappresentante della successione sono da anticipare da chi ne ha chiesta l’istituzione. Nel merito il reclamo sarebbe quindi comunque da respingere.
Le spese processuali, stabilite in fr. 100.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 13 febbraio 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30'000.- franchi (fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In caso di ricorso la parte ricorrente dovrà indicare il valore litigioso per motivare l’ammissibilità del rimedio di diritto.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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