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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.14
Data decisione, Autorità: 02.05.2023, IIICC
Titolo: Anticipo delle spese processuali. Importo e valore litigioso. Disdetta contratto d'affitto agricolo
Incarto n. 13.2023.14
Lugano 2 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.3 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 12 gennaio 2023 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. V__________ e CO 1 hanno concluso in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente per oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di . RE 1 è il marito di V.
Con scritti datati 31 agosto 2022, 29 settembre 2022 e 1 ottobre 2022 inviati a V__________, CO 1 ha rescisso il contratto di affitto.
B. Con disdetta datata 29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale, CO 1 ha rescisso il contratto di affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata inviata il 29 settembre 2022 con plico raccomandato a RE 1 c/o __________ che l’ha ritirata il 30 settembre 2022. La medesima disdetta gli è poi stata inviata sempre il medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________, che l’ha ritirata il 5 ottobre 2022.
Con disdetta datata 29 settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale, CO 1 ha rescisso il contratto di affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata inviata il 30 settembre 2022 con plico raccomandato a RE 1 c/o __________, che l’ha ritirata il 4 ottobre 2022. La medesima disdetta gli è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________ che l’ha ritirata il 5 ottobre 2022.
C. Con petizione 12 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia “accertata la nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per il 1° ottobre 2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5 ottobre 2022 relative al contratto d’affitto agricolo stipulato con V__________”. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni.
Con ordinanza 17 gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese processuali di fr. 25'000.-.
D. Con reclamo 27 gennaio 2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone l’annullamento e postulando che l’anticipo sia fissato al massimo in fr. 2'000.- con la possibilità di pagare a rate di al massimo fr. 500.- al mese.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 18 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 27 gennaio 2023, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.
Il reclamante contesta la decisione del Pretore aggiunto sostenendo di aver contestato le disdette inviategli perché non è parte al contratto con CO 1. A suo dire non gli si può negare l’accesso alla giustizia per una disdetta nulla. L’importo richiesto quale anticipo delle spese sarebbe poi sproporzionato e irrispettoso della LTG. Inoltre, la procedura potrebbe essere congiunta con altre due procedure già pendenti, avviate dalla moglie V__________, la quale ha anch’essa contestato le disdette inviatele da CO 1.
3.1 Nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. Per le cause trattate in procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della procedura ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG).
3.2 Il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 CPC). Trattandosi di rendite e prestazioni periodiche fa stato il valore del capitale che rappresentano (art. 92 cpv. 1 CPC). In concreto il reclamante contesta la validità della disdetta del contratto d’affitto la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2030. Il valore litigioso corrisponde quindi alla pigione per il periodo dalla disdetta (1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a dire 8 anni e 4 mesi (non già 7 anni come sostiene il reclamante). Tenuto conto del canone d’affitto annuale di fr. 50'000.- il valore di causa è pari a fr. 416'666.-.
3.3 L’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– ad un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 200'000.- e 500'000.-. Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha fissato l’anticipo in fr. 25'000.- egli ha superato il limite massimo della tariffa, senza peraltro spiegarne il motivo. Da questo punto di vista il reclamo è quindi fondato e la decisione impugnata è da annullare.
Va anzitutto rilevato che se, come sostiene, il reclamante non è parte al contratto di locazione, allora neppure ha interesse a contestare le disdette inviategli, perché le stesse sarebbero comunque prive d’efficacia. Se è parte nel contratto di locazione non vi sono motivi per esentarlo dal versare gli anticipi per le spese dell’azione di contestazione della disdetta.
Per quanto concerne le ulteriori cause pendenti sullo stesso oggetto, promosse dalla moglie del reclamante, intese anch’esse ad annullare le disdette, va rilevato che RE 1 e V__________ hanno deciso di procedere con più azioni separate. Il modo di procedere del primo giudice, che ha prelevato un anticipo per ciascuna procedura senza tener conto delle altre non può quindi essere considerato a priori errato. Allo stato attuale le procedure sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più che neppure risulta che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una moderazione potrebbe essere opportuna.
Per quanto concerne il problema della richiesta di rateazione, la stessa va sottoposta, se del caso, al Pretore aggiunto. In questa sede la domanda è invece inammissibile.
Le spese processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), sono poste a carico del reclamante. Le spese giudiziarie non possono essere poste a carico della controparte, cui il reclamo neppure è stato notificato e non può quindi essere considerato soccombente.
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 17 gennaio 2023 è annullata. L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione.
Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 27 gennaio 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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