AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.11
Data decisione, Autorità: 02.05.2023, IIICC
Titolo: Anticipo delle spese processuali. Importo e valore litigioso. Disdetta contratto d'affitto agricolo
Incarto n. 13.2023.11
Lugano 2 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 2 gennaio 2023 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 hanno concluso in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente per oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.
B. Con scritto 31 agosto 2022 CO 1 ha rescisso il contratto di affitto con effetto immediato.
In seguito, con disdetta datata 29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha rescisso il medesimo contratto d’affitto per il 1° ottobre 2022. La disdetta è stata spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta il 29 settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 30 settembre 2022. La medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre 2022.
Con disdetta datata 29 settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha ancora rescisso il contratto d’affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta il 30 settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 4 ottobre 2022. La medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre 2022.
C. Con petizione 2 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia accertata la nullità delle disdette 31 agosto e 1° settembre 2022. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni. La causa è stata rubricata con il n. SE.2023.2.
Con ordinanza 17 gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese processuali di fr. 25'000.-.
D. Con ulteriore petizione 2 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia “accertata la nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per il 1° ottobre 2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5 ottobre 2022. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni. La causa è stata rubricata con il n. SE.2023.1.
Con ordinanza 17 gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese processuali di fr. 25'000.-.
E. Con un unico reclamo datato 27 gennaio 2023 RE 1 insorge contro le precitate decisioni, chiedendone l’annullamento e postulando che le richieste d’anticipo siano ridotte a fr. 14'000.-da suddividere in misura di fr. 7'000.- su ciascuna procedura.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte la cui posizione processuale non è toccata dalla decisione impugnata.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto le richieste d’anticipo sono state ricevute dalla reclamante il 18 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 27 gennaio 2023, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
RE 1 impugna due ordinanze riferite a due diverse procedure con un unico reclamo. Si prescinde dall’ordinare la disgiunzione dei reclami ritenuto che, comunque si procederà con due giudizi separati.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.
La reclamante contesta la decisione del Pretore aggiunto che le ha chiesto un anticipo di fr. 25'000.- per la procedura SE.2023.1. Sostiene che, il valore di causa essendo pari a fr. 350'000.- (pari al canone annuo di fr. 50'000.- per 7 anni), la tassa di giustizia dovrebbe essere fissata in fr. 14'000.- quale valore medio della forchetta prevista dalla LTG.
4.1 Nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. Per le cause trattate in procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della procedura ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG).
4.2 Il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 CPC). Trattandosi di rendite e prestazioni periodiche fa stato il valore del capitale che rappresentano (art. 92 cpv. 1 CPC). In concreto la reclamante contesta la validità della disdetta del contratto d’affitto la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2030. Il valore litigioso corrisponde quindi alla pigione per il periodo dalla disdetta (1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a dire 8 anni e 4 mesi (non già 7 anni come sostiene la reclamante). Tenuto conto del canone d’affitto annuale di fr. 50'000.- il valore di causa è pari a fr. 416'666.-.
4.3 L’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– ad un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 200'000.- e 500'000.-. Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha fissato l’anticipo in fr. 25'000.- egli ha quindi superato il limite massimo della tariffa, senza peraltro spiegarne il motivo. Da questo punto di vista il reclamo è quindi fondato e la decisione impugnata è da annullare.
5.1 In merito alla rescissione del contratto d’affitto va rilevato che vi è stata una prima disdetta, datata 31 agosto 2022, inviata personalmente da CO 1 a RE 1 (doc. CC). Con scritto del giorno successivo il di lui legale, rilevata la mora dell’affittuario, ha poi comunicato che CO 1 “recede senza preavviso e con effetto immediato dal contratto d’affitto (come da lettera inviata per iscritto e qui riprodotta in copia)”. Non si tratta quindi di due disdette distinte bensì della conferma della disdetta già data il giorno precedente.
A questa sono poi seguite due ulteriori disdette: una è datata 29 ottobre 2022, ma è stata inviata il 29 settembre 2022. L’altra è datata 29 settembre 2022, ed è stata inviata il 30 settembre 2022. Ognuna di queste due disdette è stata inviata a RE 1 due volte e meglio all’indirizzo c/o __________ e all’indirizzo __________. Una prima constatazione è che non v’è alcun motivo per poter ritenere che la medesima disdetta, inviata al medesimo destinatario ma a due indirizzi differenti, siano da considerare come due disdette. Una seconda constatazione riguarda l’ultima disdetta in ordine di tempo, datata 29 settembre 2022 e rimessa alla posta il 30 settembre 2022. Stante l’evidente l’errore nella disdetta che, datata 29 ottobre 2022 è però stata rimessa alla posta il 29 settembre 2022, è verosimile che il mittente abbia così inteso correggere l’errore. La situazione è quindi ben meno complessa di quanto lamentato dalla reclamante. Ciò premesso, non si intravvede comunque alcuna necessità di avviare due distinte cause (in realtà tre, considerata anche quella promossa separatamente dal marito della reclamante) per contestare delle disdette che - anche considerandole separatamente - sono comunque tutte riferite al medesimo contratto d’affitto. In questa situazione la reclamante ha deciso di avviare personalmente due cause. In mancanza di altre indicazioni, il primo giudice correttamente le ha trattate separatamente. Seppure non si possa escludere che in futuro le stesse possano essere in qualche modo riunite, fino a quel momento è corretto che siano trattate in modo indipendente. Non si può quindi seriamente rimproverare al Pretore aggiunto di non aver ripartito d’ufficio l’anticipo delle spese sulle due procedure, il cui modo di procedere non può essere considerato errato ma è la conseguenza della, invero singolare, strategia processuale della reclamante. È possibile che dal prelievo dell’intera tassa di giustizia per ciascuna causa possa, infine, anche risultare un esubero, ma ciò dipenderà essenzialmente dal seguito, non ancora definito, della procedura. Allo stato attuale le procedure sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più che neppure risulta che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una moderazione potrebbe indubbiamente essere opportuna.
Per quanto concerne il problema della scarsità dei mezzi addotta dalla reclamante, la rateazione sarà, se del caso, da chiedere in prima istanza. In questa sede la domanda è invece inammissibile.
Le spese processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), sono poste a carico della reclamante. Le spese giudiziarie non possono essere poste a carico della controparte, cui il reclamo neppure è stato notificato e non può quindi essere considerato soccombente.
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 17 gennaio 2023 è annullata. L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione.
Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 27 gennaio 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster