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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.5
Data decisione, Autorità: 02.05.2023, IIICC
Ricorso: TF, 4A_291/2023, 20.06.2023
Titolo: Anticipo delle spese processuali. Importo. Eventuale condono a procedimento chiuso
Incarto n. 13.2023.5 13.2023.6
Lugano 2 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.11 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 8 gennaio 2023 da
RE 1 rappr. da RA 1
contro
CO 1 rappr. da RA 2
e ora sul reclamo 20 gennaio 2023 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 gennaio 2023 RE 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 1'500.- a titolo di risarcimento del danno.
B. Con ordinanza 19 gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese processuali di fr. 400.-.
C. RE 1 insorge contro la precitata decisione con reclamo 20 gennaio 2023, chiedendo il condono dell’anticipo delle spese giudiziarie, rispettivamente la riduzione dell’importo delle spese da fr. 400.- a fr. 100.-. Postula poi che non siano prelevate spese per la procedura di reclamo e, in via subordinata, che le sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio.
Il reclamo non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 20 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 21 gennaio 2023, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.
La reclamante contesta la decisione del Pretore ritenendo eccessivo l’anticipo di fr. 400.-. Rileva che nelle vertenze in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali fino a un valore di fr. 30'000.- la tassa di giustizia si situa tra fr. 100.- e fr. 200.-. Inoltre, il tema della controversia non presenterebbe difficoltà di sorta.
Nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. Per cause il cui valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.- la tassa di giustizia si situa tra fr. 500.- e fr. 4'000.- (art. 7 cpv. 1 LTG).
4.1 Il Pretore, tenuto conto del valore litigioso di fr. 1'500.-, ha chiesto un anticipo della tassa di giustizia di fr. 400.-, inferiore quindi al minimo stabilito dall’art. 7 LTG, derogando così a favore della reclamante al limite inferiore della tariffa. Delle peculiarità della causa il primo giudice ha quindi all’evidenza già tenuto conto. L’apodittica affermazione della reclamante che la procedura “non rappresenta nessuna difficoltà per la Pretura competente” - a prescindere che la controparte non ha ancora potuto prendere posizione in merito sicché l’affermazione appare quantomeno prematura e azzardata - non è sufficiente per poter rimproverare al giusdicente un eccesso o un abuso del potere d’apprezzamento e tantomeno un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto. Su questo punto il reclamo non merita tutela.
4.2 Per quanto concerne l’art. 8 LTG, invocato dalla reclamante, si rileva che tale disposto si applica in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali. Nel caso di cui trattasi l’oggetto della locazione è un locale hobby, per il quale è stato stipulato uno specifico contratto di locazione. La norma in questione non è di conseguenza applicabile.
Il riferimento alla legge federale sulla procedura amministrativa non è pertinente poiché la stessa non è in concreto applicabile.
La reclamante formula in via subordinata una domanda di gratuito patrocinio. Rilevato che il reclamo non aveva sin dall’inizio alcuna probabilità di esito favorevole, la richiesta dev’essere respinta (art. 117 lett. b CPC).
Le spese processuali, stabilite in fr. 100.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 20 gennaio 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 20 gennaio 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 1’500, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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