AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2022.243
Data decisione, Autorità: 19.10.2022, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Delibera opere da impresa generale per la sostituzione di condotte. Valutazione del criterio dell'analisi del mandato insostenibile. Mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei parametri del criterio e del loro metodo di valutazione. Decisione dichiarata nulla
Incarto n. 52.2022.243
Lugano 19 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2022 di
RI 1, , RI 2, , RI 3, , che compongono il Consorzio SASS __________ patrocinate da: PA 1, ,
contro
la decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che in esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere da impresa generale per la sostituzione delle condotte nel cunicolo __________ ha deliberato la commessa al Consorzio S__________;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 febbraio 2022 il CO 4 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresa generale inerenti alla sostituzione delle condotte consortili DN 700 e DN 800 poste all'interno del cunicolo S__________ (FU __________ pag. __________).
Il bando stabiliva i seguenti criteri di aggiudicazione in ordine di importanza con la relativa ponderazione:
CA1 analisi del mandato 30%
CA2 economicità-prezzo 25%
CA3 programma lavori - durata fuori esercizio condotte 25%
CA4 programma lavori - attendibilità durata fuori esercizio condotte 10%
CA5 attendibilità del prezzo 10%
Le condizioni d'appalto precisavano che i punteggi sarebbero scaturiti dall'assegnazione di note da 1 a 6. Per quanto attiene alla valutazione dei criteri non matematici il committente ha previsto la seguente regola (pos. 224.100 CPN 102).
Assegnazione delle note per criteri non matematici Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte……………… nota 6 Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte…………. nota 5 Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti…………………………….. nota 4 Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti…………………………… nota 3 Nettamente insufficiente…………………………………………………. nota 2 Privo di valore, non attendibile………………………………………….. nota 1
Per i criteri non matematici possono essere assegnate mezze note.
Per la valutazione del criterio dell'analisi del mandato (CA1), la stazione appaltante ha stabilito quanto segue (pos. 224.200 CPN 102):
Il concorrente dovrà produrre un documento (massimo 5 pagine A4 font. min. Arial 10) intitolato "Analisi del mandato", riportante l'analisi critica del mandato, unitamente allo schema di impostazione e svolgimento dell'opera.
Nello specifico è richiesta un'analisi critica di contesto delle condizioni specifiche che influiscono sull'opera in esame, in particolare per quanto concerne la logistica e lo svolgimento delle singole attività di cantiere.
I punti da sviluppare e da riprendere nell'analisi del mandato sono in particolare i seguenti:
Logistica di cantiere ed aree occupate. L'offerente deve arricchire la propria analisi tramite elaborati grafici da allegare all'analisi del mandato.
Descrizione del procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie condotte e di posa delle nuove tubazioni (introduzione tubazioni nel cunicolo, schema strutturale, mensole di sostegno, ev. opere provvisionali, ecc.).
Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa fuori esercizio delle due condotte ed in modo particolare della condotta DN800.
Descrizione del procedimento di esecuzione delle saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE PE100.
Interventi mirati al rispetto delle normative di sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza.
Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi (cfr. Sezione 7).
Ulteriori particolarità e criticità ritenute importanti dall'offerente.
L'attribuzione della nota del criterio CA1 avviene a giudizio del committente in base alla scala per l'"Assegnazione delle note per criteri non matematici" (pos. 224.100).
B. a. Entro il termine utile (14 aprile 2022) sono giunte al committente quattro offerte, tra cui quella del Consorzio S__________, formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3, di fr. 9'611'049.10, e quella del Consorzio SASS __________, composto dalle imprese RI 1, RI 2 e RI 3, di fr. 10'103'875.50.
b. Il 30 maggio 2022 il committente ha convocato i rappresentanti dei predetti consorzi per discutere i contenuti delle offerte.
c. Esclusa un'offerta e valutate quelle restanti, con risoluzione dell'11 luglio 2022 il committente ha deliberato la commessa al Consorzio S__________, giunto primo in graduatoria con 4.36 punti.
C. Contro la predetta decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio SASS __________, secondo classificato con 4.32 punti. Il Consorzio insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente aggiudicazione della commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova valutazione e delibera. Il tutto, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. L'insorgente contesta la nota 2.50 che gli è stata assegnata per il criterio dell'analisi del mandato, rimproverando in particolare al committente il metodo di valutazione applicato, segnatamente l'attribuzione di una nota per ogni singolo punto da sviluppare nel documento richiesto con fattori di ponderazione non preannunciati nel capitolato. Solo in occasione di un incontro svoltosi il 15 luglio 2022 con i rappresentanti del committente, il ricorrente avrebbe infatti appreso che l'analisi del mandato sarebbe stata valutata in questo modo, conferendo note e dando differenti pesi ai singoli punti. Osserva che le note attribuitegli per i punti 2 (descrizione del procedimento esecutivo di sostituzione delle condotte), 3 (accorgimenti per minimizzare la durata di messa fuori esercizio) e 5 (interventi di sicurezza) sarebbero comunque errate e da modificare al rialzo. Una valutazione complessiva di poco superiore (attribuzione della nota 3 per il criterio CA1) gli avrebbe infatti permesso di scavalcare il rivale in graduatoria. L'insorgente critica cautelativamente anche la nota 5.50 ottenuta dal Consorzio deliberatario.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Avversa le critiche riferite alla modalità di valutazione del controverso criterio dell'analisi del mandato che, oltre ad essere tardive, sarebbero pure infondate. Risulterebbe infatti del tutto legittimo valutare con maggiore importanza i punti 1, 2 e 5 dei sette elencati alla pos. 224.200 CPN 102. Vuoi perché la posizione in oggetto chiedeva un'analisi critica di contesto delle condizioni specifiche che influiscono sull'opera in esame mettendo chiaramente l'accento su quanto concerne la logistica e lo svolgimento delle singole attività di cantiere. Vuoi perché un'importanza particolare, va da sé, deve essere posta pure al rispetto delle normative di sicurezza, obbligo legale imperativo, in particolare per una commessa come quella in esame dove si lavora in un cunicolo di limitate dimensioni. A suo avviso, risulterebbe parimenti ragionevole e comprensibile assegnare la nota 1 ("privo di valore, non attendibile") alla descrizione di aspetti dell'analisi del mandato ritenuti non attuabili. Appoggiandosi al rapporto del collegio d'esperti incaricato il 18 maggio 2022 di definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento relativo all'analisi di mandato e di attribuire la relativa nota, l'ente banditore ha quindi confermato integralmente le proprie valutazioni, spiegando nel dettaglio in base a quali elementi ha attribuito le note contestate dal ricorrente.
b. Anche il Consorzio aggiudicatario postula la reiezione del gravame, limitandosi ad osservare che gli atti del concorso specificavano chiaramente secondo quali criteri e modalità le offerte sarebbero state valutate. Le critiche ricorsuali al riguardo sono quindi manifestamente tardive.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E. Con la replica il ricorrente conferma le proprie tesi. Contesta l'affermazione del committente secondo cui i cinque criteri di aggiudicazione sarebbero stati predefiniti, giusta l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, in tutti i loro aspetti nel bando di gara e ribadisce che dalla documentazione concorsuale non era possibile dedurre che per il criterio CA1 l'ente banditore avrebbe attribuito sette note, segnatamente una per ogni punto dell'Analisi del mandato e applicando oltretutto una diversa ponderazione. Senza altre indicazioni nei documenti di gara, era quindi lecito ritenere che i sette elementi dell'analisi di mandato avrebbero avuto il medesimo peso. La critica concernente la tardività della censura riferita all'indeterminatezza del predetto criterio cade pertanto nel vuoto. Delle altre argomentazioni addotte si dirà, ove occorra, in seguito.
F. a. Con la duplica l'ente banditore ribadisce le proprie motivazioni. Sostiene che le indicazioni contenute nel bando (pos. 224.200) preannunciavano in modo chiaro ed esplicito che l'attribuzione della nota per il criterio CA1 sarebbe avvenuta a giudizio del committente. Dalla predetta posizione, come pure dal genere di intervento richiesto, emergeva in modo altrettanto chiaro che gli aspetti della logistica, del procedimento esecutivo e di sicurezza, avrebbero assunto un'importanza maggiore. Non essendosi nemmeno avvalso della facoltà di richiedere informazioni o porre domande al committente, l'insorgente non può ora pretendere che le prescrizioni vengano interpretate a suo piacimento. L'ente banditore ha quindi difeso il modus operandi applicato per valutare il controverso criterio dell'analisi del mandato e puntualizzato i motivi per i quali ha considerato il procedimento esecutivo proposto dal ricorrente oggettivamente irrealizzabile.
b. Il deliberatario, dal canto suo, non ha presentato ulteriori osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. In quanto partecipante al concorso e secondo classificato il Consorzio SASS __________ è senz'altro legittimato a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare esperire una perizia sulla fattibilità e correttezza delle soluzioni proposte dal Consorzio insorgente.
2.2. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38 cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2020.357/364 del 1° giugno 2021 consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1 e riferimenti).
3.2. Secondo il rapporto di delibera del 15 giugno 2022 allestito dallo studio d'ingegneria __________, a ognuno dei parametri di giudizio (1-7) stabiliti dal capitolato per valutare il criterio dell'analisi di mandato, e per i quali era stata richiesta un'argomentazione, è stato attribuito un fattore di ponderazione per importanza:
Tematiche
Ponderazione
1
Logistica di cantiere ed aree occupate
10%
2
Procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie condotte e di posa delle nuove tubazioni
50%
3
Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa fuori esercizio delle due condotte
10%
4
Descrizione del procedimento di esecuzione delle saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE
10%
5
Interventi mirati al rispetto delle normative di sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza
15%
6
Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi
2.5%
7
Ulteriori particolarità e criticità ritenute importanti dall'offerente
2.5%
Successivamente - si legge nel rapporto - sulla base della scala dei giudizi citata nella pos. 224.100 delle Disposizioni particolari, è stata attribuita una nota per ognuna delle singole argomentazioni, ottenendo in definitiva una nota finale pari alla media ponderata delle singole note attribuite con arrotondamento alla mezza nota. Per ogni singola trattazione, è stata valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità di quanto proposto da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto argomentato è stato giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di informazioni fornite, la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di quanto proposto. In caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta giudicata non attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di valore, non attendibile).
All'offerta del Consorzio insorgente e a quella del Consorzio deliberatario sono state attribuite le seguenti note:
Tematica
Consorzio S__________
Consorzio SASS __________
10%
Tematica trattata
si
si
Proposta attuabile
si
si
Giudizio
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte (5)
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte (5)
Nota
5
5
Osservazioni
Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici. Prevista deviazione Via __________.
Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici. Non prevista ventilazione. Gru a torre sopra a portale lato area L1.
50%
Tematica trattata
si
si
Proposta attuabile
si
no
Giudizio
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte (6)
Privo di valore, non attendibile (1)
Nota
6
1
Osservazioni
Giudizio generale: Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici. Previsto utilizzo di macchina Pipe Pusher. Viene trattato in modo esaustivo il tema legato alla rimozione del punto fisso in c.a., con elaborato grafico inerente al concetto di messa in sicurezza. Aspetti positivi del procedimento proposto +:
Procedimento lento ma sicuro e svincolato delle tubazioni esistenti. Il tema del punto fisso zona portale S. __________ è chiaro ed è stato trattato. Sono stati individuati e trattati tutti i problemi principali. Il procedimento di funzionamento della macchina Pipe Pusher è stato altresì spiegato in modo chiaro all'incontro del 30.5.2022 h. 13:30. La nota (6) tiene conto anche della fattibilità oggettiva del procedimento cosi come del fatto che l'esposizione del procedimento è molto chiara.
Giudizio generale Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici. I procedimenti sono ben argomentati, presentata anche la relazione di calcolo. Non ci sono riferimenti al trattamento del punto fisso in c.a. lato portale S. __________. Il calcolo statico della condotta DN700 esistente non verifica lo schiacciamento determinato dall'uso del martinetto. Il calcolo non valuta le sollecitazioni pluriassali (T+V+M) e manca il coefficiente di carico (1.35). Nel calcolo è stato inserito solo il coefficiente di resistenza. Aspetti positivi del procedimento proposto +:
MOTIVAZIONE DELLA NON ATTUABILITÀ: il procedimento è rapido ma molto rischioso, dei 3 quello che fornisce meno garanzie. Il sistema proposto, oltre a non essere sicuro, per certi aspetti non è attuabile (impiego tagliere orbitale, appoggio su condotta DN700 e rimozione DN700 dopo posa DN800) e pertanto è giudicato non attendibile. In occasione della discussione e dei chiarimenti richiesti nell'incontro del 30.05.2022 h. 15:00, il Consorzio non è stato in grado di fornire le spiegazioni e le garanzie richieste.
10%
Tematica trattata
si
si
Proposta attuabile
si
si
Giudizio
Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti (4)
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte (5)
Nota
4
5
Osservazioni
Analisi chiara ed esaustiva. Nessun accorgimento particolare descritto. Indicate le potenzialità della macchina Pipe Pusher nell'inserire ed estrarre le condotte. Nessun parallelismo di attività ed operatività in orario normale di lavoro. Non sono state avanzate grandi riflessioni su come ridurre i tempi esecutivi.
Analisi chiara ed esaustiva. Vengono indicati in modo chiaro gli accorgimenti pensati per ridurre i tempi. Accorgimenti previsti per ottimizzare i tempi: Doppia sciolta 06:00-14.00 / 14.00-22:00 (2 squadre su 2 turni): 2 cantieri indipendenti, uno operato da portale __________ e l'altro operato da portale S. __________. L'accorgimento di dividere il cantiere in 2 è una buona idea; resta il fatto che la concreta possibilità di ottenere la doppia sciolta lato portale S. __________ non è così scontata (problema rumori molesti).
10%
Tematica trattata
si
si
Proposta attuabile
si
si
Giudizio
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte (6)
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte (6)
Nota
6
6
Osservazioni
Descrizione/analisi chiara ed esaustiva.
Descrizione/analisi chiara ed esaustiva.
15%
Tematica trattata
si
si
Proposta attuabile
si
si
Giudizio
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte (5)
Nettamente insufficiente (2)
Nota
5
2
Osservazioni
Analisi buona piuttosto succinta. Presentata analisi dei rischi e citato il tema di protezione delle infra esistenti. Il Consorzio prevede in ogni caso poche lavorazioni all'interno del cunicolo.
Analisi molto succinta (la peggiore delle 3 offerte valide). Nessuna trattazione specifica legata all'opera ed al cunicolo. Sarebbe stata importante un'analisi esaustiva perché sono previste molte lavorazioni all'interno del cunicolo, tra le quali i tagli con tagliere orbitale. Di base non prevista ventilazione (molto strano); analisi rimandata alla Fase esecutiva. Per tal motivo l'analisi è giudicata insufficiente.
2.5%
Tematica trattata
no
si
Proposta attuabile
si
Giudizio
Privo di valore, non attendibile (1)
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte (6)
Nota
1
6
Osservazioni
Il tema è stato trattato ma senza presentare in dettaglio l'analisi dei PU delle pos. 4.1 e 4.2. A tal proposito, la trattazione non soddisfa lo scopo della tematica richiesta.
Analisi di dettaglio dei prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.2 (la migliore delle 3 offerte valide insieme a Cons. S. __________).
2.5%
Tematica trattata
no
no
Proposta attuabile
Giudizio
Privo di valore, non attendibile (1)
Privo di valore, non attendibile (1)
Nota
1
1
Osservazioni
Nessuna ulteriore particolarità e criticità trattata.
Nessuna ulteriore particolarità e criticità trattata.
Le note così attribuite sono state in seguito modulate in funzione dei diversi fattori di ponderazione attribuiti ai parametri di giudizio (1-7): al Consorzio S__________ è stata di conseguenza attribuita la nota 5.50, mentre al Consorzio SASS __________ la nota 2.50, secondo un calcolo che può così essere semplificato:
Consorzio S__________
Consorzio SASS __________
1
5 * 0.10 = 0.5
5 * 0.10 = 0.5
2
6 * 0.50 = 3
1 * 0.50 = 0.5
3
4 * 0.10 = 0.4
5 * 0.10 = 0.5
4
6 * 0.10 = 0.6
6 * 0.10 = 0.6
5
5 * 0.15 = 0.75
2 * 0.15 = 0.3
6
1 * 0.025 = 0.025
6 * 0.025 = 0.15
7
1 * 0.025 = 0.025
1 * 0.025 = 0.025
Nota media
5.30
2.58
Nota criterio CA1
5.50
2.50
Fatte proprie tali valutazioni e tenuto conto del fattore di ponderazione (30%) preannunciato nel bando per il criterio CA1, l'ente banditore ha pertanto attribuito al Consorzio S__________ 1.65 punti, mentre ha assegnato solo 0.75 punti al Consorzio SASS __________. Il ricorrente contesta tale nota e il metodo di valutazione applicato, che non sarebbe stato preannunciato nelle prescrizioni di gara. A giusta ragione.
3.3. Pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, non v'è chi non veda come la predetta valutazione non possa essere tutelata. Se è ben vero che, come visto, il capitolato prevedeva in generale una scala delle note da 1 a 6, è altrettanto evidente che la pos. 224.200 CPN 102 non chiariva in che modo il committente intendeva attribuirle per il criterio dell'analisi del mandato. La prescrizione di gara oltre a non illustrare le modalità con le quali sarebbero stati apprezzati i sette elementi che dovevano figurare nel documento analisi di mandato, non preannunciava neppure se i predetti aspetti sarebbero stati valutati individualmente ed equamente o se ad alcuni di essi sarebbe stata attribuita maggiore importanza. Solo dal rapporto di delibera è emerso che per il calcolo della nota globale del criterio CA1, sono state attribuite delle ponderazioni ad ognuno dei 7 temi citati nei punti elencati alla pos. 224.200 delle Disposizioni particolari e per i quali è stata richiesta un'argomentazione, ritenendo evidentemente il pt. 2 l'argomento preponderante e centrale dell'analisi e che sulla base della scala dei giudizi citata nella pos. 224.100 delle Disposizioni particolari, è stata attribuita una nota per ognuna delle singole argomentazioni. Sempre dal medesimo documento è risultato che per ogni singola trattazione, è stata valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità di quanto proposto da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto argomentato è stato giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di informazioni fornite, la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di quanto proposto ritenuto che in caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta giudicata non attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di valore, non attendibile; doc. I, pag. 4). Occorre convenire con il ricorrente che tale metodo di valutazione non è stato esplicitato in alcuno modo negli atti concorsuali né poteva essere dedotto dalla formulazione della pos. 224.200 del capitolato. D'altro canto, la stessa committenza in questa sede ha affermato di avere nominato in data 18 maggio 2022 un Collegio d'esperti formato da 7 persone, di cui 5 ingegneri (…), incaricato di definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento relativo all'analisi del mandato e di attribuire la relativa nota (cfr. risposta, pag. 7), il che rende assai verosimile l'ipotesi che le offerte siano state valutate in base a parametri elaborati solo a posteriori. Nonostante le puntuali critiche mosse al riguardo dal ricorrente, con la duplica l'ente banditore si è limitato a sostenere che per la valutazione del criterio CA1 il gruppo d'esperti aveva utilizzato quanto indicato nel bando di gara, segnatamente la scala secondo Pos. 224.100 e il descrittivo secondo Pos. 224.200. Ciò che contrasta invero con le sue stesse affermazioni. La violazione del principio della trasparenza, derivante dalla mancata, preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei singoli parametri di cui al criterio di aggiudicazione in parola e del loro metodo di valutazione, è pertanto evidente. Sebbene il RLCPubb/CIAP in vigore dal 1° gennaio 2020 non preveda più esplicitamente la necessità di predeterminare nei documenti di gara, accanto ai criteri di aggiudicazione, anche la scala e il metodo della loro valutazione (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/ CIAP in vigore fino al 31 dicembre 2019), secondo costante giurisprudenza l'assenza di tali elementi costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire ad un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP; STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020). Il vizio è talmente importante che la decisione presa in esito ad una simile procedura è assolutamente nulla, al pari di tutto il procedimento in seno alla quale è stata adottata (JAAC 1999 I pag. 54; BR 2000, pag. 128 S39-40 e pag. 132 S53, con relative note di Esseiva; sull'intervento d'ufficio dell'autorità di ricorso cfr. pure Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berna 2011, pag. 364; cfr. RtiD II-2019 n. 13 consid. 2.2, 52.2017.287 del 10 novembre 2017 consid. 5.2). Il fatto che il capitolato non sia stato impugnato non permette di approdare a diversa conclusione. Il Tribunale è tenuto a rilevare d'ufficio la violazione di formalità essenziali di procedura come quelle disattese dal committente (STA 52.2020.375 citata). Neppure il fatto che per la valutazione di questo criterio il collegio d'esperti avrebbe utilizzato il medesimo procedimento nei confronti di tutti i concorrenti può essere di giovamento al committente. Nel caso di specie, la mancata predeterminazione del metodo di valutazione di tutti i criteri di aggiudicazione è troppo importante per non comportare la nullità dell'aggiudicazione, resa in esito ad una procedura gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2021.53 del 10 maggio 2021 consid. 5.2).
3.4. Per questi motivi, il ricorso deve essere accolto senza disamina delle ulteriori censure del ricorrente. La decisione di aggiudicazione va quindi dichiarata nulla al pari della procedura concorsuale in seno alla quale è stata adottata.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio deliberatario secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre al Consorzio ricorrente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che ha deliberato le opere da impresa generale per la sostituzione delle condotte nel cunicolo S__________ al Consorzio S__________ è dichiarata nulla assieme al concorso che l'ha preceduta.
La tassa di giustizia di fr. 9'000.- è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio S__________ in ragione di metà (fr. 4'500.-) ciascuno. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato.
A titolo di ripetibili il CO 4 e i membri del Consorzio S__________ rifonderanno al ricorrente fr. 2'500.- ciascuno.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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