AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.389
Data decisione, Autorità: 14.12.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00389-396
Lugano 14 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 31 ottobre 2001 della
b) 8 novembre 2001 di
tutti patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 25 ottobre 2001 del municipio di ______, che respinge la candidatura presentata dagli insorgenti nel concorso indetto per l'assegnazione del mandato di progettazione e di direzione lavori nell'ambito della realizzazione di canalizzazioni e di condotte dell'acqua potabile;
viste le risposte:
5 novembre 2001 del municipio di ______;
6 novembre 2001 della __________;
16 novembre 2001 della __________;
26 novembre 2001 della __________;
al ricorso sub a)
12 novembre 2001 della __________;
16 novembre 2001 della __________;
19 novembre 2001 del comune di ______;
26 novembre 2001 della __________;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ (FU __________, pag. __________), il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso secondo la procedura selettiva per assegnare i mandati di progettazione e direzione lavori necessari alla realizzazione di canalizzazioni e di condotte dell'acqua potabile. Al concorso è stato ritenuto applicabile il concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP).
Il bando ha fissato i seguenti criteri di idoneità:
"a. referenze ed esperienza nella progettazione e nella direzione lavori di opere comparabili; (valore di ponderazione: 30%)
b. organizzazione e responsabilità interne all'offerente, personale chiave (esperienza, competenze, disponibilità, riserve); (valore di ponderazione: 30%)
c. relazione tecnica comprendente breve descrittivo delle attività previste nell'ambito del mandato, l'analisi dei rischi e contromisure previste, il sistema qualità nell'ambito del mandato e altre informazioni rilevanti per la realizzazione dell'opera; (valore ponderazione: 40%)
I criteri di aggiudicazione del mandato saranno resi noti nella documentazione specifica alla prossima fase di offerta".
Il bando precisava che alla fase di presentazione delle offerte sarebbero stati ammessi quattro concorrenti. I postulanti erano invitati a presentare la seguente documentazione:
"a. Documentazione tecnica dell'offerente in modo da illustrarne l'idoneità secondo il pto. 4. (max 15 fogli A4). La documentazione dovrà essere strutturata nei seguenti capitoli:
presentazione candidato
referenze
organizzazione e personale chiave
relazione tecnica
b. Autocertificazione del rispetto degli art. lett. 5 c) e d) della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del Cantone Ticino; nel caso di Consorzi l'autocertificazione deve essere presentata per tutti i consorziati
Gli atti inoltrati con la domanda di partecipazione saranno considerati parti integranti e vincolanti dell'offerta".
B. Al concorso hanno partecipato 12 studi d'ingegneria, fra cui i ricorrenti.
Valutata la documentazione prodotta dai partecipanti, il 18 ottobre 2001 il municipio ha laconicamente comunicato ai qui ricorrenti che "in base ai criteri di idoneità prefissati, il vostro ufficio non è stato prequalificato per la fase dell'inoltro delle offerte", aggiungendo che "una breve valutazione della vostra domanda di partecipazione" avrebbe potuto "essere richiesta verbalmente alla cancelleria comunale".
Lo scritto non menzionava né mezzi né termini di ricorso.
Su richiesta dei concorrenti respinti, il 25 ottobre 2001 l'autorità comunale ha notificato loro che "la comunicazione di non prequalifica del 18.10.2001 (…) viene aggiornata con allegata alla presente la scheda di valutazione che concerne il vostro studio d'ingegneria", rilevando che venivano "pure aggiornati i termini dei rimedi di diritto, con la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dall'intimazione".
C. Contro la mancata qualificazione sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso.
a. La __________ ha contestato l’insufficiente motivazione del provvedimento, chiedendo al Tribunale cantonale amministrativo di ingiungere al municipio di comunicare ai concorrenti "il nome degli studi selezionati, la procedura di selezione impiegata ed i motivi essenziali dell'esclusione".
b. Il consorzio formato dalla __________ e dagli ingegneri __________ e __________ ha invece contestato la valutazione "buono", rispettivamente "limitato", attribuitagli dal committente ai criteri b (organizzazione e ripartizione delle responsabilità interne) e c (relazione tecnica, analisi dei rischi e sistema di qualità) dei criteri di qualificazione fissati dal bando. A mente dei ricorrenti l'autorità comunale sarebbe incorsa in una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
D. a. In relazione al ricorso della __________, il municipio si è limitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo gli atti del concorso, rilevando che "la procedura seguita era volta a mantenere un certo riserbo sul nominativo dei qualificati per non compromettere la concorrenzialità delle offerte".
I concorrenti qualificati non hanno formulato particolari osservazioni.
b. In risposta al secondo ricorso, l'autorità comunale sostiene di aver valutato correttamente la documentazione inoltratagli dal consorzio ricorrente, negando di aver abusato del potere d'apprezzamento conferitole a tal fine dalla legge.
I concorrenti qualificati hanno rinunciato a prendere formalmente posizione sull'impugnativa.
Considerato, in diritto
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Al pari delle decisioni di aggiudicazione, anche le decisioni con cui il committente seleziona i concorrenti ammessi a partecipare alla seconda fase di un concorso indetto secondo la procedura di prequalifica devono essere adeguatamente motivate. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una decisione con cui il committente seleziona i concorrenti ammessi a partecipare alla fase d'inoltro delle offerte può essere considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei criteri di idoneità fissati dal bando di concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni.
La motivazione della decisione di selezione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in particolare i candidati respinti, devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Eventuali carenze di motivazione possono essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in sede di osservazioni al ricorso.
Analogamente interpellata, l'autorità comunale ha poi notificato ai singoli concorrenti esclusi la valutazione della candidatura che avevano inoltrato. Nemmeno questa comunicazione risponde tuttavia alle esigenze minime poste dall'obbligo di motivazione, poiché il singolo concorrente escluso non era posto in condizione di confrontare la valutazione attribuita alla sua candidatura con quella assegnata alle offerte inoltrate dagli altri concorrenti, in particolare da quelli selezionati. Non essendo resa nota una graduatoria, persino i nominativi dei concorrenti ammessi alla seconda fase continuavano in effetti a rimanere celati ai candidati respinti.
3.2. Confrontato con il ricorso della __________, che si doleva dell'insufficiente motivazione, il municipio si è limitato a trasmettere al tribunale gli atti del concorso. Non ha speso una parola per giustificare la scelta operata o almeno per rendere nota la graduatoria dei concorrenti. In risposta alla richiesta della ricorrente, ha unicamente rilevato che la procedura seguita "era volta a mantenere un certo riserbo del nominativo dei qualificati per non compromettere la concorrenzialità". Giustificazione del tutto inconferente, perché la procedura di concorso è retta dal principio della trasparenza (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP).
Ora è vero che fra gli atti trasmessi dall'autorità comunale figura anche il rapporto di valutazione delle offerte, approvato dal municipio con risoluzione del 16 ottobre 2001. Non è tuttavia compito specifico del Tribunale cantonale amministrativo sobbarcarsi l'onere di porre rimedio ai difetti di motivazione delle decisioni di prequalifica o di aggiudicazione posti in essere dalle autorità decidenti, promuovendo un ulteriore scambio di allegati al fine di sanare la violazione del diritto di essere sentito. Di fronte a simili lacune procedurali, nulla gli impedisce invero di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 65 cpv. 2 PAmm, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché renda una nuova decisione adeguatamente motivata.
Soluzione, questa, che ben si giustifica nel caso concreto in considerazione dell'inconcludente risposta presentata dal committente, che nulla ha intrapreso per riparare, quantomeno in questa sede, la palese violazione dell'obbligo sancito dall'art. 26 PAmm, in cui è incorso con la decisione di selezione.
L'impugnativa della __________ va quindi accolta, annullando il provvedimento censurato e rinviando gli atti all'autorità comunale, affinché renda una nuova decisione debitamente motivata, sulla base degli atti allegati alle candidature inoltrate dai partecipanti al concorso. Atti, che, sia detto di transenna, devono essere messi a disposizione dei concorrenti per consultazione già prima della scadenza del termine di ricorso.
3.3. Dell'accoglimento dell'impugnativa inoltrata dalla __________ beneficia anche il consorzio formato dagli altri ricorrenti. Anche se non se ne duole espressamente, è invero innegabile che l'insufficiente motivazione della decisione impugnata ha impedito anche a questo ricorrente di confrontare la valutazione attribuita alla sua candidatura con le valutazioni assegnate agli altri partecipanti al concorso.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 12, 15 CIAP; § 33 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 ottobre 2001 del municipio di ______ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
Il comune di ______ rifonderà al consorzio __________, __________ fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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