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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.82
Data decisione, Autorità: 20.10.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Termine di pagamento concesso dal giudice del fallimento censurato come troppo breve. Solvibilità
Incarto n. 14.2023.82
Lugano 20 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.503 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza del 4 luglio 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 agosto 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 9 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 4 luglio 2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'700.– oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 9 agosto 2023 è comparsa soltanto la convenuta, che ha affermato di voler pagare l’intero debito. Il Pretore aggiunto le ha assegnato un termine di due ore e mezzo per produrre la ricevuta del pagamento del saldo dell’esecuzione avviata dall’istante, avvertendola che in caso contrario avrebbe pronunciato il fallimento senza ulteriore avviso.
C. Statuendo con decisione dello stesso 9 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 10 agosto 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 20 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 21 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiara-zione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 17 agosto 2023 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 3'903.50 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.2.1 La reclamante, invero, si duole del termine “esageratamente ristretto” concessole dal Pretore aggiunto per pagare a contanti il saldo del debito all’Ufficio d’esecuzione e produrre la relativa ricevuta entro due ore e mezzo. Allega che, non disponendo sul suo conto corrente della somma necessaria, ha fatto capo a una donazione di un membro, fatta tramite QR Code in quanto il donante non era presente fisicamente in Ticino, con la conseguenza che l’accredito sul conto dell’Ufficio d’esecuzione è avvenuto solo il giorno successivo.
2.2.2 Orbene, la reclamante sapeva del proprio debito da tempo e dallo stralcio della precedente procedura di fallimento, decretato il 19 maggio 2023 in ragione del ritiro dell’istanza da parte dell’CO 1 in seguito al pagamento di un acconto, non poteva ignorare le conseguenze del mancato pagamento del saldo. Ad ogni modo, a ricezione della citazione del 17 luglio all’udienza indetta per il 9 agosto 2023 in vista della discussione della nuova istanza del 4 luglio, alla reclamante doveva essere chiaro che avrebbe dovuto pagare il noto saldo entro il 9 agosto alle ore 09:00 onde evitare il fallimento. Il Pretore aggiunto non era tenuto a concederle un termine supplementare, giacché deve pronunciarsi sull’istanza “seduta stante” (art. 171 LEF), come indicato chiaramente sulla citazione. La reclamante è quindi malvenuta a lamentarsi della ristrettezza del termine irrituale concessole. Ne segue che il suo pagamento deve considerarsi effettuato dopo la pronuncia del fallimento nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
2.3 Ciò posto, spettava alla reclamante rendere verosimile la propria solvibilità per ottenere l’annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF). Al riguardo, essa non ha speso una parola. Ciò basta per respingere il reclamo.
È del resto la reclamante medesima ad affermare di non aver avuto la liquidità necessaria per pagare il saldo non particolarmente elevato del suo debito prima dell’“ultimo giorno”, per di più con fondi di terzi. Da una verifica d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) si evince d’altronde che nei confronti della reclamante sono stati emessi ben nove attestati di carenza di beni per oltre fr. 14'000.– complessivi, che certificano ufficialmente la sua insolvibilità, e notificate recentemente tre comminatorie di fallimento per importi modesti. Ciò porta a concludere ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni e che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento dell’RE 1 confermato.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 350.–, è posta a carico dell’RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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