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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.90
Data decisione, Autorità: 16.10.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2023.90
Lugano 16 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.627 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 8 agosto 2023 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 agosto 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'694.85 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 30 agosto 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 30 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 12 settembre 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 agosto 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 10 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
La questione della validità della citazione all’udienza fallimentare può tuttavia essere lasciata aperta, perché il reclamo va ad ogni modo accolto nel merito.
3.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
3.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto due ordini di pagamento del 29 e 30 agosto 2023 (doc. D ed E acclusi al reclamo) relativi al versamento di fr. 3'083.45 e fr. 413.– a favore dell’esecuzione promossa dall’istante, che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere stati sufficienti per saldarla, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
3.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché l’ultimo acconto è stato pagato soltanto dopo la pronuncia del fallimento del 30 agosto 2023 alle ore 10:00 (cfr. doc. E) – va osservato che la situazione esecutiva della reclamante appariva critica (v. l’estratto del registro delle esecuzioni dell’8 settembre 2023, doc. F), anche a fronte dell’iniezione da parte dell’PI 1 di fr. 125'000.– sul conto della ricorrente il 28 agosto 2023 (doc. C), ma la Camera ha accertato d’ufficio che nel frattempo essa ha pagato tutti gli attestati di carenza di beni rilasciati nei suoi confronti e tutte le esecuzioni ancora pendenti tranne sette per quasi fr. 150'000.– complessivi, ma di cui cinque sono sospese da opposizione, sicché non si possono ancora dirsi certi, mentre le due ultime sono molto recenti e d’importo limitato (un po’ più di fr. 3'000.– in tutto).
Visto oltretutto l’interesse concretamente manifestato dall’PI 1 al rilievo della maggioranza qualificata delle quote della RE 1 (cfr. doc. G), ciò porta a concludere che la sua sopravvivenza economica non appare minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Va però da sé che la reclamante dovrà seriamente procedere al proprio risanamento perché se nei prossimi tempi essa dovesse nuovamente fallire, la Camera non potrà dimostrare la medesima indulgenza manifestata oggi.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 agosto 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 200.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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