AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.129
Data decisione, Autorità: 18.10.2023, ICCA
Titolo: Divorzio su richiesta di un coniuge: diffida ai debitori
Incarti n. 11.2023.129 11.2023.130
Lugano, 18 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa CA.2023.231 (divorzio su richiesta di un coniuge: diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 luglio 2023 da
AO 1 . PA 2 )
contro
AP 1
PA 1 ),
giudicando sull'appello del 5 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 22 settembre 2023 (inc. 11.2023.129)
e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.130);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 22 settembre 2023, emesso nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 6 aprile 2022 da AP 1 (1983), cittadino francese, contro AO 1 (1975), cittadina statunitense (inc. DM.2022.82), il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha emesso una diffida ai debitori con cui ha ordinato alla Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione, Lugano, di trattenere ogni mese fr. 4778.– per contributi alimentari dall'indennità spettante a AP 1, riversando tale somma su un conto bancario intestato a AO 1 in favore di lei e dei figli P__________ (10 agosto 2009) e V__________ (21 gennaio 2012). Le spese giudiziarie sono state rinviate alla sentenza di merito.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 ottobre 2023 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il decreto in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare di AO 1 e di annullare la diffida ai debitori. Contestualmente l'appellante postula inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una richiesta di “diffida ai debitori” è trattata con la procedura sommaria, sia essa promossa nell'ambito di un processo principale indipendente (separazione, divorzio, mantenimento) – come nella fattispecie – o fuori di esso. La relativa decisione è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'ammontare e la durata (indeterminata) della trattenuta in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è pervenuto a AP 1 il 25 settembre 2023 (traccia dell'invio n. 98__________, agli atti). Inoltrato il 5 ottobre 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 è tenuto, in esito a una precedente sentenza del 29 luglio 2022 a protezione dell'unione coniugale, a versare contributi di mantenimento per moglie e figli di fr. 5125.– mensili complessivi, assegni familiari non compresi. Ciò premesso, egli ha constatato che nella fattispecie sussiste trascuranza dell'obbligo alimentare, seppure AP 1 sia ormai senza impiego e percepisca indennità di disoccupazione. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha calcolato così il fabbisogno minimo di lui in fr. 3863.– mensili e il relativo reddito in fr. 8293.– mensili, pari all'indennità di disoccupazione che quegli dovrebbe ricevere dal settembre del 2023, onde un margine disponibile di fr. 4430.– mensili. Tale margine non essendo sufficiente per finanziare il fabbisogno complessivo di moglie e figli (fr. 5125.– mensili), egli ha posto l'ammanco di fr. 695.– mensili per metà a carico del marito (che si è visto ridurre il fabbisogno minimo a fr. 3515.– mensili) e per l'altra metà a carico di moglie e figli (che si sono visti ridurre l'importo loro destinato a fr. 4778.– mensili). Il Pretore aggiunto ha fissato di conseguenza l'ammontare della diffida ai debitori in fr. 4778.– mensili dal settembre del 2023.
L'appellante non contesta i presupposti della diffida ai debitori né il metodo di calcolo adottato dal primo giudice. Fa valere tuttavia ch'egli non percepisce alcuna indennità di disoccupazione, sicché il reddito stimato dal Pretore aggiunto è puramente astratto, determinato per altro in base a certificati di stipendio obsoleti. Inoltre – egli soggiunge – la giurisprudenza non ammette che una diffida ai debitori si fondi su un reddito del debitore meramente ipotetico. Al primo giudice l'appellante rimprovera altresì di non avere tenuto conto del fabbisogno in denaro del figlio G__________, nato il 14 giugno 2022 e per il quale egli corrisponde alla nuova compagna € 400.– mensili. A mente sua il decreto cautelare impugnato va pertanto riformato nel senso di annullare l'ordine di trattenuta emanato dal primo giudice alla Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione.
Nel caso in esame non è chiaro se l'appellante riceva indennità di disoccupazione. Secondo il Pretore aggiunto AP 1 ne ha diritto per legge dal settembre 2023. Nell'appello, del 5 ottobre 2023, il convenuto oppone di non percepire alcunché. Certo è che fino al momento in cui AP 1 non riceverà nulla dalla Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione la diffida ai debitori non avrà effetto ed egli non subisce alcun danno, sicché in tal caso l'appello si rivelerebbe finanche privo d'interesse concreto e attuale. Dato nondimeno che l'erogazione dell'indennità potrebbe essere imminente, conviene esaminare le censure sollevate nell'appello.
Ora, riguardo all'ammontare dell'indennità di disoccupazione che il Pretore aggiunto ha stimato in fr. 8992.– mensili, è possibile che ciò non corrisponda a quanto la Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione versa (o verserà) all'appellante. Quand'anche così fosse, in ogni modo, il convenuto potrà sempre rivolgersi al primo giudice e chiedergli di modificare l'importo della diffida. L'eventuale divergenza tra indennità prevista per legge e indennità effettiva non basta tuttavia per giustificare, da sé sola, l'annullamento della trattenuta ordinata dal Pretore aggiunto. Contrariamente all'opinione dell'interessato, poi, il primo giudice non ha fondato la diffida su un reddito ipotetico, diverso rispetto a quello realmente conseguito dal debitore, bensì sul reddito effettivo dal momento in cui il convenuto ha (o avrà) la possibilità di riscuoterlo. Per quel che è del figlio G__________, infine, è vero che il Pretore aggiunto non ha considerato il mantenimento di lui ai fini del giudizio. Egli ha spiegato però che AP 1 non ha reso verosimile di versare alla compagna fr. 500.– mensili per il figlio (decreto cautelare impugnato, pag. 5 in fondo) e con tale motivazione l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
In definitiva, che AP 1 non riceva (ancora) nulla dalla Cassa cantonale d'assicurazione contro la disoccupazione (appello senza interesse) o che riceva l'indennità stimata dal Pretore aggiunto (appello infondato o finanche carente di motivazione), il destino del ricorso appare segnato. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto inoltre la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'impugnazione.
Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. Versasse
anche il convenuto in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), infatti, l'appello risultava sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Delle difficoltà economiche in cui può trovarsi l'appellante, nondimeno, si tiene conto moderando sensibilmente l'ammontare delle spese processuali.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui non è senza interesse, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
3 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster