AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2023.6
Data decisione, Autorità: 21.07.2023, CDP
Titolo: Curatela di rappresentanza e blocco dei conti
Incarto n. 9.2023.6
Lugano 21 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. dall’ PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 1 patr. dall’ PR 2
per quanto riguarda l’istituzione di misure di protezione in favore di PI 1;
giudicando sul reclamo del 9 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 dicembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Mediante scritto 7 dicembre 2022 RE 1 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), la situazione personale e di salute della madre PI 1, a suo dire “affetta da una sindrome depressiva, dedita ad acquisti compulsivi e vittima di richieste di denaro da parte di terzi”, comportamento causa di un’erosione importante del suo ingente patrimonio. A sostegno delle proprie allegazioni il figlio allegava delle fotografie dell’appartamento della madre – a dimostrazione dello stato di incuria e della presenza di alcune confezioni di psicofarmaci – oltre a documentazione bancaria attestante una diminuzione del capitale della madre, chiedendo l’emanazione di misure di protezione e di opportune misure superprovvisionali (blocco dei conti bancari, nomina di un curatore, richiamo di documenti medici).
B. Con decisione supercautelare 14 dicembre 2022 (ris. n. 414) l’Autorità di protezione ha fatto ordine a __________ di bloccare con effetto immediato tutti i conti (correnti e di risparmio), investimenti, cassette di sicurezza e depositi bancari intestati o cointestati a PI 1, consentendo a quest’ultima un prelievo settimanale massimo di fr. 800.– e convocandola ad un’udienza, unitamente al figlio.
C. Durante l’udienza del 22 dicembre 2022 dinanzi all’Autorità di protezione PI 1 si è opposta al provvedimento, chiedendone l’immediato annullamento in quanto pienamente in grado di gestire e amministrare il suo patrimonio. L’interessata ha prodotto un certificato medico (dr. med. __________ del 16 dicembre 2022) a comprova della capacità di discernimento, dichiarando di essere in grado di gestirsi autonomamente. Ha inoltre comunicato che il figlio RE 1 continua a pretendere soldi da parte sua, dichiarando di avergli versato negli anni scorsi ingenti somme di denaro. Ha quindi assicurato di disporre dei mezzi finanziari per potersi permettere un tenore di vita elevato (dettagliando l’ammontare del patrimonio e delle entrate) e di non essere più intenzionata a fare prestiti o donazioni.
RE 1 ha ribadito di essere preoccupato per la situazione della madre, per le ingenti uscite finanziarie, negando di essere mosso da motivi egoistici. Ribadisce quindi la necessità di una misura di protezione, vista la situazione di salute in cui versa la madre.
D. Con scritto 23 dicembre 2022 RE 1 ha postulato che la misura di blocco in essere venisse estesa anche alle relazioni bancarie esistenti in altri istituti e alle carte di credito.
E. Con scritto 23 dicembre 2022 il medico curante dell’interessata, dr. med. __________, ha certificato all’Autorità di protezione uno stato di “assoluta integrità cognitiva” della paziente.
F. Con decisione 30 dicembre 2022 (ris. n. 448, che annulla e sostituisce la precedente adottata il 27 dicembre 2022, ris. 442) l’Autorità di protezione ha annullato la propria decisione supercautelare, revocando con effetto immediato il blocco delle relazioni bancarie ordinato in precedenza e denegando ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo, ritenendo non sussistano i presupposti per l’adozione e il mantenimento di misure di protezione in favore di PI 1.
G. Mediante reclamo 9 gennaio 2023 RE 1 è insorto contro tale decisione, postulando in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via supercautelare il blocco delle ulteriori relazioni bancarie dell’interessata. Nel merito chiede, oltre alla conferma del blocco di tutte le relazioni bancarie intestate alla madre, l’istituzione in suo favore di una curatela amministrativa. Postula che l’Autorità ordini una perizia per indagare più a fondo la portata dei medicamenti assunti da PI 1, sostenendo che i certificati medici agli atti sarebbero incompleti.
H. Con osservazioni di merito 1° febbraio 2023 PI 1 postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Contesta le affermazioni del figlio in merito alla pretesa incapacità, in quanto “infondate, prive di riscontri oggettivi e di indizi concreti”. Nega di soffrire di patologie psichiatriche e di non essere in grado di intendere e volere. In relazione alla propria situazione economica, rileva che l’interesse del figlio è volto a preservare il patrimonio al fine di tutelare le sue aspettative ereditarie e conferma altresì che la maggior parte dei prelevamenti effettuati negli ultimi anni sono stati fatti a favore del figlio e della sua compagna.
Con osservazioni 16 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato le proprie motivazioni, indicando di aver esperito gli accertamenti che il caso imponeva e non riscontrando i motivi per ordinare una valutazione psichiatrica.
I. Mediante replica 13 marzo 2023 RE 1 conferma il proprio reclamo, contestando l’attendibilità delle valutazioni del medico curante e i contenuti dei certificati, postulando che venga ordinata una perizia. Lamenta che l’Autorità di protezione non avrebbe approfondito la questione della capacità della madre, nonostante abbia accertato l’esistenza di una turba psichica. Pur ammettendo l’esistenza di “elementi successori da discutere”, nega che la preoccupazione per la situazione della madre sia legata a questioni ereditarie. A suo parere, l’accumulo di oggetti nell’abitazione e l’erosione del patrimonio “indiziano per l’adozione di una misura di protezione” a tutela della madre.
J. Mediante duplica 14 marzo 2023 PI 1 si riconferma nelle proprie argomentazioni e ribadisce che i certificati medici agli atti sono esaustivi e completi, opponendosi alla richiesta di perizia.
L’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.
K. Nel frattempo, con decisione 2 febbraio 2023, questo Giudice ha respinto sia la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1, sia la richiesta di adozione di provvedimenti supercautelari (inc. CDP 9.2023.6).
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione 30 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha annullato la decisione supercautelare 14 dicembre 2022, revocando con effetto immediato il blocco delle relazioni bancarie di PI 1 ordinato in precedenza. Oltre a rilevare che PI 1 è affetta da turba psichica curata con l’assunzione di medicamenti, l’Autorità ha precisato che tale turba non ha come conseguenza un’incapacità di gestire il patrimonio secondo i propri interessi. L’interessata avrebbe infatti dimostrato la completa capacità a tal riguardo e neppure necessiterebbe di altro aiuto dal profilo personale. Dagli atti emergerebbe inoltre che l’interesse del figlio sia piuttosto quello di preservare il capitale della madre per poterne beneficiare quale erede. L’Autorità ha concluso che nel caso in esame “non appaiono dati i presupposti per l’adozione di misure di protezione” e puntualizzato che PI 1 può disporre liberamente del proprio patrimonio senza dover rendere conto al figlio.
Con il proprio reclamo RE 1 si è opposto alla decisione postulando nel merito la conferma del blocco di tutte le relazioni bancarie intestate a PI 1, l’istituzione in suo favore di una curatela amministrativa e chiedendo che venga ordinata da parte dell’Autorità di prime cure una perizia per indagare sulla salute della madre. A mente del reclamante l’importante erosione del patrimonio, l’uso di psicofarmaci e gli acquisti compulsivi confermano la necessità di una misura di protezione. Il reclamante contesta che la madre sarebbe in grado di gestirsi autonomamente, confermando di essere preoccupato per la situazione.
Nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016 consid. 6.2; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., nota 1764 pag. 492, con riferimenti), di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
Giusta l’art. 389 CC l’Autorità di protezione degli adulti ordina una misura se il sostegno fornito della famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente (cpv. 1 n. 1), la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (cpv. 1 n. 2). Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.
L’obiettivo principale del diritto di protezione degli adulti è il benessere e la protezione delle persone bisognose di assistenza (“protezione dei deboli”, espressamente sancita dalla legge, art. 388 CC). Di conseguenza le autorità possono adottare un provvedimento solo se questo bene è in pericolo, il che presuppone l’esistenza di uno specifico stato di debolezza. L’obiettivo, tuttavia, non è quello di combattere comportamenti inappropriati, socialmente inadeguati o simili (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.6 pag. 136).
5.1. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukik, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; SCHMID, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17).
Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (art. 390 cvp. 1 n. 2 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20).
In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
7.1. L’Autorità ha innanzitutto constatato che PI 1 “soffre di una turba psichica con assunzione di medicamenti”.
Dagli emerge che con certificato medico 16 dicembre 2022 il dr. med. __________, che ha dichiarato di avere in cura da anni la signora, ha accertato che essa “non ha mai presentato patologie psichiatriche” e che è sempre “adeguata, orientata e assolutamente in grado di intendere e volere e psichicamente stabile”. Ha però confermato che “da pochi mesi ha iniziato ad accusare una sindrome ansio-depressiva” e di conseguenza ha iniziato un trattamento farmacologico, assicurando che questo “non compromette in maniera più assoluta la sua capacità di agire, intendere e giudicare”. Su richiesta dell’Autorità di prime cure, il 23 dicembre 2022 il dr. med. __________ ha trasmesso un ulteriore certificato medico, dal quale risulta che PI 1 “assume da sei anni degli antidepressivi basso-dosati e di categoria debole, che non hanno alcun impatto negativo sulle sue capacità di intendere e volere”. Ha inoltre indicato che da giugno 2022 il trattamento è stato modificato passando a “due antidepressivi di categoria più efficace”, che neppure influiscono sulle sue facoltà mentali e gestionali. Il medico ha altresì certificato che il trattamento dato al bisogno quale ansiolitico “di urgenza” (Xanax 0.25 mg), non è mai stato assunto dalla paziente. Dal referto risulta altresì che il medico ha visto tre volte la signora da giugno a fine anno 2022 e ha “confermato un lento miglioramento dello stato psichico, in un quadro di assoluta integrità cognitiva”.
La circostanza secondo cui la madre soffra di una “turba psichica” non è oggetto di contestazione, il reclamante avendo dibattuto nel dettaglio sul genere di medicamenti assunti dall’interessata, circostanza di cui si dirà in seguito.
Neppure la convenuta si è di fatto espressa al riguardo, limitandosi a replicare che la decisione dell’Autorità di protezione ha accertato che “non presenta e non ha mai presentato patologie psichiatriche, che è adeguata, orientata ed in grado di intendere e volere e di agire”.
In simili circostanze, la prima condizione per l’istituzione di una misura, ossia la presenza di uno stato di debolezza è stato appurato dall’Autorità di prime cure, che si è basata sui certificati medici agli atti, non è stata contestata dalle parti e non merita di essere in questa sede ulteriormente circostanziata.
7.2. In discussione, in concreto è infatti il bisogno di protezione dell’interessata, la seconda circostanza, ossia il “presupposto sociale” della misura di protezione. Si ricorda che l’esistenza di una turba psichica o uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre infatti che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo. Lo stato di debolezza deve infatti avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato.
In concreto l’Autorità di protezione ha escluso l’esistenza di tale bisogno di protezione, precisando che la turba psichica di cui soffre PI 1 non “inficia in nessun modo la corretta gestione del patrimonio” e neppure compromette le sue capacità di agire e di tutelare i propri interessi (patrimoniali e personali).
L’Autorità ha convocato l’interessata ad un’udienza di discussione, durante la quale la stessa ha potuto precisare la sua situazione patrimoniale e personale, rispondendo in modo puntuale a tutte le domande poste dal Presidente e dalle parti.
Come risulta dai documenti medici agli atti, il dr. med. __________ ha attestato la piena capacità di discernimento di PI 1, confermando che il trattamento farmacologico prescritto per la sindrome ansio-depressiva di cui soffre non ha influito in alcun modo sulle sue facoltà mentali e gestionali. Ha peraltro nel dettaglio indicato ed elencato tutti i medicamenti prescritti (cfr. certificato medico 16 dicembre e 23 gennaio 2022).
Le disquisizioni del reclamante in merito a possibili effetti collaterali di tali medicamenti sono del tutto irrilevanti in relazione al caso in esame. Il reclamante riporta infatti in modo del tutto generico e con una certa enfasi l’elenco di tutti i possibili effetti collaterali e le molteplici patologie per le quali tali medicamenti sarebbero indicati. Mal si comprende a quale scopo. Le censure del reclamante sui medicamenti assunti dalla madre risultano pertanto irrilevanti.
Al fine del presente giudizio risulta infatti sufficiente il certificato del medico curante, medico FMH, che attesta in modo dettagliato lo stato di salute di PI 1 e certifica la piena capacità di discernimento dell’interessata e la garanzia che il trattamento farmacologico prescritto e assunto non ha influito sulle facoltà di PI 1 e neppure ha inficiato la capacità di provvedere ai propri interessi.
Al riguardo va rilevato che il dr. med. __________ ha trasmesso un ulteriore scritto (datato 18 gennaio 2023, agli atti) con “considerazioni su aspetti medici” relativi a tutti i medicamenti prescritti alla paziente e ribadito ulteriormente che “tutti i medicamenti a questi dosaggi non hanno influenzato (da quando seguo la paziente, quindi dal 2016) assolutamente lo stato di intendere e volere e discernere e gestirsi”.
Le preoccupazioni espresse in modo generico dal figlio reclamante, così come le sue obiezioni in merito alle attestazioni del medico curante, non sono atte a rendere verosimile una diversa valutazione in merito all’esigenza di protezione di PI 1.
La richiesta formulata dal reclamante di esperire una “perizia per indagare più a fondo la portata dei medicamenti assunti” va pertanto respinta siccome irrilevante ai fini del giudizio.
L’istanza del reclamante 16 maggio 2023 volta ad ottenere l’acquisizione della cartella sanitaria della madre è pure da respingere, ritenuto che risultano sufficienti, ai fini del giudizio, i referti del medico curante. In questo senso anche la convocazione di un’udienza istruttoria, auspicata dal reclamante, è da ritenere superflua.
7.3. Neppure la situazione segnalata dal figlio in relazione “all’incuria dell’appartamento” della madre giustifica il mantenimento o l’assunzione di misure di protezione in suo favore.
Indipendentemente dall’autenticità della documentazione fotografia trasmessa dal figlio, al riguardo va rilevato quanto segue.
L’interessata in sede d’udienza ha spiegato che “il disordine era connesso con il rifacimento della facciata esterna dell’immobile, con conseguente necessità di spostare i mobili dal terrazzo esterno all’interno”. PI 1 ha inoltre dichiarato di aver depositato nel proprio appartamento parte dei mobili e suppellettili a seguito della vendita dell’abitazione della madre e della zia. In sede d’osservazione ha precisato che le due camere in discussione (ufficio e camera ospiti) raffigurate nelle fotografie prodotte dal figlio, da cui si dovrebbe desumere uno stato di incuria, erano chiuse a chiave. Nega di aver causato il disordine raffigurato nelle fotografie, ipotizzando che sia stato creato “da chi ha scattato tali fotografie”.
Va in ogni caso rilevato che in sede d’osservazione PI 1 ha informato di aver provveduto a mettere in ordine l’ufficio e la camera ospiti in questione, documentando fotograficamente le proprie dichiarazioni (cfr. agli atti), a comprova della sua capacità di gestire i propri interessi.
Al riguardo l’Autorità di protezione ha correttamente dedotto che PI 1 non necessita di aiuto a livello personale; confrontata con le fotografie prodotte dal figlio “ha fornito le spiegazioni del caso” e dimostrato “che ciò non costituisce quindi uno stato di incuria dell’abitazione”, peraltro regolarmente pulita da un’addetta alle pulizie.
Anche tale censura del reclamante va respinta siccome infondata.
7.4. L’Autorità ha ritenuto e accertato che PI 1 è pienamente capace di gestire il patrimonio, negando pertanto che lo stato di debolezza di cui soffre abbia conseguenze sulla sua capacità di gestire il patrimonio secondo i suoi interessi.
Dopo aver provvisoriamente bloccato i conti di PI 1, su segnalazione del figlio che lamentava un rischio di “erosione del patrimonio” della madre, l’Autorità ha sentito l’interessata in sede d’udienza.
La reclamante ha quindi specificato di aver ereditato un’importante somma di denaro e di avere ancora un patrimonio di fr. 1'200'000.–, oltre ad entrate di circa fr. 80'000.– annui, tra i quali rientrano rendite AVS e LPP e dividendi. Tale circostanza non è contestata dal reclamante.
Messo in discussione dal figlio è infatti lo stile di vita della madre e la sua capacità di gestire il proprio patrimonio. Il figlio si dichiara preoccupato per le ingenti uscite finanziarie che causerebbero un’erosione costante e importante del patrimonio. In sede d’udienza RE 1 ha dichiarato che la madre avrebbe speso in un anno fr. 279'000.– (tra sue spese e spese di terzi). Ritenute le entrate dichiarate dalla madre, a mente del figlio, sarebbe giustificato in concreto il blocco dei conti e l’istituzione di una misura di protezione.
PI 1 ha dal canto suo spiegato di avere un fabbisogno mensile di fr. 14'000.–, ha confermato di aver prestato soldi e fatto donazioni varie (indicando di aver pure prestato fr. 90'000.– “giustificati contrattualmente”) e precisato di avere elargito al figlio e alla sua compagna ingenti somme di denaro. Solo nel corso del 2022 ha comunicato di aver versato loro complessivamente fr. 132'000.– (cfr. verbale d’udienza). Ha altresì sottolineato di essere abituata a “vivere bene”, ritenuto che dispone dei mezzi finanziari per potersi permettere un tale tenore di vita.
Nella decisione impugnata l’Autorità ha confermato che PI 1 ha dimostrato di poter contare su entrate vita natural durante di fr. 72'214.– annui (fr. 6'000.– mensili) e che tale cifra è sicuramente sufficiente a garantirle una dignitosa sopravvivenza anche qualora il capitale a sua disposizione (di oltre fr. 1'000'000.–) dovesse ulteriormente essere eroso.
Ha inoltre indicato che il comportamento di PI 1 “ha dimostrato la sua completa capacità di gestire in modo adeguato il suo patrimonio ed in generale i suoi interessi finanziari”, in quanto, in occasione di importanti prestiti, ella si premura di redigere un contratto e ottenere garanzie, come è stato il caso in passato (prestito garantito da una cartella ipotecaria).
La decisione resiste alle critiche del reclamante.
Dagli atti risulta infatti che l’interessata ha sufficientemente comprovato di essere in grado di gestire in modo adeguato il proprio patrimonio e i propri interessi finanziari.
Ha dimostrato entrate mensili di circa fr. 6'000.– (vita natural durante) e un capitale superiore a fr. 1'000'000.–. Ha confermato di ricordare nel dettaglio l’ammontare delle donazioni, dei prestiti e dei versamenti da lei effettuati nell’ultimo anno. Ha dichiarato di avere un fabbisogno mensile di fr. 14'000.– e dimostrato di conoscere nel dettaglio la propria situazione finanziaria. A differenza di quanto pretesto dal figlio non è rilevante sapere quale disponibilità avesse PI 1 negli anni passati, a quanto ammontasse il suo patrimonio in precedenza e neppure la portata delle eredità di cui ha beneficiato.
Quanto ai versamenti effettuati negli anni, ci si limita ad osservare che dagli atti emergono con ogni evidenza insistenti richieste di denaro da parte del figlio e della sua compagna. Tale circostanza è stata dettagliatamente documentata (cfr. scambio di email e sms) e debitamente riportata nella decisione impugnata.
Il reclamante si limita ad indicare di non aver mai negato di aver ricevuto soldi dalla madre, negando di essere mosso da motivi egoistici.
Diversamente da quanto pretende il figlio, non è indispensabile in concreto avere contezza della situazione economica della madre. Nella misura in cui è stato appurato che ella è capace di gestire il proprio patrimonio e non versa in una situazione di bisogno.
Pur ammettendo che il figlio possa essere mosso da motivi benevoli e altruisti e non negando che possa essere preoccupato per la madre, è in concreto significativo che PI 1, con un’entrata annua di soli fr. 80'000.–, nel 2022 è stata in grado di versare al figlio e alla compagna ben fr. 132'000.–. Appare evidente la contraddizione tra la preoccupazione del figlio per la madre “che in un anno avrebbe speso fr. 279'000.– tra sue spese e spese di terzi” (cfr. udienza) e l’aver accettato senza alcuna remora di essere beneficiario di circa metà di tale importo.
Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, l’interessata può disporre liberamente del proprio patrimonio, senza dover rendere conto al figlio, che peraltro ne ha ampiamente beneficiato.
7.5. Come ammesso dallo stesso reclamante, le “questioni successorie” esulano dalla presente procedura.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 150.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a PI 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster