AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2023.44
Data decisione, Autorità: 11.07.2023, CDP
Titolo: Mandato di presa a carico psicoterapeutica
Incarto n. 9.2023.44
Lugano 11 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. dall’ PR 1
per quanto riguarda il figlio PI 1;
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2010) è figlio di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati e hanno un’altra figlia (__________).
B. L’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa da tempo della situazione famigliare. Con decisione 19 febbraio 2019 ha istituito in favore dei minori una curatela educativa e nominato quale curatrice __________.
C. Con decisione 30 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di __________ ha assegnato la custodia dei minori in via esclusiva al padre.
D. Con decisione 18 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato di presa a carico psicologica in favore di PI 1 alla psicologa __________ (art. 307 CC).
E. Mediante decisione supercautelare 19 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e CO 2 del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1, conferito mandato urgente all’UAP di reperire una struttura per il collocamento del minore, sospeso le relazioni personali con i genitori e ordinato una valutazione psicoaffettiva urgente. Il 23 agosto 2022 il minore è stato collocato presso il Centro __________.
F. Con decisione 7 ottobre 2022 l’Autorità di protezione, a conferma della decisione supercautelare, ha incaricato la psicoterapeuta __________ di stilare una valutazione dello stato psicoemotivo di PI 1, come pure sull’eventuale disagio nei confronti dei genitori.
G. Mediante decisione 22 novembre 2022 l’Autorità di prime cure ha nominato l’avv. __________ quale curatrice di rappresentanza in favore di PI 1.
H. Il 23 novembre 2022 la psicologa __________ ha trasmesso la valutazione psicoaffettiva, dalla quale emerge l’importanza di garantire ad PI 1 una presa a carico psicoterapeutica individuale.
I. Durante l’udienza di discussione 31 gennaio 2023 l’operatrice sociale dell’UAP ha confermato la necessità di un seguito terapeutico per PI 1 e riferito che lo stesso minore ha dato il proprio consenso ad essere seguito dal Servizio medico-psicologico di __________ (SMP). Il padre e la curatrice di rappresentanza hanno dato la loro approvazione, mentre la madre si è opposta, affermando che l’SMP non è un Servizio adatto.
J. Mediante decisione 23 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha conferito mandato di presa a carico in favore di PI 1 all’SMP, dandogli un sostegno di tipo psicoterapeutico. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
K. Con reclamo 28 febbraio 2023 RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione chiedendo che:
la decisione venga annullata (n. 1);
la Camera di Protezione intervenga e annulli la misura d’urgenza adottata arbitrariamente dall’APR e permetta nell’immediatezza il rientro di PI 1 presso il domicilio della madre (n. 2);
che sia istituita la custodia esclusiva di PI 1 alla madre (n. 3);
che vengano fatti gli accertamenti da parte della Camera sull’impiego di psicologi non specializzati (n. 4);
che venga concesso alla madre l’accompagnamento di una persona di fiducia alle udienze ARP (signor __________) (n. 5);
che questo reclamo sia considerato anche nella procedura di revoca del mandato all’avv. __________ (n. 6);
che sia tenuta in considerazione la presa di posizione della madre, relativa alla valutazione psico-affettiva della dr. __________ (n. 7);
che siano svolte verifiche in merito alla dr. __________ in relazione alla sua dichiarata specializzazione in ambito psicologico nel campo dell’infanzia (n. 8);
che la Camera di protezione intervenga per consentire ad __________ il rientro presso il domicilio della madre (n. 9);
L. Con istanza di provvedimenti supercautelare 16 marzo 2023 RE 1 ha lamentato che il figlio è in uno stato di sofferenza fisica e psicologica (si autoinfligge dei tagli) e chiede che la Camera di protezione ordini l’audizione del figlio e che lo affidi alla madre. Chiede che vengano ripresi gli incontri di psicoterapia con la dr. __________, persona che già conosce PI 1.
M. Con ulteriore istanza 25 marzo 2023 RE 1 ha ribadito le richieste della precedente istanza 16 marzo e formula richieste aggiuntive (cfr. n. 4-6).
N. Mediante osservazioni 27 marzo 2023 CO 2 ha chiesto che il reclamo e le istanze di RE 1 vengano respinte. Il padre è preoccupato per il figlio e conferma la necessità del sostegno deciso dall’Autorità.
Con osservazioni 29 marzo 2023 l’UAP, alla luce della situazione (cfr. aggiornamento __________ 29 marzo 2023), ha ritenuto essenziale che il minore possa beneficiare al più presto di un accompagnamento psicoterapico (“come da lui stesso richiesto”) che possa aiutarlo nell’affrontare l’attuale disagio emotivo.
Con osservazioni 4 aprile 2023 la curatrice di rappresentanza avv. __________, ha chiesto che il reclamo e le istanze di RE 1 siano dichiarati in via preliminare irricevibili e in via principale respinti.
Mediante separate osservazioni 19 aprile 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto che le istanze 16 e 25 marzo 2023 di RE 1 vengano entrambe respinte.
Con osservazioni 21 aprile 2023 l’Autorità di prime cure ha chiesto che il reclamo venga respinto.
Con replica 5 maggio 2023 RE 1 ha ribadito preoccupazione per entrambi i figli, chiedendo che il reclamo venga accolto, che entrambi i figli vengano ascoltati e che PI 1 venga seguito dalla dr. __________.
L’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.
Con duplica 17 maggio 2023 l’avv. __________ ha ribadito i contenuti delle precedenti osservazioni.
Mediante duplica 25 maggio 2023 il padre si è riconfermato nelle proprie osservazioni.
O. Nel frattempo 22 aprile 2023 RE 1 ha presentato un’ulteriore richiesta di provvedimenti urgenti.
Con decisioni 12 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha ordinato al Servizio psico-sociale, di esperire una perizia psichiatrica su entrambi i genitori di PI 1.
Mediante decisione 3 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione provvisoria ai genitori del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 e trasferito il minore dal Centro __________.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).
Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).
L’Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.
Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Va rilevato che, già in passato, PI 1 ha beneficiato di una presa a carico psicologica. All’epoca, quando ancora viveva a __________ con la famiglia, è stato seguito dalla psicoterapeuta __________ (cfr. decisione 18 maggio 2020).
A seguito del collocamento del minore e del suo trasferimento a __________, la necessità di una presa a carico è stata riaffermata.
Nella valutazione psicoaffettiva del 23 novembre 2022 veniva evidenziata l’importanza di garantire al minore una presa a carico psicoterapeutica. L’operatrice sociale dell’UAP ha confermato tale circostanza (cfr. udienza 31 gennaio 2023 e osservazioni 29 marzo 2023). Anche la curatrice di rappresentanza del minore ha dato l’approvazione, come pure il padre. L’operatrice sociale dell’UAP ha riferito che anche PI 1 avrebbe dato il proprio consenso.
Da più parti è stata segnalata forte preoccupazione per lo stato in cui versa PI 1. L’Autorità di protezione ha sentito i genitori e tutte le parti coinvolte. Il disagio di PI 1 e la forte conflittualità emergono con ogni evidenza dagli atti. La madre stessa ha a più riprese espresso preoccupazione per la sofferenza fisica e psicologica del figlio, affermando che egli si autoinfligge dei tagli alle braccia.
La madre avversa la decisione, opponendosi al conferimento di un mandato all’SMP di __________ ed indicando che sarebbe già in corso un mandato di sostegno psicologico con la dr. __________ “di cui PI 1 si fida”.
In sostanza, RE 1 non nega la necessità di una presa a carico per il figlio, e neppure la bontà della misura, ma si limita a contestare il conferimento del mandato all’SMP di __________, auspicando che il figlio venga seguito dalla psicologa __________.
La reclamante non spende parola alcuna per illustrare quali sarebbero i motivi che osterebbero al conferimento del mandato al SMP.
L’Autorità, dal canto suo, ha ricordato che la precedente psicologa __________, “aveva assicurato un sostengo ad PI 1 in occasione di un breve periodo”. A seguito del trasferimento a __________ è pertanto stato necessario trovare un terapeuta in zona. L’Autorità ha riferito che il __________ non era in grado di garantire l’accompagnamento a __________ e ha ritenuto che “non sembrava il caso di permettere ad un dodicenne in difficoltà dal punto di vista familiare che si spostasse da solo in treno”. L’Autorità ha quindi concluso che l’SMP, con la vicinanza al __________, fornisce la necessaria garanzia protettiva al minore e non lo espone al disagio e allo stress originati dalla trasferta in solitario a __________.
In simili circostanze, la decisione dell’Autorità di ordinare una presa a carico all’SMP, debitamente motivata e ponderata, e presa nell’interesse prioritario del minore, resiste alle generiche critiche della reclamante e va confermata.
L’urgenza e la necessità della misura per il bene del minore non possono essere negate. Al riguardo va rilevato che la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e che la reclamante non ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo.
Con ogni evidenza, tutte questa nuove pretese vanno dichiarate irricevibili siccome esulano dalla presente procedura, non si confrontano con la decisione e sono fatte valere per la prima volta in sede di reclamo. Oggetto del presente procedimento è infatti solo il conferimento di una presa a carico per PI 1 e non già il suo affidamento o la sua custodia. Esprimendosi su tali richieste questo Giudice violerebbe il principio del doppio grado di giudizio (cfr. sentenza CDP 30 novembre 2017, inc. 9.2017.166, consid. 4.5).
Allo stesso modo entrambe le istanze supercautelari presentate dalla reclamante vanno dichiarate irricevibili, siccome esulano dalla presente procedura. Al riguardo l’Autorità di prime cure ha rilevato l’irricevibilità delle stesse, essendo presentate per la prima volta in seconda sede e precisato che su alcune si determinerà in separata sede (cfr. osservazioni 19 e 21 aprile 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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