AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.66
Data decisione, Autorità: 28.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00066
Lugano 28 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Lino Bonat, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 gennaio 2002 con cui il municipio di Cerentino ha deliberato alla __________ le opere da idraulico per l'esecuzione dell'acquedotto comunale - condotta di adduzione __________ - __________ / __________;
viste le risposte:
4 marzo 2002 della ditta __________;
4 marzo 2002 del municipio di Cerentino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 ottobre 2001 il municipio di Cerentino ha messo a pubblico concorso l'esecuzione di opere da idraulico per l'acquedotto comunale - condotta di adduzione __________ - __________ / __________ (cfr. FU __________, pagg. __________ e __________);
che il bando di concorso e il capitolato d'appalto/modulo d'offerta prevedevano i seguenti criteri di aggiudicazione:
minor prezzo 40%
qualità 40%
termini di esecuzione 20%
che nel termine fissato dal bando di concorso sono pervenute al committente le offerte di 4 ditte, fra cui quella della ricorrente __________ di fr. 112'688.40 e quella della ditta __________ di fr. 115'224.55;
che nel proprio rapporto tecnico-economico, lo Studio d'ingegneria __________, ha allestito la seguente graduatoria a punti:
Importo offerta
Termini
Qualità
Totale
40.0
16
28
84.0
39.1
16
32
87.1
omissis
...
...
...
...
che, in base al citato rapporto tecnico, il municipio di Cerentino il 28 gennaio 2002 ha aggiudicato la commessa alla ditta __________, prima in graduatoria;
che, l'11 febbraio 2002, la ditta __________, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della predetta delibera comunale e postulando la concessione dell'effetto sospensivo al proprio ricorso;
che la ricorrente, censura l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, contestando il punteggio attribuitole al criterio di ponderazione relativo alla qualità, che ritiene immotivato e ingiustificato, oltre che arbitrario, poiché fondato su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di Cerentino, rilevando che la valutazione è avvenuta in base alla documentazione e ai requisiti proposti dalle ditte con l'offerta, puntualizzando che la differenza di punteggio, assegnata alla ditta aggiudicataria in base al criterio "qualità", è da ricondurre, in sostanza, ai diversi importi di delibera delle referenze per lavori di acquedotti: Fr. 545'000.-- per la __________ e circa Fr. 173'000.-- per la ditta __________;
che la ditta __________ postula a sua volta il rigetto dell'impugnativa con protesta di spese e ripetibili;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente a contestare un'aggiudicazione pronunciata in esito ad un concorso al quale ha partecipato senza successo;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb la decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di aggiudicazione e i rimedi di diritto";
che l'autorità decidente può rimediare ad eventuali difetti di motivazione adducendo in sede di ricorso i motivi che giustificano il provvedimento impugnato;
che il difetto è sanato a condizione che l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a posteriori (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. SA e llcc);
che, in concreto, il municipio di Cerentino ha giustificato la decisione censurata, rilevando in sede di risposta al ricorso che il diverso punteggio è da ricondurre alla differenza degli importi di delibera delle referenze per lavori di acquedotti eseguiti dalle ditte in oggetto, sottolineando inoltre che la ditta aggiudicataria ha già eseguito altri lavori all'acquedotto comunale;
che la ricorrente ha rinunciato a replicare, osservando in ogni modo che l'esecuzione di precedenti lavori per il Comune da parte della ditta aggiudicataria, non configura un valido criterio per definire il grado di considerazione delle referenze;
che il difetto di motivazione lamentato dall'insorgente può di conseguenza considerarsi sanato;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, "il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico";
che nell'evenienza concreta, il municipio resistente ha scelto i criteri menzionati in narrativa, attribuendo loro il fattore di ponderazione prescritto dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb;
che controversa è la valutazione del criterio "qualità", in ordine al quale il municipio ha attribuito alla ditta __________ 32 punti e alla ditta __________ 28 punti;
che il municipio di Cerentino ha giustificato l'attribuzione di un punteggio diverso a questo criterio con il fatto che la ditta __________ ha addotto referenze per lavori di acquedotti per un importo di delibera di Fr. 545'000.--, mentre la ditta __________ ne ha indicati soltanto per circa Fr. 173'000.--;
che, sebbene discutibile, il motivo addotto con la risposta al ricorso non è inidoneo a giustificare la differente valutazione;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di fornire un elenco delle referenze per l'esecuzione di opere eseguite nel corso degli ultimi cinque anni, con l'indicazione, tra l'altro, dell'importo di delibera;
che tale indicazione poteva unicamente servire ad apprezzare la qualità dell'offerta;
che la ricorrente, omettendo di impugnare il bando di concorso e partecipando alla gara senza riserve, ha indirettamente accettato che la qualità della sua offerta fosse valutata sulla base di referenze costituite dagli importi di precedenti commesse;
che la ricorrente non può quindi eccepire che la qualità della sua offerta sia giudicata sulla base di tali referenze (cfr. art. 38 cpv. 2 LCPubb);
che la valutazione concretamente operata dal committente non presta il fianco a critiche;
che il committente, che ha agito nell'ambito del proprio potere di apprezzamento, non ha tralasciato né di appurare né di sollecitare i concorrenti a fornirgli indicazioni atte a permettergli di valutare oggettivamente le offerte in base al criterio di qualità;
che la delibera non procede né da un accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, né da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che la legge ed il capitolato conferiscono al municipio;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto e l'aggiudicazione confermata, siccome conforme al diritto;
che l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al presente gravame deve ritenersi superata dalla decisione di merito;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm), la quale dev'essere altresì tenuta a rifondere delle adeguate ripetibili all'aggiudicataria, assistita da un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 33 LCPubb; 5 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente, la quale è inoltre tenuta a versare alla resistente identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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