AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.102
Data decisione, Autorità: 15.10.2023, CEF
Titolo: Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n. 15.2023.102
Lugano 15 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 agosto 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento della rendita pensionistica spettante al ricorrente eseguito il 22 maggio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dall’
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 14 settembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato nel senso della riforma del minimo esistenziale del ricorrente aumentato a fr. 2'310.65 mensili;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato e che la quota di fr. 219.45 pignorata in eccesso è già stata restituita al ricorrente;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
atteso che nella fattispecie nel ricorso RI 1 si è limitato a dolersi del carattere “eccessivo” del pignoramento e a chiedere un appuntamento per esporre le sue spese aggiornate, sicché il fatto di non aver contestato il nuovo calcolo dopo essersi presentato all’Ufficio il 29 agosto 2023 e prodotto i giustificativi relativi alla propria situazione finanziaria, va interpretato come la conferma che le sue richieste sono state interamente accolte dall’Ufficio;
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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