AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.94
Data decisione, Autorità: 26.09.2023, IICCA
Titolo: Provvedimento cautelare, divieto di violare l'obbligo di segretezza post-contrattuale; competenza territoriale
Incarto n. 12.2023.94
Lugano 26 settembre 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2022.275/276 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 26 settembre 2022 da
AO 1 patrocinata dall' PA 2
contro
AP 1 (I) patrocinato dall' PA 1
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare divieto al convenuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di fargli divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di utilizzare o trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui è venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CP;
richiesta avversata dal convenuto e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 14 dicembre 2022 (nel senso che ha ordinato al convenuto di astenersi dal violare l’obbligo di segretezza, e in particolare dall'utilizzare o trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui è venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare in caso di violazione dell'ordine e per ogni giorno di ritardo), dichiarando per il resto l'istanza ormai superata e priva di oggetto;
vista la sentenza 7 marzo 2023 (inc. 12.2022.175) con cui questa Camera, accogliendo l'appello 23 dicembre 2022 del convenuto, ha annullato la decisione pretorile e rinviato la causa al primo giudice per nuovi accertamenti (segnatamente sulla sua competenza territoriale) e nuovo giudizio;
preso atto della nuova decisione incidentale e ordinatoria 19 luglio 2023 con cui il Pretore ha accertato la propria competenza territoriale, ha stralciato dai ruoli il procedimento formante l’inc. CA.2022.276 (supercautelare) e rinviato la quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie al giudizio cautelare finale, ammettendo altresì quali prove una richiesta di edizione documenti formulata dall’istante cautelare e le deposizioni delle parti che sono state citate a un’udienza in data 29 settembre 2023;
appellante nuovamente il convenuto che, con appello 28 luglio 2023, postula (previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, in modo tale da sospendere anche le disposizioni ordinatorie contenute nella decisione impugnata) la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare l’istanza inammissibile per manifesta incompetenza territoriale del primo giudice, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con risposta 21 agosto 2023 ha proposto di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 7 marzo 2023, passata in giudicato, di questa Camera (inc. 12.2022.175). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare quanto segue. Con istanza supercautelare e cautelare 26 settembre 2022 AO 1 ha convenuto AP 1, suo dipendente/ex dipendente (a seconda delle tesi delle parti sul momento della cessazione del rapporto di lavoro), innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo di fargli divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per conto proprio o di terzi e segnatamente di G__________ SA, fino al 30 novembre 2022, come pure di fargli divieto di violare l’obbligo di segretezza, e in particolare di utilizzare o trasmettere a terzi liste di clienti e piani d’offerta di cui era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1, con la comminatoria dell’art. 292 CP.
B. Con decisione supercautelare 27 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza inaudita altera parte, impartendo al convenuto sia l’ordine di non svolgere alcuna attività lavorativa sino al 31 ottobre 2022, sia quello di non violare l’obbligo di segretezza, con le comminatorie dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione degli ordini e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini.
C. Con decisione 14 dicembre 2022 il Pretore ha confermato – anche dopo il contraddittorio – l’ordine al convenuto di non violare l’obbligo di segretezza (e in particolare di non utilizzare o trasmettere a terzi le liste di clienti e i piani d'offerta di cui era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1) corredato delle summenzionate comminatorie, mentre ha dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta cautelare in quanto oramai divenuta priva d’oggetto.
D. In accoglimento dell’appello 23 dicembre 2022 di AP 1, con decisione 7 marzo 2023 (inc. 12.2022.175) questa Camera ha annullato la predetta decisione 14 dicembre 2022, ritornando l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, e meglio per approfondire una serie di aspetti, fra cui quello della sua competenza territoriale a giudicare la controversia.
E. Con decisione incidentale e ordinatoria 19 luglio 2023 il Pretore ha accertato la propria competenza territoriale (dispositivo n. 1), stralciato dai ruoli il procedimento formante l’inc. CA.2022.276 (dispositivo n. 3) e rinviato la decisione sulle spese giudiziarie al giudizio cautelare finale (dispositivo n. 4), ammettendo altresì quali prove una richiesta di edizione documenti formulata dall’istante cautelare e le deposizioni delle parti che sono state convocate a un’udienza in data 29 settembre 2023 (dispositivi n. 5 a 8).
F. Contro la decisione incidentale appena citata è nuovamente insorto AP 1 con un appello del 28 luglio 2023 per ottenere (previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, in modo tale da sospendere anche le disposizioni ordinatorie contenute nella decisione impugnata) la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare l’istanza inammissibile per manifesta incompetenza territoriale del primo giudice, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
G. Con decreto 3 agosto 2023 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta.
H. Con risposta 21 agosto 2023 AO 1 ha postulato il rigetto dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili.
considerando
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono invece sempre appellabili. Come già accertato nella precedente sentenza del 7 marzo 2023 (inc. 12.2022.175 consid. 1), tenuto conto degli interessi economici in gioco e in assenza di diverse indicazioni delle parti, la decisione impugnata deve ritenersi appellabile (né l’appellata lo mette in discussione). I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la decisione stata emessa nell'ambito di una procedura sommaria (art. 248 lett. d e 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la relativa risposta sono tempestivi.
Nella decisione impugnata il Pretore, accertato il nesso internazionale della vertenza, ha rilevato che l'art. 20 cpv. 1 CLug prevede la possibilità per il datore di lavoro di presentare un'azione solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il lavoratore è domiciliato (ovvero in Italia). Ciò nondimeno, l'art. 31 CLug stabilisce che i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione. Ciò premesso, il Pretore ha indicato che per il convenuto la "competenza materiale" non era della Pretura di Lugano, bensì di Mendrisio-Sud in quanto l'istante aveva la sua sede a C__________ e pertanto anche i suoi interessi (ossia i suoi clienti) erano allocabili a quella sede. Il primo giudice ha ricordato tuttavia che secondo l'art. 13 CPC, salvo che la legge disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo: a) il foro competente per la causa principale; oppure b) il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito. E per quanto riguarda questa seconda ipotesi, egli ha precisato che il luogo di esecuzione del provvedimento cautelare è quello dove, a dipendenza delle caratteristiche del valore da tutelare, rispettivamente della pretesa dedotta in giudizio, devono essere adottate le misure necessarie. Ovvero, trattandosi di provvedimenti conservativi ad rem, il luogo in cui si trova il bene. Trattandosi invece di provvedimenti ad personam, ossia dove è imposto un determinato comportamento al convenuto (conservativo, di esecuzione anticipata o di regolamentazione), esso si identifica con il luogo di residenza o di domicilio (personale o professionale) dello stesso, rispettivamente là dove il comportamento deve essere eseguito. Nel caso specifico – ha epilogato il Pretore – questo foro è stato contestualizzato dall'istante a Lugano, trovandosi lì la sede della G__________ SA, sicché è anche lì che si trova il luogo dove va imposto ed eseguito il comportamento omissivo indirizzato al convenuto (loc. cit., pag. 5 a 7).
Per l'appellante è incontestato che egli svolga la propria attività lavorativa per la G__________ SA a C__________, dove il suo attuale datore di lavoro ha la sede operativa e gli uffici. Tale circostanza sarebbe dimostrata dal doc. 2a, da cui si evince che il suo domicilio professionale è in quella città, e più precisamente in , come ben sapeva per altro anche l'istante dato che la sua sede si trova a qualche centinaia di metri dagli uffici di G SA. A L__________ quest'ultima società aveva unicamente la sede legale (domiciliazione presso una fiduciaria, la E__________ __________ SA: doc. B), prima che anch'essa fosse trasferita a C__________ il 9 maggio 2023. L'istante non avrebbe mai contestato che egli svolge la sua attività a C__________ (circostanza da lui addotta nelle osservazioni e nella duplica di prima sede) ma si è limitata a sostenere che siccome dal registro di commercio la G__________ SA risultava domiciliata a L__________, anche le misure necessarie andavano eseguite lì. Ora, il Pretore avrebbe ignorato questa sua argomentazione e indicato erroneamente che egli avrebbe basato la sua eccezione di incompetenza territoriale sul fatto che AO 1 aveva la sede a C__________ dove figuravano anche gli interessi che quest'ultima intendeva tutelare. Inoltre il Pretore non spiega perché il luogo dove deve essere eseguita la misura cautelare richiesta sarebbe la sede legale (domiciliata presso una fiduciaria) del datore di lavoro (che non è il destinatario della misura) allorché egli – circostanza non contestata dalla controparte e ignorata dal primo giudice – lavora(va) a C__________, che è il luogo dove l'obbligo di non intraprendere determinate azioni nell'ambito della sua attività professionale deve essere eseguito (memoriale, pag. 3 seg.).
Comunque sia, in una sentenza del 21 febbraio 2020 (HG 19 136 consid. 8.5 seg.) l'Handelsgericht di Berna avrebbe stabilito, pronunciandosi sulla competenza territoriale a emanare provvedimenti cautelari a tutela di un divieto di concorrenza (art. 340 CO), che neppure il luogo dove la parte svolge la sua presunta attività concorrenziale può ritenersi quale valido foro poiché il divieto di concorrenza (equiparabile al rispetto degli obblighi di segretezza dell'art. 321a cpv. 4 CO, qui in rassegna) munito della comminatoria dell'art. 292 CP configura una misura coercitiva astratta che non è legata ad alcun luogo specifico. Ne desume l'appellante che, a ben vedere, alla luce di tale precedente né L__________ né C__________ entrerebbero in linea di conto come luoghi di esecuzione. Ma anche a prescindere da ciò, tutt'al più C__________ potrebbe costituire questo luogo e quindi al limite la Pretura di Mendrisio-Sud potrebbe dirsi competente per territorio. La decisione impugnata sarebbe infine insostenibile perché fissa il foro competente nel luogo ritenuto tale dall'istante al momento della sua istanza. Onde l'errata applicazione dell'art. 13 lett. b CPC (dato che al limite, sempre che ce ne sia uno, il luogo di esecuzione è C__________) e l'errato accertamento dei fatti (nella misura in cui il Pretore ha ignorato come circostanza provata e incontestata che egli svolgeva la sua attività lavorativa a C__________) che determina la manifesta incompetenza territoriale della Pretura di Lugano (loc. cit., pag. 5).
Giova vagliare anzitutto l'applicabilità alla fattispecie della citata sentenza 21 febbraio 2020 dell'Handelsgericht di Berna. Dovesse essa infatti attagliarsi al caso in esame, ciò risolverebbe da sé sola la questione. In quel precedente il tribunale commerciale di Berna ha stabilito che se per fare rispettare un divieto di concorrenza contrattuale si ricorre alla comminatoria penale dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare, per queste misure non esiste un luogo di esecuzione poiché si tratta di provvedimenti astratti che non sono legati a un determinato luogo. Non si può pertanto dire – sempre secondo l'Handelsgericht di Berna – che il luogo di esecuzione si trova nel luogo in cui l'attività concorrenziale è presumibilmente svolta perché l'esecuzione non può avvenire in questi casi mediante coercizione fisica (diretta). E in mancanza di un luogo di esecuzione decade anche il foro dell'art. 13 lett. b CPC che non può dunque essere invocato dall'istante il quale potrà servirsi solo del foro competente per la causa principale (loc. cit., consid. 8.5). Questa opinione trova riscontro anche nella dottrina (cfr. Sutter-Somm/Klingler in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a edizione, n. 24 ad art. 13 CPC; von Kaenel, Fachhandbuch Arbeitsrecht, Zurigo 2018, pag. 975 n. 23.3; Rudolph, Die Realexekution von arbeitsrechtlichen Konkurrenzverboten in: ARV 2003 pag. 8). Nulla osta quindi a una sua ripresa nella fattispecie. Anche perché non si intravedono valide ragioni – né tanto meno l'appellata ne invoca – per non applicare questi principi al caso in rassegna in cui è stato ugualmente ordinato al convenuto un comportamento omissivo fondato sul diritto del lavoro, ovvero di astenersi dal violare l'obbligo di segretezza dell'art. 321a cpv. 4 CO (e in particolare di non utilizzare o trasmettere a terzi le liste di clienti e i piani d'offerta di cui era venuto a conoscenza attraverso il suo lavoro presso AO 1). Già solo per questo motivo, non entrando in linea di conto il foro alternativo del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito (art. 13 lett. b CPC) e dovendosi fare capo al solo foro competente per la causa principale (art. 13 lett. a CPC), che non è pacificamente L__________ (v. art. 20 cpv. 1 CLug), la decisione del Pretore di Lugano che ha ammesso la propria competenza va disattesa.
Ma quand'anche si facesse astrazione da quanto precede, l'esito del giudizio non muterebbe. Foss'anche infatti applicabile l'art. 13 lett. b CPC, non fa dubbio che il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito non sarebbe in ogni caso a L__________. Che la sede di G__________ SA si trovasse lì all'introduzione dell'istanza è vero (doc. B). È inoltre possibile che, in difetto di altre indicazioni (quantunque il convenuto contesti ciò), l'istante potesse almeno inizialmente credere che la sede legale coincidesse con la sede operativa in cui il convenuto svolgeva il proprio lavoro. Sta di fatto che sin dalla prima comparsa scritta il convenuto ha allegato, documentando l'asserto con la dichiarazione del suo nuovo datore di lavoro, che egli già dal mese di settembre 2022 svolgeva la propria attività presso gli uffici operativi della G__________ SA a , "come l'Istante ben sa" (risposta, pag. 3 n. 11 con riferimento al doc. 2a: "Gentilissimo Avv. PA 1, Le confermo che gli uffici della G SA sono in __________ a C__________ e presso gli stessi sono impiegati i dipendenti in forza alla Società", seguito dalla firma e dai recapiti di quest'ultima all'indirizzo indicato). E l'istante – come rileva a ragione l'appellante che rimprovera al primo giudice di avere trascurato l'obiezione – non ha minimamente contestato la circostanza ma si è limitata a giustificare nella replica la decisione di convenire AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano perché, considerata l'iscrizione nel registro di commercio che al momento dell'introduzione dell'istanza era "l'unica fonte d'informazione ufficiale, certa e disponibile", riteneva che la (asserita) violazione degli obblighi contrattuali avvenisse lì così come che le misure necessarie dovessero essere adottate a L__________ (loc. cit., pag. 15). Appurata la mancata contestazione di tale fatto – che non richiedeva pertanto nemmeno di essere reso verosimile (v. art. 150 cpv. 1 CPC) – ogni tentativo di mettere in discussione in questa sede (risposta, pag. 3 segg.) che il convenuto svolgesse la propria attività per G__________ SA a C__________ è tardiva e irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Considerato inoltre che, nel caso di un obbligo di non fare, il luogo dell'esecuzione (art. 13 lett. b CPC) è determinato dal domicilio del convenuto (in concreto: in Italia) oppure dallo stabilimento d'impresa o dallo stabilimento professionale del convenuto (e non del nuovo datore di lavoro), ovvero dal luogo d'adempimento contrattuale (in concreto: C__________), l'incompetenza del Pretore di Lugano risulta, già a un sommario esame, manifesta (cfr. in proposito Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2021, n. 14 ad art. 13; Zürcher in: Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a edizione, n. 17 ad art. 13; Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 20 ad art. 13; Gschwend/Berti in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 10 ad art. 13). Non potendosi così l'istante avvalere del foro del luogo d'esecuzione per giustificare la sua iniziativa processuale davanti alla Pretura di Lugano, rimarrebbe unicamente il foro alternativo per la causa principale (art. 13 lett. a CPC) che però, come già detto (sopra, consid. 4), neppure si trova a L__________. Comunque la si voglia vedere, la decisione impugnata non resiste pertanto alla critica e va riformata nel senso che l'istanza cautelare è dichiarata irricevibile per mancata competenza territoriale del Pretore adito. L'irricevibilità dell'istanza rende automaticamente caduche anche le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (dispositivi n. 5 a 8) che il Pretore ha emanato in esito all'accertamento (ora riformato) della propria competenza e da cui esse dipendono, come rileva a ragione l'appellante (memoriale, pag. 2 n. 6). Esse vanno quindi annullate d'ufficio.
Visto l'esito dell'appello, occorre ancora statuire sulle spese giudiziarie di primo e secondo grado. Il Pretore (decisione impugnata, pag. 8) non le ha fissate ma ha rinviato ammissibilmente (trattandosi di una decisione incidentale che accertava la propria competenza) al giudizio cautelare finale (art. 104 cpv. 3 CPC, per analogia; sul tema cfr. Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 9 ad art. 104). L'appellante rileva tuttavia a ragione (memoriale, pag. 6) che, stante l'accoglimento dell'appello e la conseguente irricevibilità dell'istanza per incompetenza territoriale del giudice adito, il presente giudizio pone ora termine alla procedura cautelare e impone di determinare le spese giudiziarie di entrambi i gradi in funzione della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 318 cpv. 3 CPC; v. inoltre Stoudmann, op. cit., n. 11 ad art. 104; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 21 ad art. 104).
Per quel che è delle spese processuali, vale quanto già ricordato nella sentenza del 7 marzo 2023 (inc. 12.2022.175, consid. 12), ovvero che nessuna parte pretende che si debba applicare l'art. 114 lett. c CPC e che la procedura sia di conseguenza esente dal prelievo di spese processuali. Tenuto conto della complessità media della causa come pure del fatto che la procedura termina con una decisione di irricevibilità, ma senza scordare i rilevanti interessi (commerciali e professionali) in gioco, si giustifica di fissarle in fr. 1'250.- per entrambi i gradi (art. 2, 10, 13 e 21 LTG).
Quanto alle ripetibili di prima sede, il convenuto chiede di stabilirle in fr. 6'000.- (corrispondenti a poco più di 20 ore di lavoro a una tariffa di fr. 280.- l'ora) per tenere conto dell'ampio lavoro svolto in tempi stretti e del fatto che il decreto supercautelare 27 settembre 2022 gli pregiudicava ogni entrata nel periodo di validità del medesimo (memoriale, pag. 6). A ragione tuttavia l'appellata obietta che l'invocato – ma contestato – danno economico che il convenuto riconduce all'ordine supercautelare in parola non figura tra le poste considerate dall'art. 95 cpv. 3 CPC per le spese ripetibili. Che poi la contestazione della competenza territoriale e – tutt'al più sommariamente – degli altri argomenti della controparte richiedesse a un avvocato solerte e diligente oltre 20 ore di lavoro appare eccessivo. Senza contare che, trattandosi di una causa dal valore determinabile, le ripetibili nemmeno andrebbero fissate in funzione del tempo di lavoro profuso ma in una percentuale del valore litigioso (art. 11 RTar). Non avendo tuttavia né il Pretore né le parti indicato tale parametro, si giustifica, considerato che si tratta di una procedura speciale civile nel senso dell'art. 11 cpv. 2 lett. b RTar e che le questioni sollevate erano sostanzialmente identiche a quelle addotte dal medesimo patrocinatore nella causa che vedeva coinvolto anche un altro dipendente della società, M__________ I__________ (v. inc. 12.2023.95), di riconoscere al convenuto fr. 3'000.- tenendo in tal modo conto dei criteri stabiliti dall'art. 11 cpv. 5 RTar.
Relativamente alla procedura di appello, considerati l'art. 11 cpv. 2 lett. a RTar, la stringatezza del memoriale (otto pagine, compresi il frontespizio, le richieste di giudizio e la parte riguardante l'effetto sospensivo) e i limiti dell'unica questione processuale in discussione (identica per altro a quella vagliata nella parallela procedura inc. 12.2023.95), l'indennità per ripetibili può essere quantificata invece in fr. 1'500.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 28 luglio 2023 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 19 luglio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
L'istanza 26 settembre 2022 della AO 1 è irricevibile per incompetenza territoriale della Pretura adita.
Le spese processuali di fr. 1'250.– sono poste a carico dell'istante che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.
Annullato
Annullato
Annullato
Annullato
II. Le spese di appello, di fr. 1'250.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1'500.– per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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