AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.96
Data decisione, Autorità: 12.10.2023, IICCA
Titolo: Provvedimenti cautelari, parvenza di buon fondamento della pretesa di merito; nullità/annullamento di un contratto di compravendita di azioni
Incarto n. 12.2023.96
Lugano 12 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2023.15 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 3 aprile 2023 da
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinato dall’ PA 2
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare ordine al
convenuto di consegnare entro 10 giorni presso la Pretura oppure in un luogo da essa
indicato 50 azioni della società I__________ SA __________ (con la comminatoria
dell’intervento della forza pubblica in caso di mancata esecuzione dell’ordine), come
pure di vietargli di esercitare qualsivoglia diritto societario, rispettivamente di vendere o
disporre in qualsiasi modo di queste 50 azioni, chiedendo altresì che il divieto fosse
pubblicato sul FUSC ex art. 240 CPC e impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP;
richiesta respinta dal Pretore in via supercautelare in data 3 aprile 2023, avversata dal
convenuto con osservazioni 18 aprile 2023 e infine nuovamente respinta in via
cautelare con decisione 24 luglio 2023;
appellante l’istante, che con appello 28 luglio 2023 ha postulato in via preliminare la
concessione dell’effetto sospensivo limitatamente al pagamento delle spese giudiziarie
di prima sede e nel merito la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
sua istanza cautelare facendo divieto a AO 1 di vendere o di disporre delle 50
azioni da lui rivendicate della I__________ SA __________ e di rinviare le spese
giudiziarie di prima sede alla decisione di merito, con protesta di quelle di secondo
grado;
richiamata la decisione 7 agosto 2023 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di
conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nell’appello;
tenuto conto che il convenuto con osservazioni 8 settembre 2023 ha postulato la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. La I__________ SA__________ (doc. A) è una società immobiliare avente un capitale nominale di fr. 100'000.- suddiviso in 100 azioni nominative da fr. 1'000.- cadauna, ritenuto che 50 di esse erano di proprietà di AP 1 e le altre 50 di AO 1. Tale società è proprietaria del fondo part. n. __________ RFD di __________ (composto da terreno e due edifici, cfr. doc. 4), presso cui ha la sua sede la società in nome collettivo (Snc) M__________, avente quali soci i medesimi AP 1 e AO 1 e attiva nella rappresentanza, compravendita e riparazione di macchine agricole.
B. In data 14 settembre 2022 AP 1 ha ceduto a AO 1 le sue quote della M__________ senza alcun corrispettivo (preso atto della “situazione di capitale negativo” della società, v. doc. P). Lo stesso giorno, AP 1 ha venduto a AO 1 anche le sue 50 azioni della I__________ SA __________ per un prezzo di fr. 400'000.- (doc. B), depositandole presso la C__________ SA, ritenuto che esse sarebbero state trapassate a AO 1 dopo conferma dell’avvenuto pagamento del prezzo (doc. C). Il versamento è stato effettuato in data 4 novembre 2022 (doc. 3). Nel frattempo, AP 1 ha tuttavia manifestato la volontà di rescindere entrambi i contratti (doc. D-G e Q). AO 1 non si è opposto all’annullamento del contratto doc. P riferito alla M__________ Snc, ma non ha accettato quello del contratto doc. B relativo alla I__________ SA __________.
C. Il 2 marzo 2023 si è tenuta un’assemblea generale straordinaria della I__________ SA __________ in occasione della quale sono state decise la revoca di AP 1 dalla funzione di membro del Consiglio di amministrazione con firma collettiva a due e la nomina in qualità di nuovo membro in sua sostituzione di E__________, nonché è stato conferito un diritto di firma individuale al presidente AO 1, che fino a quel momento godeva di un diritto di firma collettiva a due (doc. I), modifiche iscritte a Registro di commercio il 20 marzo 2023 (data giornale 15 marzo 2023, v. doc. L).
D. Con istanza supercautelare e cautelare 3 aprile 2023 (inc. CA. 2023.15) AP 1 ha chiesto di fare ordine a AO 1 di consegnare entro 10 giorni presso la Pretura oppure in un luogo da essa indicato 50 azioni della suddetta società (con la comminatoria dell’intervento della forza pubblica in caso di mancata esecuzione dell’ordine), come pure di vietargli di esercitare qualsivoglia diritto societario, rispettivamente di vendere o disporre in qualsiasi modo di queste 50 azioni, chiedendo altresì che il divieto fosse pubblicato sul FUSC ex art. 240 CPC e impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP. In sintesi, l’istante ha rivendicato l’esistenza di una sua incapacità di discernimento rispettivamente di un suo vizio di volontà nella sottoscrizione del contratto di compravendita delle azioni della I__________ SA __________, la conseguente nullità/non vincolatività del medesimo ex art. 18 CC/24 e 28 CO (considerati la sua età e la sua delicata situazione personale/familiare nonché la sproporzione fra il prezzo della compravendita e il valore venale delle azioni, già solo a fronte del valore del fondo part. n. __________) e il suo diritto a ottenere la restituzione delle azioni (sulla base dell’art. 641 CC).
E. Con una parallela istanza di pari data (inc. CA.2023.16) AP 1 ha convenuto in giudizio la I__________ SA , chiedendo di fare ordine all’Ufficiale dei Registri di Bellinzona di iscrivere a carico della part. __________ RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre, di fare ordine all’Ufficio del registro di commercio di ripristinare le iscrizioni precedenti il giornale n. __________ del 15 marzo 2023 (ovvero di cancellare l’iscrizione di AO 1 quale presidente con firma individuale e di E quale membro e segretaria con firma collettiva a due con il presidente, e di iscrivere nuovamente AO 1 quale presidente con firma collettiva a due e AP 1 quale membro con firma collettiva a due), nonché di fare divieto a AO 1 di adottare qualsiasi decisione in seno alla I__________ SA __________ e di compiere qualsiasi atto di gestione o rappresentanza a nome della società fino alla decisione di merito (divieto da pubblicare sul FUSC ex art. 240 CPC e da impartire con la comminatoria dell’art. 292 CP).
F. Il giorno stesso (3 aprile 2023), il Pretore ha respinto entrambe le istanze in via supercautelare, inaudita altera parte.
G. Con osservazioni 18 aprile 2023 AO 1 si è opposto all’istanza 3 aprile 2023 (inc. CA. 2023.15) qui in esame, contestando in sintesi l’adempimento dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare e in particolare la parvenza di buon fondamento della pretesa dell’istante e sostenendo che quest’ultimo non era incapace di discernimento, che la compravendita era stata frutto di una decisione discussa e maturata nel tempo, che il prezzo pagato era congruo e che pertanto il contratto di compravendita delle azioni era perfettamente valido.
H. Con replica spontanea 31 maggio 2023 e duplica spontanea 15 giugno 2023 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni. Sono ancora seguiti lo scritto 21 giugno 2023 dell’istante e quello 27 giugno 2023 del convenuto.
I. Con decisione 24 luglio 2023 il Pretore ha respinto l’istanza di cui all’inc. CA.2023.15 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 100.- a carico dell’istante cautelare, pure condannato a versare alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
Con decisione di pari data il Pretore ha respinto anche l’istanza di cui all’inc. CA.2023.16, pure con seguito di tassa di giustizia (fr. 2'000.-), spese (fr. 100.-) e ripetibili (fr. 3'000.-) a carico della parte istante.
J. Con due separati appelli (inc. 12.2023.96/97) del 28 luglio 2023 AP 1 è insorto contro entrambe le decisioni
Con l’appello qui in esame relativo all’inc. CA.2023.15 l’appellante ha postulato in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame ai sensi dell’art. 315 cpv. 4 e 5 CPC nel senso di sospendere l’ordine di cui al dispositivo n. 2 della decisione impugnata (pagamento delle spese giudiziarie), e nel merito la riforma del giudizio nel senso di accogliere la sua istanza cautelare facendo divieto a AO 1 di vendere o di disporre delle 50 azioni da lui rivendicate della I__________ SA __________ e di rinviare la fissazione e il prelievo delle spese giudiziarie di primo grado al giudizio sul merito (con nuova determinazione delle medesime), con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. L’appellante ha annesso al suo gravame alcuni nuovi documenti.
K. Con decisione 7 agosto 2023 questa Camera ha respinto l’istanza di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
L. Con osservazioni 8 settembre 2023 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso supera chiaramente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Sia l’appello 28 luglio 2023 contro la decisione 24 luglio 2023, sia la risposta all’appello 8 settembre 2023 sono tempestivi.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto ricordato che giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.
Per quanto riguarda il primo presupposto (fumus boni iuris), il primo giudice ha accertato che l’istante cautelare non ha contestato che la compravendita delle azioni era stata preceduta da discussioni iniziate già qualche anno prima e seguite anche dal fiduciario C__________ dello studio C__________ SA (che, da circa 40 anni, allestisce la contabilità della I__________ SA ), che il contratto era stato allestito da quest’ultimo ed era stato trasmesso alle parti per esame, che il prezzo era stato concordato sulla base dell’ultimo bilancio societario, e che il contratto era stato sottoscritto alla presenza di C presso l’ufficio della C__________ SA. Il Pretore ha aggiunto che, secondo le allegazioni contenute nella duplica di AO 1, AP 1 ventilava la vendita delle azioni già 5 anni prima e il contratto era stato consegnato alle parti per esame ben 5 mesi prima della sua sottoscrizione. Il Pretore ha nel seguito osservato che l’istante cautelare, quale azionista e membro del consiglio di amministrazione della I__________ SA __________ dal lontano 1995, vantava verosimilmente di grande esperienza nel settore e che il medesimo in ogni caso non ha reso verosimile la sua argomentazione secondo cui il valore delle azioni sarebbe molto superiore al prezzo pattuito (fr. 400'000.-) rispettivamente secondo cui vi sarebbe stato un potenziale acquirente (E__________) interessato a comprare il fondo part. n. __________ per 2-3 milioni di franchi. Innanzitutto, tale fondo si trova in zona non edificabile (in gran parte in zona forestale, ritenuto che secondo il convenuto più di 60’000 mq sarebbero valutati a fr. 0.39/mq), è soggetto a restrizioni di diritto pubblico, è un sito inquinato, è gravato da numerose ipoteche e lo stato dei due edifici non è noto (doc. 4-6). Inoltre, dagli atti è semplicemente emerso che E__________ (che neppure era interessato all’acquisto) nel lontano 2006 aveva fatto un sopralluogo presso l’azienda M__________ (peraltro in assenza di AO 1), in occasione del quale era stato ipotizzato che il valore commerciale dell’impresa (e possibilmente anche della I__________ SA __________) potesse a quel tempo ammontare a complessivi fr. 3'000'000.- (doc. S).
Il Pretore ha anche rilevato che l’avvenuto annullamento del parallelo contratto del 14 settembre 2014 (doc. P e Q) non può influire sull’esito del giudizio, riguardando fattispecie e motivazioni diverse. Ne ha pertanto concluso che le tesi dell’istante cautelare riferite alla sua incapacità di discernimento, all’errore essenziale e al dolo risultano verosimilmente infondate anche se si considerano i certificati medici da lui prodotti e che il contratto è verosimilmente valido.
Il primo giudice ha in seguito ulteriormente osservato che all’istanza sembra difettare il requisito del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (identificato dall’istante nel rischio che il convenuto possa adottare decisioni a lui pregiudizievoli in seno alla società e/o vendere le azioni oggetto del contendere, con conseguente inutilità dell'azione di rivendicazione): difatti, il vizio di volontà da lui preteso non verte sull'intenzione di vendere le azioni, ma esclusivamente sul prezzo di compravendita, sicché il suo interesse è di tipo economico e il suo eventuale pregiudizio potrebbe essere sanato mediante un’azione risarcitoria.
Il Pretore ha infine evidenziato che le misure cautelari richieste appaiono poco proporzionate, dal momento che il deposito delle 50 azioni o il divieto di esercitare i relativi diritti societari comporterebbero verosimilmente il blocco dell’attività dell’assemblea generale per tutta la durata della procedura di merito.
Con il suo gravame, l’appellante non pretende più di poter trarre conclusioni dall’avvenuto annullamento del parallelo contratto di cui al doc. P. Ribadisce tuttavia che il Pretore avrebbe errato nell’escludere la sua verosimile incapacità di discernimento. Egli sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di considerare debitamente la sua età (83 anni), come pure che in presenza di una persona senile un’incapacità di discernimento può essere dimostrata anche con la gradazione della verosimiglianza preponderante, come pure che in tal caso spetta alla controparte dimostrare che essa abbia agito in un intervallo di lucidità. L’appellante ritiene di aver apportato la prova della sua (verosimile) incapacità mediante quattro prove documentali (doc. F, G, N e O) ignorate dal Pretore e attestanti i gravi problemi di salute di sua moglie, il suo stato psicologico e la sua fragilità, tenuto conto oltretutto che il negozio in esame costituiva un’operazione complessa e che un chiarimento definitivo potrà essere apportato mediante una perizia medica.
Ora, la capacità di discernimento (art. 16 CC) è relativa, ovvero non dev’essere valutata in modo astratto, bensì concretamente in relazione a un atto specifico nel momento in cui esso viene compiuto, considerando la sua natura e importanza giuridica. Essa, per le persone adulte, è la regola ed è presunta, per cui spetta a chi la contesta dimostrarne la mancanza, provando l’esistenza di uno degli stati descritti all’art. 16 CC e la conseguente compromissione della capacità di agire razionalmente. Se però, al momento dell'atto contestato, una persona si trovava in uno stato di debolezza permanente ai sensi dell'art. 16 CC (in particolare: situazione permanente di declino mentale dovuto all’età o a malattia) che, secondo l'esperienza generale della vita, normalmente esclude un agire razionale, la sua incapacità viene presunta, ed è la parte che fa valere la sua capacità di giudizio che deve confutare tale presunzione, dimostrando che l'atto controverso è stato compiuto in un momento di lucidità o “lucidum intervallum” (DTF 144 III 264 consid. 6.1). La giurisprudenza menzionata dall’appellante (ICCA del 19 ottobre 2007, inc. 12.2004.93 consid. 4a in: RTiD I 2008, p. 1016), riferita all’ambito successorio, stabilisce invece che, alla luce della difficoltà di dimostrare l’incapacità di discernimento di una persona ormai defunta, la verosimiglianza preponderante è sufficiente.
Nel caso concreto, l’appellante non pretende l’esistenza di difficoltà probatorie, né che a questo stadio cautelare e sommario il Pretore avrebbe già dovuto predisporre una perizia approfondita sul suo stato mentale, né spiega perché l’operazione in esame (vendita di azioni di una società immobiliare essenzialmente detentrice di un unico bene) dovrebbe essere ritenuta complessa. I documenti da lui prodotti (doc. F, G, N e O) non possono bastare non solo a rovesciare la presunzione sulla sua capacità di discernimento, ma neanche a rendere verosimile una sua incapacità. Difatti i certificati medici agli atti non traggono simili conclusioni, tantomeno sulla base di esami approfonditi, bensì attestano unicamente, e in maniera alquanto generica, l’esistenza di un suo periodo di fragilità emotiva, un “episodio depressivo lieve”, e la possibilità che il paziente in quel periodo non riuscisse a ponderare in maniera appropriata le sue decisioni o potesse lasciarsi condizionare, senza alcun riferimento al processo decisionale qui in discussione.
A quest’ultimo riguardo, l’appellante contesta l’assunto pretorile secondo cui la compravendita risulta essere stata verosimilmente il frutto di una decisione libera e ponderata, ma con contestazioni dal carattere ampiamente soggettivo e generico che non possono condurre a una modifica del giudizio impugnato. Innanzitutto, egli sostiene che le osservazioni esposte dalla controparte nella sua duplica (relativamente alla durata delle trattative di vendita e al tempo trascorso fra la consegna del contratto e la sua sottoscrizione) siano delle mere allegazioni di parte, ma poi ne conferma nei fatti il contenuto. Egli poi pretende invano che dal suo iniziale asserito desiderio di vendere a terzi l’intero pacchetto azionario della I__________ SA __________ (in quanto più attrattivo sul mercato) e dalla relativa opposizione di AO 1 (doc. S), oppure dalla circostanza che la vendita sia stata preceduta da molte discussioni, o ancora dal fatto che egli non abbia redatto personalmente il contratto e abbia atteso svariati mesi prima di sottoscriverlo, si possano evincere una sua incapacità, un suo disaccordo o l’esistenza di pressioni esercitate dalla controparte (che non emergono da alcun riscontro oggettivo). Pure a torto egli ritiene che tali circostanze e il coinvolgimento di C__________ siano ininfluenti: tali elementi attestano la sua chiara intenzione di vendere le azioni, come pure che il contratto non è stato il frutto di un impulso momentaneo, bensì di lunghe e attente riflessioni avvenute anche con l’intermediazione di una persona terza e, per quanto è dato capire, neutrale. Ciò poteva certamente indurre il Pretore a ritenere, sulla base di un esame sommario fondato sulla verosimiglianza, che l’istante abbia liberamente formato la propria volontà. Che poi egli l’avesse mutata poco più tardi, ovvero contestando già il 23 settembre 2022 il contratto stipulato il precedente 14 settembre (doc. D, peraltro solo in considerazione del prezzo pattuito) non permette di ritenere il contrario. Inoltre l’appellante, pur criticando il Pretore per avergli attribuito una non meglio precisata “ampia esperienza nel settore”, non contesta di essere stato, oltre che socio e fondatore della M__________ Snc (iscritta a RC nel 1981), anche azionista e membro del consiglio di amministrazione della I__________ SA __________ già dal 1995, ciò che lascia presumere che egli conoscesse le caratteristiche della società e dei suoi beni.
Proprio a tal riguardo, l’appellante critica le riflessioni pretorili relative al valore delle azioni e del fondo part. n. __________.
In primo luogo, egli rimprovera al primo giudice di aver trascurato la stima operata da E__________ (3 milioni di franchi) e di avervi a torto incluso anche il valore della M__________ Snc (a detta del medesimo Pretore poi venduta alla luce della sua cattiva situazione finanziaria, fatto comunque contestato nel gravame), malgrado le parti non avessero mai manifestato una tale intenzione. Tuttavia, l’appellante non si confronta debitamente con il giudizio di primo grado, nella misura in cui non considera che il testo del doc. S menziona anche la M__________ Snc, che E__________ si era limitato a una stima di massima senza neppure coinvolgere AO 1 e che in ogni caso la valutazione era stata fatta molti anni prima (ovvero non era attuale). Conseguentemente, la censura è di dubbia ricevibilità e non risulta convincente.
In secondo luogo, l’appellante critica il Pretore per aver ignorato che i valori a bilancio (su cui è stato fissato il prezzo di fr. 400'000.-) sono valori contabili ben inferiori a quelli fiscali e commerciali e che già solo il valore fiscale del bene immobiliare evincibile dall’accertamento ufficiale di cui al doc. H (e notoriamente più basso di quello reale) ammonta a fr. 1'150'326.-, e per avere piuttosto scelto di fare affidamento sulle semplici allegazioni della controparte relative alle caratteristiche del fondo, in gran parte neppure estrapolabili dai doc. 4-6. Sostiene anche che, prima di prendere qualsiasi decisione al riguardo, era imprescindibile disporre di una perizia specialistica.
Anche queste censure non sono atte a sovvertire la decisione di primo grado. Ribadito che incombeva all’istante rendere verosimili le proprie tesi e che gli approfondimenti istruttori (fra cui l’allestimento di perizie) attengono di regola al merito, dal doc. 4 e da un confronto fra il doc. 5 e il doc. 6 è possibile evincere sia le restrizioni di diritto pubblico e l’ammontare delle ipoteche gravanti il fondo, sia che esso costituisce un sito inquinato e si trova interamente in zona non edificabile (e in buona parte in zona forestale, anche se non vi sono indicazioni sulla sua estensione e sul prezzo al mq). L’appellante non contesta poi che mancano indicazioni sullo stato dei due edifici ivi eretti, né pretende più che vi fossero terzi potenzialmente interessati all’acquisto del fondo. Ma quand’anche si volesse prendere come riferimento il valore di cui al doc. H, o ipotizzare che il valore reale del fondo sia più alto, ciò ancora non rende verosimile né un’incapacità di discernimento, né un errore essenziale (ritenuto che l’appellante ha accettato una quantificazione del prezzo sulla base dei bilanci, malgrado avesse gli strumenti, visti il suo ruolo e il tempo a disposizione, per eventualmente sollecitare alternative valutazioni), né tantomeno un dolo di AO 1.
In definitiva, la decisione del Pretore di non ritenere adempiuto il presupposto cautelare della parvenza di buon fondamento della pretesa di merito resiste alla critica e dev’essere confermata. Ciò già esclude la possibilità di un accoglimento dell’istanza, indipendentemente dagli ulteriori presupposti (segnatamente: pregiudizio difficilmente riparabile e proporzionalità) e dalle relative censure appellatorie, che non necessitano di essere qui esaminate.
L’appellante contesta altresì le spese giudiziarie fissate nella decisione di prima sede, ritenendole troppo alte se conteggiate unitamente a quelle del parallelo inc. CA.2023.16, considerato che le due procedure sono state del tutto analoghe e che il contenuto delle relative sentenze è quasi identico, ovvero sostiene che esse siano sproporzionate rispetto agli atti e agli allegati di causa e al dispendio di tempo della controparte. Per l’appellante, le spese sarebbero troppo elevate anche alla luce degli anticipi richiesti nell’ambito delle due procedure di merito da lui nel frattempo avviate, ove è stato chiamato a pagare fr. 10'000.- e fr. 5'000.- (v. doc. 3 annesso al gravame), importi pure ritenuti eccessivi. Richiamato inoltre l’art. 104 cpv. 3 CPC, secondo cui in caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito, l’appellante chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga annullato e riformato nel senso che il prelievo delle spese giudiziarie sia sospeso sino al termine della procedura di merito e sia in tale sede nuovamente valutato.
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1).
L’art. 104 cpv. 3 CPC evidenzia che il giudice può, ma non deve, rinviare il prelievo delle spese giudiziarie. Giusta l’art. 10 LTG, la tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100.- e 20'000.- franchi. Di principio, per ciascuna procedura è prelevata una tassa.
Nel caso concreto, anche alla luce della soccombenza dell’istante per mancato adempimento dei presupposti dell’art. 261 CPC, il prelievo di spese non può dirsi inadeguato o tantomeno errato. Malgrado le analogie fra le due procedure, ipotizzando un valore litigioso di fr. 400'000.- (in assenza di migliori indicazioni delle parti) e tenuto conto del doppio scambio di allegati e degli ulteriori scritti delle parti, la decisione del Pretore di prelevare spese processuali di fr. 2'100.- per ciascun incarto è condivisibile nella misura in cui rientra nei limiti del suo apprezzamento e dev’essere confermata. Quanto alla censura riferita agli anticipi richiesti negli incarti di merito, essa esula dal tema della presente procedura ed è pertanto irricevibile. Per quanto riguarda le ripetibili, il Pretore ha già considerato le similitudini fra i due incarti, riducendole all’incirca della metà in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar e fissandole in fr. 3'000.- (decisione impugnata, p. 7 in fine). Omettendo l’appellante di confrontarsi con tale riflessione, e non emergendo in alcun modo un abuso delle tariffe di cui agli art. 11 seg. RTar, anche su questo aspetto il gravame è destinato all’insuccesso.
Infine, l’appellante rimprovera al primo giudice di avere trasmesso il doc. F (riguardante lo stato di salute della moglie) alla controparte (cfr. doc. 2 annesso al gravame) malgrado gli avesse esplicitamente richiesto di non farlo conformemente agli art. 53 cpv. 2 e 156 CPC. La censura è tuttavia irricevibile, non spiegando l’appellante come la circostanza potrebbe influire sull’esito del presente giudizio.
In conclusione, l’appello dev’essere respinto (nella misura della sua ricevibilità), con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG e 13 RTar, tenendo conto delle forti analogie con il parallelo appello di cui all’inc. 12.2023.97, evaso contestualmente alla presente decisione, nonché della somiglianza fra le osservazioni prodotte dalla parte appellata nei due diversi incarti.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
L’appello 28 luglio 2023 di AP 1 è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’500.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di seconda sede. Il maggiore anticipo verrà restituito.
Notificazione:
;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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