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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2023.103
Data decisione, Autorità:
05.10.2023, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
Incarto n.
15.2023.103
Lugano
5 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 19 settembre 2023 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro l’asta immobiliare fissata per il 28 settembre
2023 nelle esecuzioni n.
__________ et al. e n. __________ et al. della
sede di Lugano promosse nei
confronti del ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
ricordato che con ordinanza del 25 settembre 2023 il
presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta
nel ricorso;
accertato che l’asta del fondo n. __________ RFD di Morcote
ha avuto regolarmente luogo il 28 settembre 2023;
preso atto che con scritto del 4 ottobre 2023 RI 1 ha
ritirato il ricorso;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta
priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c
LPR);
rammentato che non si preleva la tassa di giustizia e non
si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il
ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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