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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.85
Data decisione, Autorità: 02.10.2023, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Reclamo irricevibile in quanto insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2023.85
Lugano 2 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.603 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 luglio 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 agosto 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con istanza del 28 luglio 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 109'750.40 oltre a spese e interessi;
che all’udienza di discussione del 16 agosto 2023 è comparsa la sola istante, che ha rilevato come la convenuta non avesse effettuato alcun versamento e ha aggiornato la sua pretesa a fr. 116'361.05;
che statuendo con decisione 16 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento;
che la reclamante si è limitata a inoltrare “regolare reclamo, in quanto in attesa di ricevere chiarimenti in merito all’importo dovuto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG”;
che secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere motivato;
che nel caso in esame la reclamante non spiega perché il Pretore aggiunto avrebbe dovuto aspettare per statuire ch’essa ricevesse chiarimenti in merito all’importo dovuto all’istante;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che in ogni caso le informazioni necessarie figuravano nel conteggio degli scoperti allegato all’istanza (quale doc. E) e se gliene fossero necessitate altre sarebbe spettato alla reclamante informarsi sul credito vantato dalla Cassa istante prima o al più tardi all’udienza del 16 agosto 2023, la citazione contenendo l’avvertenza che il Pretore aggiunto avrebbe statuito sull’istanza seduta stante anche in assenza delle parti;
che le spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 LEF);
che stante l’esito della decisione odierna, non è necessario notificarla alla controparte, e ciò vale anche per il reclamo, sicché non si pone problema d’indennità d’inconvenienza;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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