AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.50
Data decisione, Autorità: 08.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00276
Lugano 23 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 luglio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
Le decisioni 11 luglio 2001 (n. 3480 e 3484) del Consiglio di Stato che selezionano i concorrenti ammessi a presentare un'offerta nell'ambito del concorso indetto dallo Stato della Repubblica e Cantone Ticino per la fornitura della parte elettromeccanica del nuovo impianto cantonale di termodistruzione dei RSU;
viste le risposte:
3 agosto 2001 del Consorzio di ditte __________, __________, __________;
6 agosto 2001 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
preso atto:
della replica 1. ottobre 2001 della ricorrente,
della duplica del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto, in fatto
A. Il 13 aprile 2001 lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino ha indetto un pubblico concorso, secondo la procedura di prequalifica, per la fornitura della parte elettromeccanica del nuovo impianto di termodistruzione dei RSU (FU n. __________, pag. __________ seg.). Il bando di concorso menzionava i criteri di idoneità e la loro ponderazione, mentre la documentazione di prequalifica precisava che i primi cinque concorrenti sarebbero stati ammessi a presentare un'offerta.
Il capitolo A5.1.2 della documentazione di prequalifica stabiliva, fra l'altro, i seguenti criteri di selezione:
a) Referenze ed esperienza dell'offerente 45%
a.1 Numero referenze di impianti di capacità
analoga non più vecchi di 8 anni e con
disponibilità minima di 7'500 h/anno 30%
a.2 Numero di referenze di impianti
realizzati come impresa generale
per la parte elettromeccanica negli
ultimi 15 anni 15%
b) Organizzazione del progetto 30%
b.1 Organizzazione per lo svolgimento
del progetto 15%
b.2 Esperienza del capoprogetto e del
sostituto 15%
c) Organizzazione dell'offerente 20%
c.1 Organizzazione del servizio dopo
vendita 15%
c.2 Organigramma dei settori di attività
della ditta offerente 5%
d) Sistema di gestione della qualità 5%
B. Nel termine prestabilito dieci ditte, fra cui la __________ (in seguito: __________), hanno presentato la loro candidatura.
Escluse due candidature prive della documentazione richiesta e valutate con l'aiuto di una commissione di esperti quelle rimanenti, con decisione 11 luglio 2001 (n. 3484) il Consiglio di Stato ha ammesso alla seconda fase i seguenti concorrenti:
__________ 910 punti
__________ 905 punti
__________ 835 punti
__________ 700 punti,
__________ 630 punti,
Con decisione di ugual data (n. 3480), il Governo ha invece escluso dalla fase d'offerta le seguenti ditte:
__________ 450 punti
__________ 375 punti
__________ 315 punti
ritenendo che la loro domanda di partecipazione fosse sorretta da referenze meno valide rispetto a quelle delle ditte ammesse. L’estromissione della __________ è stata motivata in particolare come segue:
" Criterio A (Referenze ed esperienze):
mancano 2 referenze delle 3 richieste; mancano pure 2 referenze delle
3 richieste come impresa generale;
Criterio B (Organizzazione di progetto):
manca la descrizione delle fasi critiche del progetto;
Criterio C (Organizzazione dell'offerente):
il servizio dopo vendita non è stato descritto; è carente la descrizione
della collaborazione dei settori di attività interna ed esterna; "
C. Contro le predette decisioni la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di essere ammessa a presentare un'offerta.
La ricorrente ha anzitutto eccepito di non aver potuto consultare tutta la documentazione del concorso e di non avere, di conseguenza, potuto motivare il gravame con sufficiente cognizione di causa.
Nel merito, la __________ ha invece contestato sia la limitazione a cinque del numero di candidati ammessi alla seconda fase, sia la valutazione operata dal gruppo di esperti chiamati ad esaminare le candidature.
La limitazione preventiva dei concorrenti ammessi, argomenta l'insorgente, si giustificherebbe soltanto nel caso in cui un numero eccessivo di concorrenti renda sproporzionato il costo della valutazione rispetto al valore della commessa. Considerato l'esiguo numero di candidature inoltrate, l’esigenza di limitare il novero dei concorrenti ammessi a presentare un'offerta sarebbe venuta meno.
A torto, prosegue la __________, il Consiglio di Stato le avrebbe inoltre rimproverato di aver indicato soltanto una delle tre referenze richieste come fornitrice di impianti e soltanto una delle tre referenze richieste come impresa generale. Le tre referenze, cui facevano riferimento i documenti del bando, sarebbero state da intendere come un massimo e non come un minimo.
I documenti di gara stabilivano inoltre che sarebbero state prese in considerazione, sia pure con valutazione inferiore, anche altre referenze, come impianti in esercizio con prestazioni differenti, impianti in costruzione o impianti commissionati. Omettendo di prendere in considerazione due impianti di capacità inferiore, indicati come referenza e forniti nel 1997 - 1998, il committente avrebbe disatteso questa condizione di gara.
Infondato sarebbe il rimprovero di non aver descritto le fasi critiche del progetto. Gli esperti non avrebbero saputo leggere e capire i documenti prodotti.
Incomprensibili sarebbero pure gli addebiti mossi in relazione al requisito concernente la descrizione del servizio dopo vendita e della collaborazione dei settori di attività interna ed esterna. Il servizio dopo vendita sarebbe stato descritto attraverso l'elencazione esemplificativa delle prestazioni, che la ricorrente è in grado di offrire dopo aver fornito l'impianto. La collaborazione tra i vari settori di attività sarebbe invece deducibile dalla descrizione relativa alla gestione della commessa.
D. All’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che, eccepita l’improponibilità della censura riferita alla limitazione del numero dei concorrenti ammessi alla seconda fase, ha evidenziato la correttezza della valutazione espressa dagli esperti interpellati.
E. Con la replica l’insorgente sviluppa e precisa le censure addotte in sede di ricorso, contestando la valutazione attribuita ai due impianti con capacità inferiore indicati a titolo di referenza. Per ammettere i concorrenti alla seconda fase, soggiunge la __________, il committente avrebbe implicitamente esatto la presentazione di tre impianti con capacità analoga. L’omessa indicazione di questa condizione nei documenti del concorso violerebbe il principio della trasparenza. Il Consiglio di Stato avrebbe inoltre a torto considerato in costruzione un impianto che in realtà è già stato consegnato e collaudato.
Le fasi critiche, che non avrebbe individuato, dipenderebbero soltanto dalla ritardata consegna di alcuni equipaggiamenti e dal conseguente ritardo nel montaggio. Una descrizione sarebbe di conseguenza superflua.
I sostituti del capoprogetto avrebbero maturato esperienze nella costruzione dell'impianto di termovalorizzazione RSU di __________. Il punteggio attribuito al relativo requisito andrebbe pertanto aumentato.
Ingiustificato sarebbe pure l’apprezzamento negativo delle informazioni fornite in merito al servizio dopovendita. Questi ragguagli sarebbero deducibili dall’elenco delle prestazioni che la ricorrente è in grado di fornire.
Analogamente, anche l’organizzazione dei settori d’attività della ditta emergerebbe dalle spiegazioni fornite in sede di descrizione dell’organizzazione del progetto.
F. Con la duplica, il committente si è confermato nelle tesi svolte in sede di risposta.
considerato, in diritto
La decisione sulla scelta dei partecipanti ammessi a presentare un’offerta nell’ambito di un concorso promosso secondo la procedura selettiva è impugnabile giusta il § 33 lett. c DirCIAP.
Certa è la legittimazione attiva della __________ a contestare l’esclusione dalla seconda fase del concorso al quale ha partecipato.
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Né la ricorrente, né il committente sollecitano peraltro l'assunzione di prove.
2.Prima di inoltrare la replica, la ricorrente ha potuto consultare tutta la documentazione relativa al concorso. Sono quindi diventate prive di oggetto le censure sollevate in sede di ricorso con riferimento all'esercizio dei suoi diritti di difesa.
La facoltà di limitare il numero dei concorrenti ammessi a presentare un’offerta è giustificata dall’esigenza di garantire uno svolgimento razionale della procedura e di contenere i costi.
3.2. Il bando di concorso costituisce una decisione impugnabile (§ 33 lett. b DirCIAP). Contestazioni rivolte contro le condizioni del concorso vanno sollevate impugnando tempestivamente il bando. Di principio, non sono più ammissibili in sede di ricorso contro la successiva decisione di aggiudicazione. Lo esige il principio della buona fede, che esclude la possibilità di contestare l’esito di una gara scaturito dall’applicazione di regole accettate senza riserve (DTF 125 I 203 seg.).
3.3. In concreto, la ricorrente contesta la limitazione a cinque del numero dei concorrenti ammessi a presentare un’offerta. Questa limitazione era chiaramente prevista dalle condizioni di gara (cfr. A2.2). Omettendo di contestarla mediante un ricorso interposto contro il bando e partecipando al concorso senza riserve, la ricorrente l’ha implicitamente accettata. È quindi chiaramente malvenuta a sollevare obiezioni contro la decisione che, applicando questo limite, le preclude l’accesso alla seconda fase.
La contestazione è peraltro manifestamente infondata. Il limite appare invero adeguato. Non esclude un’efficace concorrenza ed è ragionevolmente ragguagliato alla complessità dell'esame delle offerte, che una commessa come quella in discussione necessariamente comporta.
Il fatto che la cerchia dei potenziali concorrenti non sia particolarmente ampia e che soltanto otto ditte siano effettivamente scese in lizza non costituisce un valido motivo per ignorare il limite prestabilito. Una simile conclusione violerebbe peraltro il diritto dei concorrenti ammessi ad esigere che il committente si attenga alle condizioni di gara fissate dal bando, che nessuno ha contestato quando ne era data la possibilità.
Il potere di cognizione del Tribunale cantonale amministrativo è circoscritto al controllo di legalità (art. 61 PAmm). Nella misura in cui è contestato l'apprezzamento esercitato dal committente, il tribunale deve limitarsi a verificare che esso non violi il diritto sotto il profilo dell'abuso o dell'eccesso di potere.
Il tribunale deve soltanto verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei limiti dei criteri di selezione, rispettivamente di aggiudicazione e si fondi su considerazioni oggettive e pertinenti. Esso deve in particolare evitare di rivedere l'apprezzamento, sostituendosi al committente. Decisioni procedenti da apprezzamento non violano il diritto soltanto perché una diversa conclusione appare più opportuna o addirittura più corretta. La violazione del diritto, sotto il profilo dell'abuso di potere, sussiste unicamente quando la decisione appare insostenibile, siccome lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento ed all'adeguatezza (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d).
4.2. Nel caso in esame, la ricorrente non contesta la valutazione delle altre candidature operata dal Consiglio di Stato. Essa non solleva, in particolare, obiezioni in relazione al punteggio attribuito al concorrente classificatosi al quinto rango con 630 punti (Consorzio __________, __________, __________). L’impugnativa può quindi avere successo soltanto nella misura in cui la ricorrente riesce a dimostrare che il punteggio attribuitole (315 punti) procede da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento riservato al committente ai fini della valutazione delle offerte inoltrate dai concorrenti e deve, di conseguenza, essere almeno raddoppiato per superare quello del consorzio suddetto.
5.1. Referenze ed esperienza nella fornitura d’impianti (A1)
Il capitolo A5.1.2 (a.1.) delle prescrizioni di gara stabiliva anzitutto che il committente avrebbe valutato i candidati sulla base del "numero di referenze di impianti realizzati di capacità analoga non più vecchi di otto anni con disponibilità minima di 7'500 ore/anno" (h / a). I criteri di selezione (B3) precisavano che referenze di impianti con capacità confrontabile con l'impianto previsto per il Cantone Ticino (ca. 150'000 t / a e almeno due linee di trattamento) avrebbero ricevuto una valutazione maggiore, mentre altre referenze, come impianti in esercizio con prestazioni differenti, impianti attualmente in costruzione o impianti commissionati, potevano essere indicate ma avrebbero ricevuto una valutazione minore. Erano da citare al massimo tre oggetti di referenza.
I concorrenti dovevano compilare 3 schede (B3.1.1 - B3.1.3), ove era chiesto di indicare il nome dell’oggetto, il committente, la tecnologia di valorizzazione termica, l’anno di messa in esercizio, il numero di linee di trattamento, la capacità di valorizzazione (t / a), la capacità termica (MWt), la disponibilità (h / a) e le ore d’esercizio negli anni 1998 - 2000.
La ricorrente ha indicato come prima e principale referenza, l’impianto di __________, dotato di due linee di trattamento, con una capacità di 8.3 t / h, rispettivamente 66'500 t / a, entrato in funzione nel luglio di quest’anno. Come seconda referenza ha poi menzionato l’impianto di __________, dotato di una sola linea di trattamento, con una capacità di 4.3 t / h, rispettivamente 37'500 t / a, entrato in funzione nel 1998. Quale terza ed ultima referenza ha indicato l’impianto di __________, dotato di due linee di trattamento, con una capacità di 1.6 t / h, rispettivamente 12'500 t / a, entrato in funzione nel 1997.
La __________ non ha fornito informazioni né sulla disponibilità (h / a), né sulle ore d’esercizio degli impianti di __________ e di __________, mentre per l’impianto di __________ si è limitata ad indicare una disponibilità preventivata in 8'000 h / a.
Per queste referenze, la griglia di valutazione elaborata dagli esperti ha previsto l’attribuzione di note da 1 a 2 punti nel caso di impianti solo in costruzione o commissionati, da 3 a 4 punti nel caso di un impianto di capacità analoga, da 5 a 7 punti nel caso di 2 impianti di capacità analoga e da 8 a 10 punti nel caso di 3 impianti di capacità analoga. Il punteggio determinante ai fini della classifica è dato dalla moltiplicazione della nota con il fattore di ponderazione specifico (30%).
Per il requisito in discussione (numero di impianti forniti), la commissione d'esperti ha assegnato alla ricorrente la nota 2, ossia complessivamente 60 punti.
La valutazione, ripresa dal Consiglio di Stato, regge alle critiche dell’insorgente.
In effetti, l’unico impianto di capacità analoga a quello messo a concorso (__________), che la ricorrente ha indicato a titolo di referenza, al momento della presentazione delle offerte non era ancora entrato in esercizio. Rientra quindi nella categoria di impianti solo in costruzione o commissionati (nota da 1 a 2), prevista dalla scala delle note elaborata dal gruppo di esperti.
Le altre due referenze fornite dalla ricorrente (__________ e __________) concernono invece impianti con una capacità sensibilmente inferiore e sono prive di indicazioni tanto sulla disponibilità, quanto sulle ore d’esercizio negli ultimi tre anni. Sostanzialmente corretta appare pertanto la decisione di non prenderle in considerazione.
Contenuta nei parametri prestabiliti dagli esperti, la valutazione appare del tutto sostenibile. Non procedendo da un eccesso o da un abuso del potere discrezionale riservato al committente, va quindi confermata.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, le condizioni di gara non esigevano affatto la presentazione di almeno tre referenze per essere ammessi alla seconda fase. Del tutto prive di fondamento sono le contestazioni che essa solleva in proposito richiamandosi alla sommaria motivazione addotta dalla decisione impugnata. Non si può in buona fede equivocare sulla frase "mancano due referenze delle tre richieste", data a titolo di motivazione del provvedimento, per dedurre che il concorso esigesse implicitamente la presentazione di tre referenze quale condizione per accedere alla seconda fase. La clausola che limita a tre le referenze ammissibili, contenuta nella documentazione di prequalifica, indica chiaramente che i concorrenti potevano presentarne anche soltanto una o due.
5.2. Referenze ed esperienza nella realizzazione d’impianti come impresa generale per la parte elettromeccanica (A2).
Il capitolo A5.1.2 (a.2.) delle prescrizioni di gara chiedeva poi ai concorrenti di fornire "referenze sugli impianti realizzati come impresa generale per la parte elettromeccanica negli ultimi 15 anni".
A questo requisito era assegnato un valore di ponderazione del 15%.
La griglia di valutazione elaborata dagli esperti ha previsto l’attribuzione di note da 1 a 2 punti nel caso di un impianto non terminato, da 3 a 4 punti nel caso di un impianto realizzato, da 5 a 7 punti nel caso di 2 impianti e da 8 a 10 punti nel caso di 3 impianti.
La ricorrente ha indicato come referenza l’impianto di __________, di cui si è detto sopra. Trattandosi di un impianto che al momento della presentazione della candidatura non ancora entrato in esercizio, a questa referenza il Consiglio di Stato ha attribuito la nota 2, che, rapportata al fattore di ponderazione 15, si è tradotta in 30 punti.
Rientrando nei parametri fissati dagli esperti, nemmeno questa valutazione presta il fianco a critiche.
5.3. Organizzazione per lo svolgimento del progetto (B.1)
Le condizioni di gara (A5.1.2 b.1. - B3.3) chiedevano ai concorrenti di "descrivere, allegando un organigramma, l’organizza-zione prevista per il progetto d’impianto di termodistruzione in Ticino". Era inoltre richiesta la presentazione di una prima bozza della suddivisione in fasi con identificazione delle fasi critiche.
Anche a questo requisito era assegnato un fattore di ponderazione del 15%.
La griglia di valutazione elaborata dagli esperti prevedeva di assegnare una nota da 0 a 10 a seconda del predicato attribuito (organizzazione "nulla", "scarsa", "discreta", "buona", "molto buona").
La __________ ha illustrato per sommi capi l’organizzazione prevista per la realizzazione del progetto nell’ambito della descrizione dei suoi settori di attività, richiesta dalla condizione B3.6. Non ha inoltre fornito informazioni specifiche sullo svolgimento cronologico del progetto ed ha omesso di descriverne le fasi critiche.
Gli esperti hanno onorato questa documentazione con il predicato "discreto", rispettivamente con la nota 3, corrispondente a 45 punti.
Il confronto fra la scarsa ed involuta documentazione inoltrata dalla ricorrente e quella presentata dalle ditte che l’hanno preceduta in classifica non permette di considerare insostenibile la valutazione alla quale sono approdati gli esperti. Anche ad un profano è in effetti dato di rendersi conto della differenza. La stessa ricorrente ammette di non aver esplicitamente descritto le fasi critiche del progetto, limitandosi a presentare un diagramma a barre (Data Date) ed un grafico (Run Date), che dovrebbero fornire i ragguagli richiesti.
Considerati i limiti del potere di cognizione del tribunale nell’ambito del giudizio di legittimità su questioni rimesse all’apprezzamento dell’autorità inferiore, anche su questo punto la decisione impugnata merita di essere confermata.
5.4. Esperienza del capoprogetto e del sostituto (B.2)
In sede di replica la ricorrente ha chiesto a questo tribunale di rivedere al rialzo la nota vicina al massimo (8 punti su 10), che gli esperti le hanno assegnato in ordine al requisito suindicato (A5.1.2 - B3.4).
La pretesa è manifestamente infondata, poiché ignora i limiti fissati dalla legge al potere di cognizione del Tribunale cantonale amministrativo, che deve limitarsi a rilevare l’esistenza di violazioni del diritto sotto il profilo di un esercizio scorretto del potere d’apprezzamento riservato al committente. Ipotesi, questa, che con ogni evidenza non si verifica nel caso in esame.
5.5. Organizzazione del servizio dopo vendita (C1).
La prescrizione di gara B3.5 (A5.1.2 c1) chiedeva ai concorrenti di descrivere il "servizio dopo vendita organizzato dall’offerente". Nel caso in cui l’impianto fosse realizzato con subappaltanti era richiesta anche la descrizione dell’organizzazione del servizio dopo vendita per l’impianto completo.
Al requisito era assegnato un fattore di ponderazione del 15%.
In risposta a questa condizione la __________ si è limitata ad elencare le prestazioni che è in grado di fornire nell’ambito dell’esercizio di un impianto di termodistruzione. Non ha tuttavia fornito vere e proprie informazioni sull’after sales service.
Gli esperti hanno ritenuto che la ricorrente avesse di per sé fornito tutte le informazioni richieste, ma che queste fossero inutilizzabili. Di conseguenza, le hanno attribuito la nota 0.
Nemmeno in questa valutazione sono ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto. Il requisito in esame chiedeva in effetti ai concorrenti di descrivere il "servizio dopo vendita organizzato dall’offerente", ossia il servizio after sales, che prevedevano concretamente di organizzare in funzione dell'impianto fornito. Non si limitava a chiedere loro di fornire generiche indicazioni sul tipo di prestazioni che erano in grado di dispensare.
Conforme alla prescrizione di gara appare pertanto la conclusione tratta dalla commissione di esperti di ritenere inutilizzabili le informazioni fornite dalla __________ senza alcun riferimento all'oggetto del concorso.
5.6. Organigramma dei settori di attività della ditta offerente (C2)
Al capitolo B3.6 la documentazione di prequalifica rilevava che "per la realizzazione dell'impianto completo è necessaria la collaborazione di diversi settori specialistici. Questi possono essere reperiti all'interno ma anche all'esterno della ditta. Presentare la suddivisione in settori della o delle ditte offerenti. Spiegare a parole ed eventualmente con organigrammi, come collaboreranno i diversi settori per il successo di questo progetto".
Il requisito era ponderato con un fattore 5%.
La __________ si è limitata a fornire una generica descrizione dei propri settori di attività, senza allegare un diagramma delle loro relazioni interne. La commissione d'esperti ha giudicato i ragguagli forniti sommari e scarsamente convincenti. L'apprezzamento appare del tutto sostenibile soprattutto se confrontato con la documentazione fornita dai concorrenti che si sono classificati ai primi posti.
La ricorrente si è in effetti limitata ad elencare le proprie attività, omettendo di illustrare la collaborazione dei settori in cui è suddivisa, nell'ottica della realizzazione dell'impianto messo a concorso.
La nota 2, corrispondente al predicato "scarsa", attribuita dalla commissione (10 punti), non scaturisce quindi da un apprezzamento censurabile in quanto integrante gli estremi di una violazione del diritto.
5.7. Riepilogo
La verifica, esperita da questo tribunale in merito all'apprezzamento esercitato dai consulenti interpellati dal Consiglio di Stato, non ha permesso di evidenziare alcuna violazione della legge.
Il punteggio complessivo (315 punti), assegnato alla ricorrente, merita quindi di essere confermato.
Alcune conclusioni della commissione possono al limite apparire opinabili. Anche rivedendole liberamente, non permettono tuttavia di accogliere il ricorso, poiché troppo importante è il divario (315 punti) che separa la ricorrente dal quinto classificato.
Rivalutando il punteggio attribuito al requisito concernente il numero d'impianti fornito (A1), in modo da tener conto dei due impianti minori (__________e __________: + 1 punto) e della recente entrata in servizio dell'impianto di __________ (+ 1 punto), la ricorrente potrebbe al massimo ambire alla nota 4, invece di 2, incrementando il punteggio di 60 punti.
La consegna dell'impianto di __________ potrebbe analogamente determinare un aumento di un punto della nota attribuita (3 invece di 2) al requisito (A2) concernente il numero d'impianti realizzati come impresa generale per la parte elettromeccanica, con conseguente aumento del punteggio complessivo di ulteriori 15 punti. Altri 15 punti potrebbero ancora essere racimolati da una valutazione più generosa (nota 4 invece di 3) del requisito B1 (organizzazione per lo svolgimento del progetto).
Esclusa, per i motivi suindicati, rispettivamente per mancanza di contestazione, qualsiasi rivalutazione delle note (8) assegnate al requisito B2 (esperienza del capoprogetto e del sostituto) e D (sistema di gestione della qualità), il divario non potrebbe essere colmato nemmeno attribuendo una buona nota (8, pari a 120 punti) al requisito C1 (organizzazione del servizio dopo vendita).
La ricorrente continuerebbe infatti ancora ad essere distaccata di un centinaio di punti dal quinto classificato.
La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto dell'importanza dei valori in gioco, è posta a carico della ricorrente.
visti gli art. 6, 7, 12, 15 CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster