AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.84
Data decisione, Autorità: 02.10.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo. Rinuncia eccezionale al prelievo di spese processuali
Incarto n. 14.2023.84
Lugano 2 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.2024 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 aprile 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 agosto 2023 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 21 aprile 2023 della CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante per l’incasso di fr. 104'327.70 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.–;
preso atto dello scritto del 28 settembre 2023 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
atteso che il reclamante chiede di rinunciare al prelievo di spese processuali, asserendo di essere senza lavoro;
appurato che nei suoi confronti sono stati emessi attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–, sicché si giustifica di prescindere – eccezionalmente – da ogni riscossione, la quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
posto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 104'327.70, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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