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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.41
Data decisione, Autorità: 29.09.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretese disponibilità sufficienti per pagare i crediti posti in esecuzione
RE 1
Incarto n. 14.2023.41
Lugano 29 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cinquantadue cause SO.2022.145/156/160/162/164/166/168/181-202/206/233-251/264/269/271 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promosse con istanze del 14 novembre 2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami presentati da RE 1 l’8 e 17 aprile 2023 contro le decisioni emesse tra il 20 marzo e l’11 aprile 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in ambedue i reclami RE 1 contesta le decisioni del Giudice di pace (di cui allega un solo esemplare al primo ricorso e nessuno al secondo) allegando di non aver mai ricevuto “alcun estratto di quanto pagato” e dichiarando di mal capire perché le “posizioni citate” non sono state onorate;
ch’egli pare misconoscere che spettava a lui dimostrare il pagamento o l’estinzione dei crediti posti in esecuzione con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c, consid. 7.1, con rimandi);
che “in aggiunta” il reclamante asserisce che presso la sede di Locarno dell’UE sono depositate le pigioni incassate dall’amministrazione coatta, a suo dire certamente sufficienti al pagamento delle somme poste in esecuzione;
ch’egli non produce però alcun documento a sostegno delle sue affermazioni, le quali non possono pertanto ritenersi comprovate nel senso dell’art. 81 LEF;
che del resto è dubbio che il ricavo realizzato dalla sede di Locarno possa essere impiegato per pagare esecuzioni gestite dalla sede di Lugano, specie perché le esecuzioni in corso a Locarno risultano tutte tendere alla realizzazione di pegni immobiliari, sicché il prodotto delle pigioni può servire solo al pagamento dei creditori ipotecari;
che infine – afferma il reclamante – il saldo del suo conto postale basta certamente a pagare i crediti fatti valere dall’istante;
che secondo il citato art. 81 LEF l’istanza di rigetto può essere respinta solo se l’escusso ha provato di aver effettivamente pagato il credito posto in esecuzione, non bastando la sola esistenza di disponibilità sufficienti a tale scopo;
che nulla impedisce del resto al reclamante di far capo al suo conto postale in ogni tempo per versare su quello dell’UE o presso i suoi sportelli la somma necessaria a pagare tutti i debiti in questione (indicando precisamente il numero delle relative esecuzioni), ciò che ne determinerà l’estinzione (art. 12 cpv. 2 LEF);
che nel frattempo i reclami vanno respinti;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problemi di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 19'150.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I reclami sono respinti.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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