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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.63
Data decisione, Autorità: 02.10.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione (di merito) del credito posto in esecuzione, a dire della ricorrente pignorato e senza valore
Incarto n. 15.2023.63
Lugano 2 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 giugno 2023 di
RI 1 (rappresentata da RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 19 giugno 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 febbraio 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 70'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 aprile 2021, facendo valere il “credito del Sig. RA 1, acquistato dal Sig. PI 1, come da notifica di cessione del 15.9.2020”;
che l’opposizione interposta dall’escussa è stata rigettata in via definitiva con sentenza emanata dal Pretore di Lugano, sezione 3, il 21 marzo 2023 (OR.2021.129);
che ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, il 19 giugno 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 4 settembre 2023;
che con ricorso del 28 giugno 2023, a nome di RI 1 il convivente RA 1 postula l’annullamento dell’avviso di pignoramento e la concessione dell’effetto sospensivo;
che la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità di vigilanza è riservata ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza della CEF 15.2022.54 del 19 agosto 2022, pag. 2);
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non è necessario assegnare alla ricorrente un termine per sanare tale vizio, dal momento che il ricorso si rivela irricevibile per un altro motivo;
che, in effetti, la via del ricorso all’autorità di vigilanza non consente all’escusso di sollevare questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione), su questo tipo di controversie non decidendo né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in primo luogo quelle competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza della CEF 15.2020.72 del 29 ottobre 2020);
che nella fattispecie – sostiene la ricorrente – il “suddetto contratto di prestito” è stato pignorato dall’UE il 9 agosto 2019 e stimato in fr. 1.–, sicché per il suo valore e perché contestato esso non giustificherebbe un pignoramento per fr. 70'000.– verso di lei con riferimento agli art. 92 cpv. 2 e 97 cpv. 1 e 2 LEF;
che pare di capire, alla luce del verbale di pignoramento del 9 agosto 2019 accluso al ricorso, che la ricorrente contesta il credito di rimborso dell’importo residuo di fr. 70'000.– del mutuo concessole nel 2001 da RA 1, che l’escutente fa ora valere contro di lei “come da notifica di cessione del 15.9.2020”;
che la contestazione verte quindi sul credito posto in esecuzione, motivo per cui esula dal potere di cognizione di questa Camera;
che dalla summenzionata sentenza del 21 marzo 2023 si evince del resto che il credito in questione, di cui PI 1 aveva ottenuto il pignoramento il 9 agosto 2019 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Mendrisio da lui promossa contro RA 1, è stato aggiudicato all’asta del 27 agosto 2020 ad __________, la quale l’ha ceduto a Hans Jakob Hasler il giorno successivo;
che anche se fosse ricevibile, il ricorso andrebbe quindi respinto;
che con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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