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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.34
Data decisione, Autorità: 25.08.2023, IICCA
Titolo: Appello incomprensibile e prolisso - mancato rispetto dell'ordine di emendarlo - irricevibilità
Incarto n. 12.2023.34
Lugano 25 agosto 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.24 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con azione creditoria (recte: petizione) 14 giugno 2022 da
AO 1 AO 2 entrambi rappr. dallo RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
ed ora, avendo il Pretore, con decisione 3 febbraio 2023, parzialmente accolto la petizione e respinto la domanda riconvenzionale, sull’appello presentato l’8 marzo 2023 dalla convenuta;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 14 giugno 2022 gli avv. AO 1 e AO 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio RA 2 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 13'043.55 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2021 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Cham; con memoriale 22 agosto 2022 la convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'200.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2020, con riserva di agire successivamente per ulteriori fr. 11'000.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2020, nonché di fr. 500.- a titolo di spese necessarie e indennità di inconvenienza;
che con decisione 3 febbraio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 11'396.30 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2021 e ha rigettato in tale misura l’opposizione al PE, e ha respinto la domanda riconvenzionale;
che con appello 8 marzo 2023 la convenuta ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale;
che con disposizione ordinatoria processuale 14 marzo 2023, resa in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC, il presidente di questa Camera, preso atto che l'appello 8 marzo 2023 risultava incomprensibile oltre che prolisso (39 pagine a fronte di una sentenza di 12 pagine) per cui occorreva migliorare il grado di chiarezza dell’atto e ridurre il numero di pagine (evitando ad esempio la ripetizione degli argomenti sollevati) e ricordato pure che l’obbligo di motivare l'appello ancorato all'art. 311 cpv. 1 CPC non consentiva la libera esposizione di proprie tesi ma imponeva di confrontarsi criticamente con le considerazioni del giudizio impugnato spiegando per quali motivi di fatto e di diritto sarebbe errato e con ciò da riformare o da rinviare alla giurisdizione inferiore, ha assegnato all’appellante un termine scadente il 31 marzo 2023, poi prorogato una prima volta fino al 2 maggio 2023 (cfr. disposizione ordinatoria processuale 4 aprile 2023) e una seconda volta fino al 25 maggio 2023 (cfr. disposizione ordinatoria processuale 3 maggio 2023), per ripresentare una memoria d’appello che fosse ossequiosa dei principi predetti, in tutti i casi con l’avvertenza che in caso di inadempienza dell’ordine in questione l’appello sarebbe stato considerato come non presentato;
che il 25 maggio 2023 l'appellante ha provveduto a ripresentare un nuovo atto d'appello (ora di sole 24 pagine, scritte in modo fitto, talvolta con oltre 50 righe per pagina);
che in realtà il nuovo memoriale, pur risultando più corto (ma perlopiù solo a seguito di un “escamotage” di natura grafica - la riduzione o l’eliminazione degli spazi tra le varie righe e soprattutto l’utilizzazione di caratteri più piccoli e di margini più estesi - e, in misura ridotta, a seguito dell’eliminazione di qualche frase o di riferimenti legali, dottrinali e giurisprudenziali, per altro non determinanti), per il resto è di fatto identico a quello presentato originariamente (tranne per l’aggiunta, a p. 3, di 5 righe “all’avvocato è preclusa la possibilità di riscuotere … la validità della pretesa della controparte deve essere respinta”): esso, come già quest’ultimo, continua dunque a presentare le medesime carenze formali che erano state segnalate nella disposizione ordinatoria processuale 14 marzo 2023, ossia a risultare incomprensibile oltre che prolisso e a proporre una libera esposizione delle proprie tesi senza un confronto critico con le considerazioni del giudizio impugnato e senza una spiegazione sui motivi di fatto e di diritto per cui sarebbe errato;
che non potendo nelle particolari circostanze l’appellante pretendere in buona fede (art. 52 CPC) di aver nell’occasione validamente rispettato l’ordine di ripresentare una memoria d’appello ossequiosa dei principi esposti nella disposizione ordinatoria processuale 14 marzo 2023 e di aver con ciò sanato le carenze formali a lei rimproverate a suo tempo, l'atto, conformemente alla comminatoria di cui all'art. 132 cpv. 1 2ª frase e cpv. 2 CPC ivi contenuta, dev'essere ritenuto come non presentato: ciò implica, trattandosi di un atto d'appello, che quest'ultimo dev'essere dichiarato irricevibile (Reetz / Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO, 3ª ed., n. 33 ad art. 311; II CCA 6 luglio 2017 inc. n. 12.2017.78, 19 giugno 2018 inc. n. 12.2017.152 e 12.2018.12);
che, stando così le cose, l’appello della convenuta, manifestamente improponibile, dev’essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza che sia necessario notificarlo alla controparte per le eventuali osservazioni di risposta;
che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato per osservazioni;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio, che per altro si conclude con la non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
decide:
L’appello 8 marzo 2023 di AP 1 è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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