AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.45
Data decisione, Autorità: 22.08.2023, IICCA
Ricorso: TF 4A_481/2023
Titolo: Appalto - mercede - onere di allegazione
Incarto n. 12.2023.45
Lugano 22 agosto 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.39 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 febbraio 2018 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 AO 2 entrambi rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014, in via subordinata la condanna di ciascun convenuto al pagamento di fr. 254'620.15 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014 e, in entrambi i casi, il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio, domanda avversata dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 23 febbraio 2023 ha respinto;
appellante l'attrice, con appello 30 marzo 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti, con risposta all’appello 24 maggio 2023, hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con contratto di appalto 7 agosto 2012 (doc. B) AO 1 e AO 2, affiancati dal progettista e direttore dei lavori Studio d’architettura C__________ e F__________ __________, hanno affidato a AP 1 le opere da capomastro relative all’edificazione di una villa sul fondo n. __________ RFD di __________, per un importo netto di fr. 1'070'526.60, corrispondente in sostanza a quello da lei offerto in precedenza nel capitolato ma con uno sconto aggiuntivo del 3%. Al termine dei lavori, tra le parti è sorta una controversia sulla mercede ancora da pagare, i committenti avendo sostenuto di non dovere più nulla a fronte dell’avvenuto pagamento di acconti per complessivi fr. 1'050'000.- e l’appaltatrice avendo invece obiettato che le sue spettanze, complessivamente di fr. 1'499'240.30, risultanti dalla fattura del 12 dicembre 2014 (doc. H, allestita sulla base delle 13 situazioni di cui ai doc. F1-F13, riferite ai 348 bollettini a regia prodotti quali doc. G e ai rapporti giornalieri di cui al doc. N), comportassero, avendo essa ricevuto acconti per soli fr. 990'000.-, un saldo di fr. 509'240.30.
Con petizione 28 febbraio 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere in via principale la loro condanna in solido al pagamento di fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014, in via subordinata la condanna di ciascuno di essi al pagamento di fr. 254'620.15 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014 e, in entrambi i casi, il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio (doc. I e J).
I convenuti si sono opposti alla petizione e hanno denunciato la lite a __________ C__________ e F__________ __________, che non è tuttavia intervenuta.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 23 febbraio 2023, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali, incluse quelle peritali e quelle della procedura di conciliazione, a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alle controparti fr. 20’500.- per ripetibili.
Con l’appello 30 marzo 2023 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 24 maggio 2023, l’attrice ha chiesto, se del caso previa completazione della perizia giudiziaria, di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Il Pretore ha stabilito che nella petizione l’attrice aveva allegato di aver svolto i lavori previsti nel doc. B con delle non meglio specificate variazioni, dovute a modifiche richieste dalla committenza in corso d’opera e a non menzionati lavori resisi necessari per completare la costruzione, fatturati a regia e a misura sulla base dei bollettini e dei rapporti giornalieri di cui ai doc. G1-G348 e doc. N, ripresi nelle situazioni da 1 a 13 prodotte sub doc. F; ed ha aggiunto che, sollecitata dai convenuti nella risposta a precisare quali lavori supplementari sarebbero stati svolti, nella replica l’attrice aveva laconicamente fatto riferimento a non meglio sostanziati ampliamenti, senza aver fornito ulteriori ragguagli in merito alle eventuali parti della costruzione interessate dall’ampliamento, rinviando ai piani ed ai già citati doc. F, G e N. Egli ha poi evidenziato che nessuno dei citati documenti conteneva un descrittivo delle opere da cui si potesse chiaramente o agevolmente desumere quali modifiche sarebbero state apportate al progetto iniziale, né in cosa sarebbero consistiti i lavori supplementari resisi necessari a seguito di tali modifiche o per altre necessità del cantiere: nella fattura di cui al doc. H non figurava in effetti alcuna descrizione delle prestazioni eseguite e fatturate, essa contenendo solo un rimando alle 13 situazioni di cui ai doc. F1-F13, nelle quali non veniva fatta alcuna distinzione tra lavori contrattuali e lavori supplementari e dalle quali appariva impossibile trarre le informazioni necessarie per comprendere il lavoro svolto e distinguere le opere aggiuntive ed i lavori supplementari dalle opere previste nel doc. B; e lo stesso valeva per quanto concerneva i 348 bollettini prodotti quali doc. G e per i rapporti di cui al doc. N.
Ciò detto, preso atto che all’attrice non spettava unicamente l’onere di allegare e dimostrare i quantitativi fatturati bensì anche l’onere di descrivere, fosse anche solo sommariamente, in cosa sarebbero consistite le modifiche intervenute in corso d’opera, quali lavori aggiuntivi o cambiamenti esecutivi avrebbero comportato e, con rinvio dettagliato a quanto fatturato, che incidenza tali modifiche avrebbero avuto sulle opere contrattualmente previste e sui costi preventivati, ha concluso che la petizione, così come la successiva replica, difettava di queste necessarie informazioni, per cui la pretesa attorea doveva essere respinta già per il mancato rispetto dell’onere di allegazione e di specificazione di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC.
Poco importava, a tale proposito, se dalle audizioni testimoniali e dalla perizia giudiziaria sia in seguito stato possibile ricostruire un quadro fattuale più preciso, ciò non permettendo di sopperire alle carenze di allegazione della parte attrice.
In seconda analisi, qualora quella censura fosse risultata fondata, ha sostenuto che i convenuti non avevano adempiuto il loro onere di contestazione e che in ogni caso l’istruttoria aveva dimostrato il buon fondamento della petizione.
Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (DTF citata consid. 5.1).
In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF citata consid. 5.2.1).
I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante. Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF citata consid. 5.2.1.1).
Più elementi di fatto concreti distinti, come differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per quanto riguarda l’allegazione di una fattura, può capitare che l’attore alleghi nella sua petizione (o nella replica) l’ammontare totale della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che sono loro necessarie, al punto che l’esigenza di riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate. Non è infatti sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine d’interpretazione. Il rinvio figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. L’accesso agevole è assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (selbsterklärend) e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate (DTF citata consid. 5.2.1.2).
Qualora l’attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una fattura dettagliata, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione (onere di sostanziare la contestazione), indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta. In caso contrario, la fattura si considera ammessa e non deve essere provata (DTF citata consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (DTF citata consid. 5.2.2.1).
8.1. A p. 3 seg. della petizione, dopo aver premesso che “come risulta segnatamente dalle Condizioni generali annesse al contratto d’appalto (doc. B), l’attrice ha indicato i propri prezzi unitari nonché il proprio tariffario per le opere a regia su un modulo d’offerta allestito dai committenti, rispettivamente da un loro mandatario. La mercede è pertanto stata pattuita a misura, rispettivamente a regia”, essa aveva in particolare sostenuto che “L’attrice ha adempiuto le proprie obbligazioni realizzando a regola d’arte le opere oggetto del contratto di appalto, con le modifiche e aggiunte, compresi i lavori a regia, il tutto come desumibile segnatamente dalle situazioni prodotte sub doc. F1-F13, dai bollettini a regia prodotti sub doc. G1-G348 e dai rapporti giornalieri prodotti sub doc. N1. Tutte queste aggiunte e modifiche, compresi i lavori a regia, sono state ordinate e approvate dalla DL, rispettivamente erano necessarie per una corretta esecuzione del contratto di appalto. Considerato lo sconto concordato del 3%, il credito in CHF (IVA inclusa) maturato dall’attrice nei confronti dei convenuti è il seguente:
situazione
99'429.95 situazione n. 3 doc. F3 fr.
72'466.00 situazione n. 4 doc. F4 fr.
109'605.35 situazione n. 5 doc. F5 fr.
56'401.35 situazione n. 6 doc. F6 fr.
193'110.45 situazione n. 7 doc. F7 fr.
176'181.15 situazione n. 8 doc. F8 fr.
63'773.50 situazione n. 9 doc. F9 fr.
178'871.80 situazione n. 10 doc. F10 fr.
108'217.90 situazione n. 11 doc. F11 fr.
123'272.25 situazione n. 12 doc. F12 fr.
61'281.55 situazione n. 13 doc. F13 fr.
59'735.15
Totale IVA inclusa fr. 1'431'119.00
sconto 3% fr. -42'933.55
fr. 1'388'185.45
IVA 8% fr. 111'054.85
Totale fr. 1'499'240.30
Acconti pagati fr. -990'000.00
Saldo IVA inclusa fr. 509'240.30”.
A p. 5, essa aveva aggiunto che “Le richieste d’acconto sono state parzialmente onorate nella misura di complessivi fr. 990'000.-. In data 12.12.2014 l’attrice ha trasmesso ai convenuti la propria fattura finale per una mercede complessiva di fr. 1'499'240.30. Considerati gli acconti versati, pari a complessivi fr. 990'000.-, risulta un saldo scoperto di fr. 509'240.30 (doc. H)”
8.2. Con l’allegato petizionale l’attrice aveva tra le altre cose versato agli atti i doc. H, F1-F13, G1-G348 e N1, da lei ivi menzionati.
8.2.1. Il doc. H, che è la fattura (di 1 pagina) del 12 dicembre 2014, riporta né più né meno, con parole diverse, quanto è stato allegato nel memoriale:
“Liquidazione e fattura finale lavori al 05.12.2014:
01° situazione del 21.12.2012 fr. 128'772.60
02° situazione del 31.01.2013 fr. 99'429.95
03° situazione del 12.03.2013 fr. 72'466.00
04° situazione del 08.05.2013 fr. 109'605.35
05° situazione del 02.07.2013 fr. 56'401.35
06° situazione del 30.09.2013 fr. 193'110.45
07° situazione del 22.11.2013 fr. 176'181.15
08° situazione del 29.11.2013 fr. 63'773.50
09° situazione del 28.03.2014 fr. 178'871.80
10° situazione del 30.04.2014 fr. 108'217.90
11° situazione del 30.06.2014 fr. 123'272.25
12° situazione del 31.07.2014 fr. 61'281.55
13° situazione del 05.12.2014 fr. 59'735.15
Totale (IVA inclusa) fr. 1'431'119.00
sconto 3% fr. -42'933.55
fr. 1'388'185.45
IVA 8% fr. 111'054.85
Totale fattura finale fr. 1'499'240.30
Deduzione acconti richiesti fr.-1’050'000.00
Totale fattura fr. 449'240.30
Importo scoperto al 12.12.2014 fr. 60’000.00
Totale importo a saldo fr. 509'240.30”.
8.2.2. I doc. da F1 a F13 sono costituiti dalle 13 situazioni (rispettivamente di 11, 8, 6, 9, 1, 14, 16, 9, 21, 11, 11, 6 e 6 pagine) esposte nella fattura di cui al doc. H. In ciascun documento sono riportate, esposte in capitoli distinti, a loro volta suddivisi nelle singole posizioni contrattuali risultanti dal capitolato di cui al doc. B (per le opere a regia sono indicati, numero per numero, i bollettini che si riferiscono a ciascuna di essa) e supplementari (queste ultime designate con la menzione “N.P.”), le prestazioni eseguite dall’attrice nella rispettiva situazione e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari, ecc.). Al termine di ciascuna situazione vi è poi una ricapitolazione, da cui è possibile estrapolare l’importo che è stato riportato nella fattura di cui al doc. H.
8.2.3. I doc. da G1 a G348 sono costituiti dai 348 rapporti per le opere a regia esposte nelle 13 situazioni di cui ai doc. F1-F13. In ciascun documento sono riportate le singole prestazioni a regia eseguite dall’attrice nel rispettivo bollettino e la mercede così fatturata (quantitativi, prezzi unitari o lineari, ore, ecc.).
8.2.4. Nel CD-ROM di cui al doc. N1 sono contenuti i 498 rapporti giornalieri relativi al cantiere in questione, da cui è possibile evincere cosa è stato fatto dall’attrice nei singoli giorni di lavoro. La correttezza del loro contenuto è stata provata dall’istruttoria (testi __________ S__________ p. 1 seg. e __________ Ca__________ p. 4).
8.3. Nelle particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che riguardavano una miriade di singole posizioni contrattuali e supplementari e soprattutto a fronte di un contratto di appalto (doc. B) che non prevedeva una mercede a corpo ma - fondandosi sulla relativa offerta, nella quale l’attrice si era limitata a inserire i prezzi per cui era disposta ad eseguire le singole prestazioni a misura e a regia (cfr. pure gli art. 13 e 52 delle condizioni generali, secondo cui “i quantitativi dell’offerta hanno carattere indicativo e per nulla impegnativi …”, rispettivamente secondo cui “il conteggio consuntivo sarà basato sulle misure e sui quantitativi esatti, rilevati e verificati in contraddittorio, sui prezzi unitari e a corpo convenuti, e sui bollettini riconosciuti per lavori a regia”) - una fatturazione quasi esclusivamente con prezzi unitari a misura e a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3), le indicazioni risultanti dalla petizione e dai documenti ad essa allegati (consid. 8.1 e 8.2) erano appropriate e sufficienti per adempiere all’onere di allegazione. I documenti versati agli atti a cui l’attrice aveva rinviato, e meglio i doc. H, F1-F13, G1-G348 e N1, erano in effetti stati designati specificamente e, stante il loro contenuto, si comprendeva chiaramente quale loro parte era stata considerata come allegata. E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce del commento che ne era stato fatto nel memoriale, i convenuti e il giudice potevano agevolmente comprendere le informazioni necessarie di cui l’attrice intendeva prevalersi.
8.4. Sul tema in esame resta ancora da stabilire se, a seguito delle contestazioni sollevate dai convenuti nella loro risposta, l’attrice fosse tenuta a meglio specificare nella replica le sue precedenti allegazioni ed in particolare a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito.
Non è così. In effetti nella risposta i convenuti, ritenendo, a torto, di essere confrontati con un contratto di appalto a corpo (p. 2) e, sempre a torto, di essere impossibilitati di “distinguere le opere previste dal capitolato e quelle presunte supplementari, su cui oggi non possiamo esprimerci” (p. 3), non avevano sostanzialmente formulato contestazioni fattuali tali da richiedere ulteriori precisazioni dell’attrice nella successiva replica. Per altro gli unici aspetti su cui essi avevano a quel momento avuto da ridire, ossia l’effettiva realizzazione delle opere fatturate, l’effettivo conferimento dell’incarico volto all’esecuzione delle opere supplementari, la carente forza probatoria dei bollettini a regia siccome non sottoscritti da loro o dalla direzione dei lavori e non consegnati a quest’ultima nonché l’ammontare degli acconti versati (sul tipo di mercede prevista nel contratto di appalto - a corpo oppure con prezzi unitari a misura e a regia - già si è detto in precedenza), avevano poi fatto oggetto di puntuali e dettagliate prese di posizione da parte dell’attrice nella replica. Nella duplica i convenuti hanno poi sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni.
8.5. Ma a prescindere da quanto precede, avendo il giudice di prime cure deciso, almeno implicitamente, che le allegazioni contenute nella petizione e nella replica erano sufficienti per ordinare una perizia giudiziaria sulle prestazioni effettivamente svolte nel cantiere, tanto da aver lui stesso provveduto a formulare i relativi quesiti sui quali le parti avevano avuto modo di esprimersi (cfr. decisioni processuali ordinatorie 19 e 22 giugno 2020), nemmeno si potrebbe far sopportare all’attrice un’eventuale carenza di allegazione e di specificazione in quei memoriali e in particolare rimproverarle di non aver a quel momento allegato in modo sufficiente le misure e le ore a regia (cfr. TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 5.2.2).
Accertato così, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, che all’attrice non poteva essere rimproverata una violazione del suo onere di allegazione (e di specificazione), si osserva però che essa non può essere seguita laddove ha sostenuto che la petizione doveva senz’altro essere ammessa già per il solo fatto che i convenuti non avevano adempiuto il loro onere di contestazione. Come si è detto (consid. 8.4), questi ultimi, nella risposta, avevano in effetti avuto modo di contestare la pretesa attorea con una serie di argomentazioni.
L’attrice, come si vedrà, ha tuttavia ragione laddove ha sostenuto che l’istruttoria di causa aveva in ogni caso permesso di smentire le contestazioni sollevate dai convenuti e di comprovare il buon fondamento della petizione.
10.1. Le contestazioni riferite alla somma di fr. 1'499'240.30 fatturata nel doc. H non hanno trovato conferma negli atti di causa.
10.1.1. I convenuti avevano innanzitutto contestato che l’attrice avesse effettivamente eseguito le opere che erano state poi loro fatturate. A torto. L’esecuzione di quelle opere è innanzitutto stata comprovata dai testi __________ S__________ (p. 1 seg.) e __________ Ca__________ (p. 4), che avevano confermato la correttezza di quanto risultava dal doc. N1. Il perito nella perizia giudiziaria ha a sua volta confermato che tutto quanto previsto nel modulo d’offerta contrattuale sub doc. B e conteggiato nell’ammontare totale di fr. 1'070'526.60 (IVA inclusa) era sicuramente stato eseguito ad eccezione dei capitoli “pavimenti e betoncini di pendenza”, “opere di posa” e “varie” e che fossero state eseguite anche altre prestazioni che non figuravano nel modulo d’offerta contrattuale ma che avrebbero dovuto essere invece previste nel modulo stesso sin dall’inizio perché parte del progetto da realizzare, quali la demolizione del locale tecnico della vecchia piscina, la demolizione della trave in calcestruzzo armato che sosteneva la vecchia piscina, l’esecuzione della muratura portante di facciata arrotondata nella zona bagno padronale e la fornitura e la posa del pozzo per la pompa fecale, il tutto per un importo di almeno fr. 1'093'684.40 (p. 23). A suo giudizio, nella fase di edificazione erano inoltre state eseguite 8 opere supplementari, non previste nel modulo stesso e in parte nemmeno sui disegni architettonici agli atti, segnatamente la sistemazione sotto il piazzale di posteggio, il risanamento muro a valle a confine con il sentiero, il terrazzamento giardino e fondazione palizzata, il muro di sostegno giardino in gabbioni, l’ampliamento posteggio verso sud, l’ampliamento copertura posteggi, il nuovo muro in pietra verso il mappale n. __________ e i lucernari cucina, il tutto per altri fr. 196'267.85 (p. 25-32).
10.1.2. I convenuti avevano in seguito contestato, in particolare al punto n. 24 della risposta, che essi o la direzione dei lavori avessero effettivamente conferito all’attrice l’incarico di eseguire le opere supplementari di cui si è appena detto. La contestazione è infondata. Il progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi su quanto addotto dai convenuti a quel punto della risposta, che “sulle questioni importanti il committente è sempre stato informato su tutto; ovviamente su questioni secondarie ove andava deciso sul momento per esigenze di cantiere, la direzione dei lavori può aver preso delle decisioni senza preventivamente informare il committente”, concludendo persino che “per quanto attiene alle opere supplementari a quanto ricordo sostanzialmente con la liquidazione venivano riconosciuti gli importi fatturati dall’impresa” (teste C__________ __________ p. 4).
10.1.3. I convenuti avevano successivamente messo in dubbio la forza probatoria dei bollettini a regia, rilevando come gli stessi, mai sottoscritti da loro o dalla direzione dei lavori, nemmeno fossero stati consegnati a quest’ultima.
Il rilievo, riferito invero alle sole opere a regia, che nella fattura “pesavano” per soli fr. 178'281.- (perizia p. 7), dev’essere disatteso. Da una parte il progettista e direttore dei lavori ha in effetti confermato, esprimendosi sul plico di cui al doc. G, di aver regolarmente ricevuto per consegna diretta o per posta i bollettini a regia e di averli con ciò esaminati ad uno ad uno (teste C__________ __________ p. 2 e 4). D’altra parte, ancorché gli stessi non fossero stati sottoscritti dai convenuti o dalla direzione dei lavori, il perito giudiziario, dopo aver provveduto ad analizzare ogni singolo bollettino a regia, ne aveva sostanzialmente confermato la correttezza, rilevando che alcuni bollettini - ma pochi - riportavano prestazioni a lui non del tutto chiare, che la maggior parte di quanto esposto nei bollettini poteva essere ricondotta a prestazioni abbastanza tipiche delle opere a regia e che nella lettura dei bollettini egli aveva anche chiarito alcune modifiche eseguite che effettivamente dai disegni allegati non risultavano ma che un sopralluogo da lui poi esperito aveva potuto confermare (perizia p. 22 seg.). L’effettiva correttezza delle opere a regia riportate nel doc. G è per altro stata confermata anche dai testi __________ S__________ (p. 2) e __________ Ca__________ (p. 4).
10.1.4. Richiesto di chiarire, al quesito 3, se “alla luce del lavoro effettivamente svolto dalla parte attrice la mercede fatturata sub doc. H risulta congrua e corretta” e di motivare la sua risposta, il perito giudiziario a p. 32 segg. della perizia, dopo aver dettagliatamente illustrato le ragioni poste alla base della sua risposta, ha ritenuto che nelle particolari circostanze “la cifra di partenza per la valutazione è da ritenersi quella calcolata alla risposta 1 [N.d.R., nella quale gli era stato richiesto di indicare “quali dei lavori previsti nel capitolato doc. B sono stati effettivamente eseguiti” e di stimarne il corretto valore] è cioè circa fr. 1'093'684.-” e che a tale importo “vanno aggiunte le opere supplementari stimate nella risposta 2 [N.d.R., nella quale gli era stato richiesto di indicare “se sono stati eseguiti lavori da capomastro non previsti nel capitolato” e di stimarne il corretto valore] in circa fr. 196'267.-” (p. 33). Visto che il capitolato era stato redatto sulla base del progetto originario del 2008 (il cosiddetto “progetto D____________________”) e non prevedeva dunque i contenuti e i quantitativi realizzati con il progetto approvato nel luglio 2013 e le ulteriori domande di costruzione approvate nell’ottobre 2013 e nell’aprile 2014, egli ha poi ritenuto che “all’ammontare calcolato vada anche aggiunto il costo per l’ampliamento eseguito rispetto al progetto D__________, approvato nel luglio 2013”, da lui stimato, sulla base della maggiore volumetria realizzata, in complessivi fr. 162'500.-, concludendo con ciò, dedotto lo sconto contrattuale del 3% ed aggiunta l’IVA all’8%, che la mercede congrua per il lavoro effettivamente svolto dall’attrice ammontasse a fr. 1'521'589.-. Pur non potendo affermare che la cifra fatturata dall’impresa sub doc. H di fr. 1'499'240.30 fosse assolutamente corretta e comprensiva di tutte le opere svolte (anche perché per chi non aveva seguito i lavori e non conosceva ogni dettaglio e ogni processo avvenuto in fase di cantiere era oggettivamente impossibile quantificare un importo preciso, cfr. p. 24), ha infine ritenuto che la stessa risultava congrua e plausibile con le opere eseguite (p. 33 seg.).
Contrariamente a quanto ribadito in questa sede dai convenuti, non si può ritenere che nell’occasione il perito giudiziario abbia proceduto, in violazione della giurisprudenza, a un’analisi “in equità” e a una valutazione generale a posteriori delle opere realizzate, rispettivamente a delle supposizioni e valutazioni ipotetiche oppure ancora a considerazioni che superavano il perimetro di un accertamento peritale. L’esperto si è in effetti limitato a rispondere al quesito che gli era stato sottoposto, senza per altro che i convenuti abbiano spiegato per quali ragioni la dettagliata motivazione da lui addotta a p. 32 segg. non sarebbe stata condivisibile. Egli non risulta poi aver effettuato, nemmeno a p. 22 del suo referto, eventuali supposizioni o valutazioni ipotetiche laddove si era espresso sul capitolo dedicato alle opere a regia. E, nonostante abbia effettivamente rilevato, in particolare a p. 8 della perizia, che “il materiale a disposizione e cioè i documenti versati agli atti sono molto imprecisi, incompleti e non aggiornati”, che “le situazioni presentate dall’attrice non sono sempre chiare; la situazione n. 5 è limitata ad un importo complessivo senza specificare alcun contenuto” e che “i rapporti di lavoro dell’impresa non sono sempre chiari”, egli, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti basati sugli atti di causa e sulle conoscenze risultanti dalla sua esperienza (perizia p. 11 segg., 25 segg. e 32 segg.), è in definitiva stato in grado di indicare i lavori contrattuali e supplementari che erano stati effettivamente realizzati dall’attrice e di stimarne l’oggettiva entità, il tutto dandone sempre una debita e pertinente spiegazione. Non essendo pertanto emerse dalle argomentazioni delle parti o da altre prove assunte serie obiezioni circa la valenza degli accertamenti peritali, che risultano anzi convincenti, non vi è motivo di distanziarsi dagli stessi (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1).
10.2. La divergenza tra le parti in merito all’entità degli acconti nel frattempo corrisposti sulla somma fatturata di fr. 1'499'240.30, che per i convenuti ammontavano a fr. 1'050'000.- e per l’attrice erano stati solo di fr. 990'000.-, dev’essere risolta a favore di quest’ultima. Nella risposta i convenuti, a sostegno della loro tesi, si erano in effetti limitati a sostenere che l’importo di fr. 1'050'000.- risulterebbe dal doc. H, al che l’attrice nella replica aveva obiettato, a ragione, che l’importo di fr. 1'050'000.- indicato in quel documento corrispondeva agli “acconti richiesti” e che, sempre da quel documento, si evinceva però che al 12.12.2014 vi era ancora un “importo scoperto” di fr. 60'000.-. Gravati dell’onere della prova, i convenuti non hanno poi fornito altre prove attestanti l’avvenuto pagamento di quella somma.
10.3. I convenuti hanno infine chiesto che gli interessi di mora dovuti alla controparte sul saldo di fr. 509'240.30 abbiano semmai a decorrere dal 5 dicembre 2016, data di ricezione dei PE (doc. I e J), anziché dal 12 dicembre 2014, come chiesto dall’attrice.
Il rilievo è irricevibile, visto che la relativa contestazione è stata da loro sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPC e contrario).
Non avendo i convenuti contestato nella risposta il fatto, sostenuto dall’attrice a p. 7 della petizione, secondo cui “i convenuti, comproprietari nella misura di un mezzo ciascuno della part. __________ __________, hanno intrapreso insieme il progetto edile su tale parcella sulla base di un contratto di società semplice esistente fra di loro, almeno per quanto era riconoscibile alla qui attrice; essi hanno assunto collettivamente delle obbligazioni verso l’attrice” e secondo cui “essi sono pertanto debitori solidali ai sensi dell’art. 143 CO, eventualmente in combinazione con l’art. 544 cpv. 3 CO”, la petizione deve così essere ammessa nella sua formulazione in via principale.
Ne discende, in accoglimento dell’appello dell’attrice, che la petizione dev’essere accolta già in quest’ultima formulazione.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 509'240.30, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 30 marzo 2023 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 23 febbraio 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
La petizione è accolta.
Di conseguenza AO 1 e AO 1 sono condannati in solido a pagare a AP 1 l’importo di fr. 509'240.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2014.
Le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio sono rigettate in via definitiva.
La tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese processuali, incluse quelle peritali e quelle della procedura di conciliazione, sono poste a carico dei convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere in solido alla controparte fr. 20’500.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 15'000.- sono poste a carico degli appellati in solido, che rifonderanno in solido alla controparte fr. 10’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster