AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2023.59
Data decisione, Autorità: 03.04.2023, CRPTI
Titolo: Reclamo dell'imputato contro decreto d'accusa. tardività del reclamo
Incarto n. 60.2023.59
Lugano 3 aprile 20233/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini, assente)
cancelliera:
Diana Buetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 13/14.03.2023 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
il decreto d’accusa 20.02.2023 emanato a suo carico dal procuratore pubblico Nicola Borga (DA __________) nel contesto del procedimento penale inc. MP __________;
richiamato lo scritto 14.03.2023 di questa Corte, mediante il quale ha invitato il reclamante ad esprimersi in merito alla tempestività del suo reclamo e le relative sue osservazioni 23/24.03.2023;
richiamato lo scritto 27.03.2023 del magistrato inquirente, il quale si rimette al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In seguito alla denuncia sporta il 14/16.10.2019 da __________, attivo quale contadino in __________, il procuratore pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1, al quale il denunciante avrebbe affidato la tenuta della contabilità dell'azienda agricola, per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________).
b. Dopo aver effettuato gli atti istruttori necessari e aver ricevuto il rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 13.02.2023, il magistrato inquirente ha deciso di chiudere l’istruzione e di promuovere l’accusa nei confronti del reclamante.
c. Con decreto 20.02.2023 il procuratore pubblico ha quindi posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, siccome ritenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 130 cadauna (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) ed alla multa di CHF 2'000.--. Ha rinviato l’accusatore privato PI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________, inc. MP __________). Nel medesimo decreto ha anche ordinato – alla sua crescita in giudicato – il dissequestro della documentazione e la cancellazione del blocco delle proprietà a registro fondiario.
d. Il 13/14.03.2023 RE 1 si è opposto al DA ed ha impugnato il medesimo decreto d’accusa (DA __________) davanti a questa Corte chiedendone l’annullamento. Egli postula inoltre il dissequestro della documentazione e la cancellazione del blocco a Registro fondiario, nonché che venga accertata la denegata e ritardata giustizia.
Il reclamante, dopo aver esposto i fatti, sostiene che il decreto d’accusa è stato emesso quando ancora la procedura non era matura per il giudizio, senza che fosse sufficientemente motivato e senza un completo ed esatto accertamento dei fatti. Egli ritiene che non gli sia stata data la possibilità di prendere posizione sulle eventuali dichiarazioni di PI 1, il quale in realtà non sarebbe neppure stato sentito, e sostiene pure di non aver neanche ricevuto il rapporto d’inchiesta prima dell’emissione del decreto impugnato. Infine contesta anche il conteggio e i calcoli effettuati dagli inquirenti ritenendo che tutto ciò “dovrà essere ancora chiarito perché l’inchiesta non è conclusa”.
Con lo stesso gravame, il reclamante invoca anche la ritardata e denegata giustizia nell’ambito di un altro procedimento penale in cui egli è pure coinvolto (inc. MP __________). Tale questione verrà trattata con decisione separata (inc. CRP __________).
e. Con scritto 14.03.2023 questa Corte ha invitato il reclamante ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l’autorità che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova atti a confutare detta presunzione.
f. Con scritto 23.03.2023 il reclamante ha precisato che l’invito di ritiro depositato nella casella postale indicava quale data di scadenza per il ritiro l’01.03.2023, che la raccomandata è stata ritirata in quella data, che il termine per presentare reclamo avrebbe quindi iniziato a decorrere il 02.03.2023 e che quindi il termine di dieci giorni sarebbe venuto a scadere sabato 11.03.2023, poi riportato a lunedì 13.03.2023.
g. Con scritto 27.03.2023 il magistrato inquirente si rimette al giudizio di questa Corte.
h. Delle ulteriori rispettive argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o in cui è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP, in Ticino alla Corte dei reclami penali, art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), nonché l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
1.2.1.
Giusta l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.
La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).
In applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
Esiste una presunzione di fatto – confutabile – secondo la quale, per gli invii raccomandati, il postino ha correttamente imbucato l’avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario e la data del deposito così come indicata nella lista delle consegne è esatta. Questa presunzione crea un’inversione dell’onere della prova a sfavore del destinatario. Se questi non riesce a provare il mancato deposito nella sua bucalettere o casella postale nel giorno indicato dal postino, la consegna si ritiene avvenuta in quella data. Considerato però che si tratta di una prova di un fatto negativo – una consegna non avvenuta – è sufficiente che il destinatario renda altamente verosimile che vi sia stato un errore al momento della consegna (sentenza TF 6B_314/2012 del 18.02.2013, consid. 1.4.1.).
1.2.2.
Il reclamo deve essere presentato per iscritto entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP); i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).
L’avv. PR 1 sostiene che, sull’invito di ritiro, non sarebbe indicata la data di deposito dell’avviso in casella e che vi sarebbe soltanto la data di scadenza entro quando il ritiro della raccomandata sarebbe dovuto avvenire. La legale si sarebbe quindi basata sulla data indicata sull’invito di ritiro – il primo marzo –, ritirandola proprio quel giorno (cfr. track & trace n. __________) e calcolando di conseguenza il termine di dieci giorni a partire dal giorno seguente, ovvero il 02.03.2023.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la presunzione di notifica dell’atto al termine dei sette giorni di giacenza della raccomandata non può essere modificata nemmeno nei casi in cui la Posta permetta di ritirarla in un termine più lungo.
Ora, benché sull’avviso di ritiro fosse indicata la data del 1. marzo come data ultima entro la quale ritirare la raccomandata prima che questa venisse rispedita al mittente, tale data non corrisponde al settimo giorno di giacenza dal tentativo di consegna infruttuoso, bensì all’ottavo, e, malgrado la posta permettesse di effettuare il ritiro un giorno dopo la scadenza del termine di giacenza, la data da considerare per il calcolo dei termini era in ogni caso quella di sette giorni dopo il tentativo di consegna infruttuoso. Spettava quindi alla legale, la quale non può disconoscere l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP né la giurisprudenza dell’Alta Corte, verificare attentamente la data precisa del deposito in casella dell’avviso di ritiro, per poi poter calcolare correttamente il termine di giacenza di sette giorni e poi ancora quello di dieci giorni per presentare reclamo. Si rileva pure che una tale verifica appare semplice e scontata, considerato che sull’avviso di ritiro era chiaramente indicato il codice (sia letterale/numerico __________ sia nella modalità di un codice QR) che permetteva di entrare sulla pagina del Track & Trace e di verificare i diversi spostamenti della lettera in questione con le relative date e orari, tra cui anche il giorno esatto del deposito in casella dell’invito di ritiro dal quale partire per calcolare il termine di giacenza di sette giorni.
Alla luce di quanto sopra, siccome il termine è scaduto venerdì 10.03.2023 e il reclamo è stato inviato il 13.03.2023, l’impugnativa risulta tardiva e irricevibile.
I lavori preparatori (messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 p. 989 ss., p. 1194) e la dottrina (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 354 CPP n. 1; Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1) escludono la via del reclamo in questo caso.
Pertanto, poiché presentato contro il decreto d’accusa DA __________, il gravame non sarebbe comunque stato ricevibile. Resta impregiudicata la decisione del PP in merito all’opposizione presentata il 13 marzo 2023 dal qui reclamante contro il DA.
Per questi motivi,
richiamati gli art. art. 85 ss., 352 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è irricevibile.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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