AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.89
Data decisione, Autorità: 16.06.2023, CDT
Titolo: Procedura: revisione, tassazioni d’ufficio passate in giudicato, procedure esecutive promosse dal fisco, non motivo di revisione
Incarti n. 80.2022.89 80.2022.90
Lugano 16 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 aprile 2022 contro la decisione del 7 marzo 2022 in materia di revisione IC e IFD 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Fatti
A. L’RS 1 (UT) ha notificato a RI 1 le seguenti decisioni di tassazione IC/IFD per i periodi fiscali dal 2013 al 2017:
periodo fiscale
Data decisione
Reddito imponibile IC
Reddito imponibile IFD
Sostanza imponibile
2013
04.02.2015
85’500
88’400
188’000
2014
25.07.2018
171’800
174’000
164’000
2015
25.07.2018
58’300
173’000
61’700
2016
05.09.2018
36’900
42’000
103’000
2017
04.03.2020
2’500
31’500
281’000
Per il periodo fiscale 2013, un reclamo contro la tassazione d’ufficio è stato dichiarato irricevibile dall’UT, con decisione del 30.08.2017, e la Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso del contribuente con sentenza del 26.03.2019. Le altre decisioni sono passate in giudicato, non essendo state impugnate.
B. Il 3 giugno 2019, il contribuente ha inoltrato all’UT una domanda di revisione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2013 al 2017, argomentando che a causa di una mancata consulenza si sarebbe ritrovato con debiti fiscali non corrispondenti dalla sua “situazione economica reale”. In particolare, il contribuente segnalava quanto segue:
2013:
punto 6.3 – aggiunta di fr. 25'000.- – altri redditi non esatta ed adeguamento motivato con aiuti di terzi;
punto 13.1 – spese di gestione non adeguate al valore locativo;
punti 21.1 / 21.2 – deduzione al 50% per la figlia non considerata.
2014:
punto 6.3 – aggiunta di fr. 135'000.- – altri redditi non esatta ed ingiustificata;
punto 21.1 / 21.2 – deduzione 100% per figlia agli studi.
2015:
punto 6.3 – aggiunta di fr. 20’000.- – altri redditi non esatta ed ingiustificata.
2016/17:
verifica della situazione considerando differenze come da indicazioni degli altri anni.
Con decisione del 29 gennaio 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione, argomentando che il contribuente avrebbe potuto avvalersi dei rimedi giuridici ordinari.
C. Con reclamo del 9 febbraio 2021, il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, contestando quanto sostenuto dall’autorità fiscale con le seguenti considerazioni:
… a mio modo di vedere il mio caso riporta le caratteristiche per una revisione.
Il risultato d’ufficio è agli estremi della mia situazione reale dell’epoca; questa differenza ritengo sia un fondamentale requisito per l’apertura di una vostra revisione.
Il reclamante sosteneva inoltre di non avere mai ricevuto le decisioni di tassazione di cui chiedeva la revisione.
D. Con decisione del 7 marzo 2022, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
Nella fattispecie, il reclamante non presenta nuove obiezioni idonee a contrare il rigetto dell’istanza di revisione decisione dall’autorità di tassazione in data 1 gennaio 2022.
Nel caso di specie, la decisione 2013 è cresciuta in giudicato in quanto il reclamo è stato dichiarato irricevibile. Le decisioni 2014-2017 sono tutte state notificate in via ai __________ a __________ e sono cresciute in giudicato in quanto non contestate.
Il rimedio giuridico della revisione non può essere utilizzato per far valere un diverso punto di vista giuridico. Ma anche una “valutazione completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere considerata una violazione di “principi essenziali della procedura”, così come preteso dall’art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD (risp. art. 232 cpv. 1 lett. b LT). Un simile motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui una motivazione errata o carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare un reclamo tempestivo. Non si tratta, per conto, di prendere in considerazione a posteriori un apprezzamento errato, rispettivamente arbitrario, di una prova oppure una sussunzione mal fondata (errore dei fatti o applicazione errata del diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi di impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione (CdT 80.2013.117 del 22 ottobre 2014, consid. 2.1).
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, insorge contro la decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione in materia di IC e IFD 2013-2017. Sostiene di non essersi “reso conto che il termine per il reclamo è di 30 giorni” e di rischiare la vendita all’incanto della sua casa, a causa dei debiti fiscali. L’ammontare di questi ultimi lo avrebbe “messo in ginocchio” e avrebbe “pregiudicato la sua lucidità e la sua capacità di analisi della situazione, ciò che gli ha fatto perdere i termini di reclamo in ambito ordinario”. Nel merito, chiede in particolar modo lo stralcio dei redditi “d’altra fonte”, aggiunti dall’autorità fiscale a dipendenza della sproporzione fra le entrate dichiarate nei periodi fiscali 2013, 2014 e 2015 e le spese sostenute. Avrebbe fatto fronte ai costi, in particolare per l’acquisto della casa, grazie a diversi prestiti, non solo di persone residenti all’estero ma anche di familiari domiciliati nel Canton Ticino.
F. Con osservazioni datate 22 aprile 2022, l’autorità fiscale chiede di confermare il contenuto delle decisioni su reclamo impugnate dal contribuente. In particolare, l’UT ritiene che “l’istanza di revisione sia formalmente non possibile come già spiegato nelle decisioni contestate (…)”. L’UT aggiunge inoltre che il contribuente si trova “in mora con il pagamento degli anni 2013 e 2014”.
Diritto
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Nella fattispecie, il ricorrente non misconosce di aver mancato i termini ordinari per il reclamo, ma sostiene che le errate tassazioni e il conseguente forte carico fiscale abbiano “pregiudicato la sua lucidità e la sua capacità di analisi della situazione”. L’UT invece sostiene che, pur comprendendo la situazione del contribuente, non siano presenti i presupposti necessari ai fini di una revisione. Aggiunge inoltre che tuttora non è stata fornita alcuna spiegazione in relazione alla sproporzione fra le entrate e le uscite, su cui si basa l’imposizione del reddito d’altra fonte, ragione per cui una decisione con esito diverso non sarebbe possibile.
2.2.
Né nell’istanza di revisione a suo tempo presentata all’UT né nel successivo reclamo e neppure nel ricorso qui in esame, il contribuente invoca un preciso motivo di revisione, fra quelli previsti dalla legge. Il mero “stato mentale e di confusione” addotto dal contribuente non costituisce chiaramente un motivo di revisione.
A ben vedere, il movente dell’inoltro dell’istanza di revisione pare piuttosto riconducibile alle preoccupazioni legate alle procedure esecutive promosse dal fisco cantonale per l’incasso delle imposte del 2013 e del 2014. Anche il solo timore di perdere la casa nell’ambito di un procedimento esecutivo non giustifica per sé stesso una revisione di decisioni di tassazione già passate in giudicato. Altrimenti, la certezza del diritto verrebbe sistematicamente compromessa.
D’altra parte, come già ricordato, la legge esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT; art. 147 cpv. 2 LIFD). Già nel corso delle procedure di tassazione il ricorrente era a conoscenza dei problemi legati al finanziamento dell’acquisto della casa ed era stato invitato a collaborare per chiarire la situazione. Se non ha poi impugnato le decisioni di tassazione, nelle quali erano stati inseriti dei redditi “d’altra fonte”, la spiegazione più plausibile non è lo “stato mentale e di confusione” provocato dalle decisioni ma piuttosto la consapevolezza di non essere in grado di giustificare l’ammanco di liquidità dei periodi in questione.
La decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato l’esistenza di un motivo di revisione, è pertanto condivisibile.
2.3.
Come emerge anche dal ricorso, la principale contestazione dell’insorgente è legata ai redditi aggiunti dall’autorità fiscale a quelli da lui dichiarati nei periodi fiscali dal 2013 al 2015. La decisione dell’UT era fondata sulla sproporzione fra le entrate e le uscite dei periodi in questione, soprattutto con riferimento al finanziamento dell’acquisto di un immobile.
Ora, come rilevato con pertinenza dallo stesso UT nelle osservazioni al ricorso, il problema dell’insufficienza di disponibilità finanziaria nei periodi litigiosi non è tuttora risolto, in quanto l’insorgente si limita a sostenere di avere beneficiato di mutui da diverse persone, in parte residenti all’estero, senza tuttavia fornire prove sufficienti.
In queste circostanze, indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione, non si vede come potrebbe essere giustificata una sostanziale modifica del reddito imponibile.
2.4.
In considerazione dei motivi esposti, la decisione impugnata è confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’900.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del ricorrente, che le ha già anticipate.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster