AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.303
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00303
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 settembre 2001 di
tutti patr. dall'avv. __________
contro
il bando di concorso 23 agosto 2001 ed il programma della procedura selettiva concernenti il risanamento fonico della ferrovia nel comune di Paradiso decisi dal municipio di quel comune (pubblicazione sul foglio ufficiale del __________, pag. __________);
vista la risposta 17 settembre 2001 del municipio di Paradiso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con bando __________, pubblicato sul foglio ufficiale dell'indomani (n. __________, pag. __________), il municipio di Paradiso ha promosso una procedura di concorso concernente il risanamento fonico della ferrovia lungo il territorio comunale. Il bando precisava che il concorso seguiva la procedura selettiva, a due fasi, giusta l'art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP e che il programma di tale procedura poteva essere richiesto al municipio. Dall'esame di quel documento si deduce che il concorso riguarda la progettazione delle opere ed eventualmente la direzione dei lavori.
L'inoltro delle candidature, rientrante nella prima fase, è stato fissato a venerdì 21 settembre 2001, alle ore 11'00.
B. a) Con unico ricorso del 3 settembre 2001, il __________, la __________ e l'arch. __________ hanno impugnato il bando di concorso in rassegna ed il relativo programma della procedura selettiva allestito dal municipio dinanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarli.
b) Con risposta 17 settembre 2001 il municipio di Paradiso ha postulato la reiezione in ordine e nel merito dell'impugnativa, formulando nel contempo una domanda di prestazione di garanzia giusta l'art. 17 cpv. 3 CIAP.
c) Circa i rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in diritto
1.1.1. Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente e della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti dell'economia pubblica. Il Cantone Ticino vi ha aderito mediante decreto legislativo del 6 febbraio 1996. Il CIAP, approvato dal dipartimento federale dell'economia pubblica il 14 marzo successivo, è entrato in vigore il 21 maggio 1996. Le direttive di esecuzione del CIAP (DECIAP) sono state approvate dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo 6 novembre 1996, entrato in vigore il 12 novembre successivo.
1.1.2. Il CIAP è, tra l'altro, applicabile all'aggiudicazione di prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'allegato I, appendice 4 dell'accordo GATT (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP), allorché il loro valore stimato, al netto dell'IVA, raggiunge i fr. 403'000.-- (art. 7 cpv. 1 lett. c CIAP): valore quest'ultimo adeguato in fr. 383'000.-- da parte dell'organo intercantonale in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 lett. c CIAP. Al CIAP sottostanno, tra l'altro, in qualità di committente, i comuni (art. 8 cpv. 1 lett. b CIAP). L'art. 15 cpv. 1 CIAP stabilisce che contro le decisioni del committente è dato ricorso a un'istanza cantonale indipendente, che decide in via definitiva. Nel nostro Cantone è stato designato all'uopo il Tribunale cantonale amministrativo (art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo di adesione).
1.1.3. Nel concreto caso committente è il comune di Paradiso, agente attraverso il suo municipio. Secondo le indicazioni date da quest'ultimo nella risposta 17 settembre 2001, la commessa in discussione, che concerne una prestazione di servizio contemplata all'allegato I, appendice 4 dell'accordo GATT (corrispondente agli allegati 2 del CIAP e DECIAP), supera ampiamente il valore soglia fissato all'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP. Il bando di concorso costituisce, infine, una decisione impugnabile (§ 33 lett. b DECIAP); i documenti di concorso - in casu il relativo programma della procedura selettiva - devono esse considerati come parte integrante del bando stesso (§ 13 cpv. 3 lett. g e § 14 DECIAP; DTF 125 I 206). La competenza del Tribunale amministrativo a decidere il gravame in discussione è pertanto data (art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo di adesione al CIAP).
1.2. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP). Quanto alla legittimazione dei singoli ricorrenti, il Tribunale considera quanto segue.
2.2. Il __________ () e la __________ () non intervengono nella lite in quanto (potenziali) concorrenti: essi non sono dunque lesi dalla decisione municipale direttamente nei loro (legittimi) interessi, non essendone destinatari. In quanto associazioni, esse hanno per contro inoltrato il ricorso in difesa dei diritti dei loro soci (cosiddetto ricorso corporativo di natura "egoista"). Affinché possa essere riconosciuta a favore di questi insorgenti la legittimazione attiva è pertanto necessario che la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione competa ai loro singoli soci, che la maggioranza o molti di essi siano toccati dall'atto impugnato e che gli statuti delle rispettive associazioni affidino alle stesse la difesa degli interessi comuni (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2.; ZBl 100/1999, pag. 399 e 446; Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.a edizione, Zurigo 1998, n. 1383; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, n. 6 ad art. 43, con rinvii alla giurisprudenza pubblicata nella RDAT; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: effectivité et protection juridique, Friborgo 1997, pag. 528 seg.; Gauch/Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Friborgo 1999, cifra 25.7 e nota 292 a piè di pagina).
2.3. Al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio; la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta tuttavia al ricorrente (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2.; ZBl 100/1999, pag. 399).
3.1. La __________ non ha prodotto nessun atto volto a dimostrare che ha personalità giuridica ed agisce in difesa dell'interesse dei suoi soci conformemente a quanto esatto dalla giurisprudenza. La sua impugnativa è pertanto d'acchito irricevibile.
3.2. Il __________ ha allegato al ricorso i suoi statuti e quelli della __________ (__________), tanto a livello cantonale che nazionale. Questa documentazione non basta però, da sola, a comprovare l'adempimento dei requisiti posti dalla prassi per riconoscerle la legittimazione ricorsuale in virtù dei motivi che seguono.
3.2.1. Il __________ (__________) è un'associazione giusta gli art. 60 segg. CCS "dipendente" dalla __________, sezione Ticino (art. 1 cpv. 1 statuto __________, laddove viene altresì precisato che l'acronimo __________ è riferito, negli articoli successivi, alla sezione Ticino). Essa è attiva nel Cantone conformemente agli scopi della __________ (art. 2 cpv. 1 statuto __________). Il suo fine è di promuovere l'attività sociale del __________ e di difendere e rappresentare gli interessi dei suoi membri in materia di commesse pubbliche presso le autorità e corporazioni competenti, con facoltà di intraprendere tutte le azioni necessarie, come ricorsi o querele (art. 2 cpv. 2 e 3 statuto __________). E' membro del __________ chi è affiliato alla __________ (art. 3 cpv. 1 statuto __________); inoltre chi è affiliato ad una sezione della __________ e membro del rispettivo gruppo professionale a livello svizzero. Organi dello stesso sono l'assemblea dei soci e la commissione di coordinamento del __________ (art. 4 cpv. 1 statuto __________). L'assemblea si riunisce contestualmente all'assemblea della __________ e svolge i compiti definiti dallo statuto della __________ (art. 4 cpv. 2 statuto __________). La commissione di coordinamento è nominata dal Comitato __________ giusta l'art. 25 dello statuto __________. E' rappresentata dal suo responsabile, che siede nel Comitato __________ (art. 5 cpv. 1 statuto __________). L'attività della commissione di coordinamento in materia di acquisti pubblici e relativi atti ufficiali del __________ sono vincolati dal parere o dalla firma del Presidente __________ (art. 6 cpv. 2 statuto __________). L'attività del ________ è svolta nel rispetto dell'art. 28 dello statuto __________; è parimenti finanziata dalla __________, che integra nei suoi conti la relativa contabilità (art. 7 cpv. 1 e 2 statuto __________).
Giusta l'art. 2 cpv. 3 dello statuto della __________, sezione Ticino, può diventare socio attivo della stessa ogni persona fisica che nell'esercizio della sua professione in campo edile, tecnico e ambientale abbia raggiunto un livello universitario o equivalente conformemente al Registro degli ingegneri, architetti e dei tecnici e che dimostra di esser attiva professionalmente nel settore (art. 2 cpv. 3 Statuto __________, Sezione Ticino).
3.2.2. La commessa in rassegna riguarda la progettazione del risanamento fonico della ferrovia ed eventualmente la direzione dei lavori; la partecipazione alla procedura di selezione è stata aperta a gruppi interdisciplinari formati da architetti, ingegneri civili e specialisti in materia di acustica con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti al Registro svizzero degli ingegneri e architetti livello A o B (REG A o B) o con titolo di studio equipollente, oppure con domicilio civile o professionale negli Stati dell'Unione Europea e nel Liechtenstein, se abilitati ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio (cfr. cifra 1.3. del programma di procedura). La cerchia dei destinatari del bando è, pertanto, assai vasta. Concorrenti possono comunque essere considerati solo i datori di lavoro: chi è dipendente - od anche solo titolare di uno studio costituito sottoforma di persona giuridica - non dispone invece della necessaria legittimazione all'uopo (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.5.; ZBl 100/1999, pag. 444).
3.2.3. In concreto, dall'esame degli statuti del __________ non è dato di capire con certezza se questo agisce nel solo interesse degli architetti che sono soci della __________, sezione Ticino, come parrebbe di poter essere dedotto dall'art. 2 cpv. 2 del suo statuto - soluzione che pare anche la più logica e che giustifica l'istituzione del __________ - oppure se l'insorgente proceda a nome di tutti i soci della __________, sezione Ticino: interpretazione suggerita dalla lettura dell'art. 3 cpv. 1 del suo statuto, che attribuisce indistintamente la qualità di membro del __________ a chi è affiliato alla __________. Il quesito non merita approfondimento e soluzione. In effetti il ricorrente non ha comunque sia dimostrato, ai fini del riconoscimento in suo favore della potestà ricorsuale, che la maggioranza o molti di tra i suoi soci siano toccati dal bando in rassegna. Intanto l'insorgente non ha documentato quanti siano i suoi membri e, subordinatamente (dovesse valesse l'identità tra i membri del __________ e quelli della __________, sezione Ticino), a quali categorie essi appartengano (architettura, ingegneria e relative suddivisioni). In secondo luogo - e soprattutto - il ricorrente non ha indicato quanti, tra di essi, siano datori di lavoro nell'accezione restrittiva appena descritta, ossia potenziali concorrenti (direttamente) toccati nei loro legittimi interessi dal bando di gara e, di conseguenza, facoltizzati ad impugnarlo a titolo personale. Il __________ è pertanto venuto meno nell'onere di provare le circostanze di fatto che permettevano di fondare la sua legittimazione ricorsuale: onere al quale, oltretutto, esso doveva senz'altro essere a conoscenza nel dettaglio dopo il giudizio di questo Tribunale 16 novembre 2000 in re __________, Sezione Ticino, pubblicata in RDAT I-2001 n. 27, più volte citato, che concerneva lo stesso problema.
3.3. L'arch. , la cui potestà ricorsuale dev'essere verificata in applicazione dell'art. 43 PAmm, non ha invece dimostrato di essere iscritto al Registro A o B degli architetti, ma soprattutto di essere titolare di uno studio di architettura. Per quanto risulta al Tribunale dall'esame degli atti del registro di commercio, compulsati d'ufficio (art. 18 cpv. 1 PAmm), l'insorgente è semplicemente interessato in una società anonima (), che è stata però messa in liquidazione, frattanto terminata; la sua cancellazione non è ancora stata effettuata solo perché manca il consenso delle autorità fiscali. Al di là del fatto che non c'è identità giuridica tra ricorrente e la società predetta, è d'acchito escluso che, con tali premesse, quest'ultima possa partecipare al concorso in esame. Anche il gravame dell'arch. __________ deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 6, 7, 8, 15, 16 CIAP, 4 del decreto legislativo di adesione, § 13, 14, 33 delle direttive di esecuzione, 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio, di fr. 900.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono altresì tenuti a rifondere al comune di Paradiso fr. 1'800.-- per ripetibili in ragione di un terzo ciascuno.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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