AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.236
Data decisione, Autorità: 12.05.2023, CDT
Titolo: Tasse di circolazione: tassa di collaudo, reclamo contro decisione di tassazione già passata in giudicato, secondo collaudo dopo primo non superato, rinuncia alla procedura “conferma di riparazione”
Incarto n. 80.2022.236
Lugano 12 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 settembre 2022 contro la decisione del 17 agosto 2022 in materia di tassa di collaudo.
Fatti
A. Il 29 dicembre 2021 la RS 1 ha inviato a RI 1 la convocazione al controllo ufficiale del suo veicolo Ford Fusion 1.6 16V, previsto per il 2 febbraio 2022 alle ore 16.20. Su richiesta della detentrice del veicolo, la convocazione è stata poi anticipata alle ore 8.40 dello stesso giorno (lettera del 12 gennaio 2022).
B. Al termine del controllo ufficiale, che si è tenuto il 2 febbraio 2022 alle ore 8.40, alla detentrice del veicolo è stato rilasciato un rapporto, dal quale risulta che il collaudo non era stato superato e che l’automobile necessitava di riparazioni. Venivano indicate le manchevolezze riscontrate (luci stop, spazzole tergicristallo, indicatore di direzione, supporto inferiore motore, disco del freno). In un modulo allegato, la Sezione della circolazione spiegava che le riparazioni potevano essere eseguite solo da un garagista autorizzato, il quale avrebbe poi dovuto firmare e timbrare il rapporto stesso, unitamente alla licenza di circolazione, entro venti giorni. Per l’elaborazione della pratica sarebbe stata prelevata, al momento della riconsegna della licenza, una tassa amministrativa di fr. 20.–.
Il 6 febbraio 2022 la Sezione della circolazione ha inviato alla detentrice del veicolo una fattura di fr. 80.–, corrispondente alla tassa di collaudo, pagabile entro l’8 marzo 2022.
C. Con email del 14 febbraio 2022, RI 1 si è rivolta all’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, chiedendo di “annullare il collaudo con il metodo UPSA, con conferma di riparazione” e di fissarle “un’altra data”, preferibilmente “la prima ora di un mercoledì”.
Lo stesso giorno la Sezione della circolazione le ha inviato una convocazione al collaudo per il 1° marzo 2022.
Il 1° marzo 2022 il veicolo ha superato il collaudo.
Il 6 marzo 2022 la Sezione della circolazione ha inviato alla detentrice del veicolo una fattura di fr. 80.–, corrispondente alla tassa di collaudo, pagabile entro il 5 aprile 2022.
D. Il 24 aprile 2022 la Sezione della circolazione ha inviato a RI 1 un richiamo di pagamento relativo alla fattura del 6 marzo 2022, avvertendola che in caso di mancato pagamento entro dieci giorni con il successivo richiamo le sarebbe stata addebitata una tassa di fr. 20.–.
Il 12 giugno 2022 la Sezione della circolazione ha inviato alla detentrice del veicolo una diffida di pagamento, ponendo a suo carico una tassa di richiamo di fr. 20.– e avvertendola che il mancato pagamento avrebbe comportato il sequestro delle targhe o l’avvio di una procedura esecutiva.
Con scritto del 22 giugno 2022, RI 1 si è rivolta alla Sezione della circolazione, contestando di essere debitrice della tassa per il secondo collaudo. Quando si era rivolta all’autorità competente per chiedere l’annullamento del collaudo con il metodo “conferma di riparazione”, le sarebbe stato risposto che si sarebbe ricominciato “tutto da capo”. Infatti, la fattura del 6 febbraio 2022 le sarebbe stata stornata e ne sarebbe stata emessa una nuova, che lei avrebbe pagato “per errore”. Ricevuta la fattura del 6 marzo 2022 per la tassa del secondo collaudo, avrebbe inviato un’email il 5 maggio 2022, chiedendo “di considerare l’avvenuto pagamento dell’8 marzo 2022 della tassa di collaudo evasa”.
L’autorità amministrativa ha preso posizione con lettera del 28 luglio 2022, sostenendo che il veicolo della detentrice era stato sottoposto a due collaudi. La prima fattura era stata stornata in quanto indicava l’esito “conferma di riparazione” e per lo stesso collaudo ne era stata emessa una nuova con esito “non superato”. Le ha poi attribuito un termine di dieci giorni per chiedere una decisione formale soggetta a rimedi giuridici, contro pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.–.
Con scritto del 5 agosto 2022, RI 1 ha chiesto l’emissione della decisione formale e l’esonero dalla tassa di giustizia.
E. Con decisione del 17 agosto 2022, laRS 1 ha respinto il reclamo del 22 giugno 2022 e ha confermato la fattura per il collaudo del 1° marzo 2022 con esito “superato”. Ha sostenuto che la prima fattura di fr. 80.–, per il collaudo del 2 febbraio 2022, era stata emessa con esito “conferma di riparazione”, in quanto le avrebbe permesso “di certificare le riparazioni per il tramite di un garage autorizzato senza dover nuovamente sottoporre il veicolo ad un nuovo controllo completo”. Su sua richiesta l’esito del collaudo era stato convertito in “non superato”, con la conseguenza che la fattura precedente era stata annullata e sostituita con una nuova indicante l’esito “non superato”. In seguito al nuovo collaudo del 1° marzo 2022, superato, era poi stata emessa una nuova fattura il 6 marzo 2022.
F. Con ricorso del 12 settembre 2022 al Tribunale cantonale amministrativo, da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta nuovamente “la diffida di pagamento di CHF 80.00 della fattura nr. 2200652568 emessa il 6 marzo 2022”. A suo avviso, nella decisione impugnata l’autorità resistente non avrebbe preso posizione sulle sue censure. In particolare, quando non è stato superato il primo collaudo e le è stato consentito di seguire la procedura di “conferma della riparazione”, non sarebbe stata informata in merito alle “condizioni e termini per il cambio di metodo di collaudo”.
Con istanza dello stesso giorno, la ricorrente chiede il “gratuito patrocinio (art. 117 CPC)”, non avendo né redditi né patrimonio ed essendo al beneficio di una prestazione assistenzale.
Diritto
Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (art. 9a cpv. 2 LIC).
Il ricorso del 12 settembre 2022 contro la decisione su reclamo del 17 agosto 2022 della Sezione della circolazione è pertanto ricevibile in ordine.
Con il suo reclamo del 22 giugno 2022 alla Sezione della circolazione, la detentrice del veicolo chiedeva “lo storno della fattura nr. 2200494618 del 14 febbraio 2022, erroneamente emessa, la restituzione degli CHF 80.00 al fine di effettuare il pagamento con la corretta fattura nr. 2200652568 del 6 marzo 2022”.
2.2.
Ora, la decisione del 12 giugno 2022, contro la quale si indirizzava il reclamo, era tuttavia una semplice diffida di pagamento. Nell’indicazione dei rimedi giuridici, contenuta nella stessa decisione, veniva indicato che contro la stessa era “dato reclamo alla Sezione della circolazione entro il termine di 30 giorni dall’intimazione”, precisando altresì “limitatamente alla tassa di richiamo”.
La decisione, con cui la detentrice del veicolo era stata obbligata a pagare la tassa per il collaudo del 1° marzo 2022, le era stata notificata il 6 marzo 2022 e vi era indicato che la stessa era impugnabile con “reclamo alla Sezione della circolazione entro il termine di 30 giorni dall’intimazione”.
È evidente che il 22 giugno 2022, quando l’insorgente ha inoltrato il suo reclamo alla Sezione della circolazione, la decisione del 6 marzo 2022, con cui era stata obbligata a pagare la controversa tassa di collaudo, era da tempo passata in giudicato.
Con il reclamo del 22 giugno 2022, come peraltro espressamente sottolineato nell’indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella stessa decisione, la debitrice della tassa poteva ancora contestare solo la diffida di pagamento e la legittimità della relativa tassa di fr. 20.–.
2.3.
Ne consegue che la Sezione della circolazione non avrebbe dovuto entrare nel merito del reclamo della ricorrente, nella misura in cui lo stesso concerneva la tassa di collaudo di fr. 80.–, posta a suo carico con la decisione del 6 marzo 2022. L’autorità resistente si sarebbe per contro dovuta limitare a dichiarare irricevibile il reclamo, in quanto (ampiamente) tardivo.
D’altra parte, l’insorgente non potrebbe neppure negare di aver ricevuto la decisione del 6 marzo 2022, avendone allegata una copia al reclamo del 22 giugno 2022.
Indipendentemente dalla questione della tempestività del reclamo, le censure sollevate dalla ricorrente devono essere respinte anche nel merito.
3.2.
Secondo l’art. 13 cpv. 3 della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
Per l’art. 13 cpv. 4 LCStr, il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli.
L’art. 33 cpv. 1 dell’Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) dispone che i veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 dello stesso articolo siano sottoposti periodicamente all’esame successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori all’esame successivo.
In base all’art. 33 cpv. 2 lett. c OETV, le automobili leggere e pesanti vengono sottoposte a esame ufficiale la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni.
3.3.
In caso di esame tecnico (collaudo) non superato con difetti ritenuti non eccessivi, l’esperto della Sezione della circolazione consegna al detentore il modulo conferma di riparazione. Il modulo è composto di due pagine: sul fronte figura il rapporto di collaudo con i difetti da riparare, sul retro la conferma di riparazione da far compilare al garage. Il detentore deve recarsi presso un garage autorizzato, presentare il citato modulo e richiedere che siano eseguite le riparazioni. Seguendo questa semplice procedura, eviterà di ripresentarsi a Camorino o a Rivera per sostenere un nuovo collaudo. A riparazione ultimata, il detentore deve trasmettere alla Sezione della circolazione il modulo firmato e timbrato dal garagista autorizzato con gli allegati. Dopo l’inoltro della richiesta sarà inviata al richiedente la nuova licenza di circolazione (informazioni pubblicate sulla homepage della Sezione della circolazione: https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/collaudi/conferme-di-riparazione; sito consultato il 13.4.2023).
Il detentore può rinunciare alla conferma di riparazione e sottoporre il veicolo a un nuovo collaudo, trasmettendo una richiesta per posta o email alla Sezione della circolazione. In tal caso il veicolo verrà ricontrollato completamente e sarà fatturata un’altra volta l’intera tassa del collaudo (ibidem).
3.4.
L’art. 2 LIC delega al Consiglio di Stato la fissazione per regolamento delle tasse per l’emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.
Secondo l’art. 6 lett. a cifra 6 del Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 760.510), la Sezione circolazione riscuote una tassa di fr. 80.– per l’esame dei veicoli leggeri. L’art. 6 lett. a cifra 35 RIC prevede invece una tassa di fr. 20.– per la conferma di riparazione.
3.5.
Nel caso in esame, dopo il primo collaudo del 2 febbraio 2022, alla ricorrente è stato rilasciato il modulo “conferma di riparazione”, con l’indicazione delle riparazioni da far eseguire. Per il primo collaudo, il 6 febbraio 2022 è stata posta a suo carico la tassa di fr. 80.–.
Dopo che la detentrice del veicolo, con email del 14 febbraio 2022, ha chiesto l’annullamento della procedura di conferma di riparazione e la convocazione a un nuovo collaudo, è stata convocata ad un secondo collaudo, che si è svolto il 1° marzo 2022 ed è stato superato. Con decisione del 6 marzo 2022, la Sezione della circolazione ha messo a suo carico la tassa per questo secondo collaudo.
La scelta della procedura più dispendiosa, che comporta il pagamento di una seconda tassa di collaudo, è dunque riconducibile alla stessa ricorrente. Quest’ultima non spiega, nel suo ricorso, per quali motivi il secondo collaudo dovrebbe essere esentato dal pagamento della relativa tassa. Si tratta infatti di una tassa amministrativa, cioè della controprestazione per un’attività statale indotta o causata dall’obbligato stesso, attività che può essere eseguita sia su richiesta del singolo sia d’ufficio (Ponti Broggini, Tributi pubblici e contributi di miglioria [giurisprudenza 2000-2020], Lugano 2021, p. 5).
Eccezionalmente, viste le condizioni finanziarie precarie denunciate dalla ricorrente, si rinuncia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali. In tal modo, la sua istanza di gratuito patrocinio diviene priva d’oggetto.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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