AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.2021.282
Data decisione, Autorità: 16.03.2023, CDT
Titolo: Imposta di successione e donazione: donazione di gioielli, valutazione, perizia effettuata nell’ambito di un procedimento penale, inattendibilità delle perizie di parte
Incarto n. 80.2021.282
Lugano 16 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 dicembre 2021 contro la decisione del 16 dicembre 2021 in materia di imposte di donazione
Fatti
A. RI 1 è stata collaboratrice domestica e dama di compagnia della signora __________ fino al suo decesso, avvenuto ad __________ il 22 aprile 2020. La ricorrente si occupava anche della gestione della contabilità della signora __________, avendo avuto l’accesso ai conti bancari e postali della defunta. Da viva, la signora __________ aveva regalato a RI 1 alcuni gioielli, due quadri ed altri beni mobili (in particolare, dell’argenteria) come pure dei contanti.
Per aver beneficiato di queste liberalità da parte della defunta, la signora RI 1 è stata accusata di appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto, conseguimento fraudolento di falsa attestazione e riciclaggio di denaro da parte di __________ (istituita erede unica tramite contratto successorio del 24 maggio 1995) e __________, sorella della defunta, entrambe patrocinate dall’avv. . L’inchiesta penale si è tuttavia conclusa con un decreto d’abbandono ( del 30 marzo 2021). Il Ministero pubblico aveva tra l’altro proceduto al sequestro dei gioielli, dapprima il 4 novembre e poi il 9 novembre 2020, stimandone il valore complessivo in fr. 72'000.‑, per poi ordinarne il dissequestro il 30 marzo 2021, restituendoli tutti a RI 1. Per quanto qui d’interesse, gli oggetti sequestrati il 9 novembre 2020 erano:
§ 2 orecchini argento con due palline alle estremità,
§ 2 orecchini colore argento,
§ 1 anello colore argento,
§ 1 anello colore argento con pietra blu,
§ 1 collana con palline colore beige,
§ 1 braccialetto di colore argento a maglie,
§ 1 braccialetto di colore argento,
§ […]
§ 1 orologio da polso in metallo e argento con brillanti __________ n° serie __________
§ 1 collana in metallo colore argento con pietra verde,
§ 1 anello in metallo griglio + brillante solitario,
§ copia stima del 21.07.2020 per orologio da polso __________,
§ copia stima del 13.07.2020 per collana colore argento con pietra verde __________,
§ copia stima anello solitario __________ del 13.07.2020,
§ copia stima orecchini __________ del 13.07.2020,
§ 1 quadro […] __________,
§ 1 quadro […] __________.
(v. inc. __________, dispositivo no. 3, p. 7).
Per gli oggetti posti sotto sequestro il 4 novembre 2020 non vi è alcun documento versato agli atti.
B. a.
Una prima donazione di fr. 50'000.‑ avvenuta in due tranches tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, è stata regolarmente dichiarata dalla ricorrente e tassata dall’RS 1 il 23 luglio 2020 (v. inc. __________).
Concluso il procedimento penale poc’anzi citato, il 10 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) ha sottoposto alla ricorrente un progetto di tassazione relativo alla donazione di “contanti, gioielli, beni mobili” per un valore di fr. 193'885.‑, “in base ai dati pervenuti all’ufficio”, ovvero “in base alle informazioni, alla documentazione in possesso [de]ll’ufficio e a quanto scaturito dal […] decreto di abbandono” della PP __________ del 30 marzo 2021. Il dovuto d’imposta di donazione, in quanto la ricorrente non era parente della signora __________ e dedotta la precedente devoluzione di fr. 50'000.‑, già tassata (quota imposta precedente: fr. 10'455.‑; v. decisione di tassazione del 23.07.2020, inc. __________; agli atti), era stabilito in fr. 60'504.10.
b.
Il 29 maggio 2021, la ricorrente inviava all’RS 1 “la stima ufficiale con il reale valore di entrambi i quadri”, chiedendo una correzione del progetto di tassazione.
Al suo scritto allegava la valutazione effettuata dalla Casa d’aste __________ AG di __________ in merito ai due quadri che le aveva donato la signora __________. Per quanto attiene al dipinto di __________, il quadro si era rivelato un falso il cui valore massimo poteva essere di fr. 100.‑, mentre la seconda opera d’arte dipinta da __________ era stata stimata a fr. 200.‑ e la sua autenticità non era garantita (v. valutazione del 28 maggio 2021 di __________; agli atti).
c.
Il 13 settembre 2021, la ricorrente ‑ rappresentata dall’avv. RA 1 ‑ ribadiva all’RS 1 in merito alla valutazione del dipinto attribuito a __________ di “voler ritenere il reale valore del quadro”.
Spiegava che la ricorrente aveva richiesto la perizia a __________, che lo aveva definito un falso, mettendo l’opera fisicamente a disposizione della Casa d’aste.
Per contro, la valutazione su cui si era basato l’RS 1 era stata commissionata il 26 aprile 2021 dal rappresentante dell’erede unica a __________ che, senza vedere le opere d’arte, giungeva alla conclusione che “se sono autentiche come sembrano, è corretto definirle opere di valore” (v. email del 26.04.2021 ore 00.09 da __________, __________, a avv. __________).
d.
Il 16 settembre 2021, l’RS 1 notificava alla ricorrente un secondo progetto di tassazione, diminuendo il valore dei beni donati. A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che date le osservazioni della ricorrente e la documentazione aggiuntiva prodotta dall’avv. RA 1, il valore delle opere d’arte era “stabilito e corretto in un totale di fr. 300.‑”. Di conseguenza, “l’attivo netto delle liberalità imponibili a carico della sig. ra RI 1 ammonta[va] a fr. 161'185.‑”. Il dovuto d’imposta era stabilito in fr. 48'942.‑.
C. Il 23 settembre 2021, l’RS 1 emetteva la decisione di tassazione, confermando quanto già anticipato alla ricorrente con il progetto di tassazione del 16 settembre 2021.
D. a.
Contro la suddetta decisione, l’avv. RA 1, in nome e per conto della signora RI 1, interponeva reclamo il 6 ottobre 2021. In particolare, il rappresentante della contribuente si aggravava contro il valore accertato dei gioielli oggetto della donazione. Spiegava che, dopo averli sottoposti a perizia, “ne è risultato un valore commerciale (perizia __________) di molto inferiore al valore assicurato (stime __________)”. Chiedeva quindi che il valore venale dei gioielli fosse ridotto da fr. 72'000.‑ a fr. 21'000.‑ “con relativa rettifica/riduzione dell’imposta di donazione”. Il patrocinatore della reclamante precisava che “qualora vi fossero dubbi […] circa l’attendibilità della perizia __________, la [sua] cliente è ben disposta a fare allestire a proprie spese una perizia da uno specialista che goda della vostra fiducia. Ciò proprio perché la signora RI 1 non nutre dubbio alcuno circa il reale valore dei gioielli in parola”.
Al reclamo allegava due documenti:
Il primo, relativo alla perizia redatta dalla __________ di __________ il 29 settembre 2021 per cui i gioielli erano stati valutati “nur aufgrund der optischen Ansicht und noch ohne gemmologische Prüfung”. Si trattava di
§ Diamantring, Stein mit ca. 9 mm Durchmesser, mittlerer Kategorie – 10'000
§ Ring mit Saphir mit ca. 18 mm Durchmesser und kleinen Brillanten – Fr. 5’000
§ Set mit Ring mit Perlen und Ohrhänger mit kleinen Brillanten – Fr. 800
§ 1 Paar Ohrstecker mit Brillanten mit ca. 4 mm Durchmesser – Fr. 1’000
§ Damenarmbanduhr __________, Weissgold mit vielen kleinen Brillantsplittern – Fr. 3’000
§ Kleiner Anhänger mit Smaragd mit ca. 7 mm Länge und 3 kleinen Baguettebrillanten – Fr. 1’200
Il secondo documento, invece, era una pagina fotocopiata del rapporto d’inchiesta della Polizia giudiziaria nel quale erano menzionati gli oggetti sequestrati il 9 novembre 2020. Nelle osservazioni era scritto che “tutti i gioielli, compresi quelli del precedente sequestro del 4.11.2020, per complessivi CHF 72'000.‑ (vedi parte delle perizie __________) [erano] stati repertati […] e trasmessi presso l’Ufficio reperti di Bellinzona”. Nel rapporto erano menzionati:
§ 1 orologio da polso in metallo di colore argento con brillanti marca __________ n° serie 127001 (fr. 15'000.‑, stima di __________ del 21.07.2020);
§ 1 collana in metallo di colore argento con pietra di colore verde (fr. 18'000.‑, stima di __________ del 13.07.2020);
§ 1 anello solitario in metallo di colore argento con brillante (fr. 27’00.‑ [sic!]; stima di __________ del 13.07.2020);
§ copia stima del 13.07.2020 rilasciata dalla gioielleria __________ per 1 anello con pietra blu (fr. 7'000.‑);
§ copia stima del 13.07.2020 rilasciata dalla gioielleria __________ per degli orecchini (fr. 5'000.‑).
b.
Il 30 novembre 2021, l’avv. RA 1, postulando l’accoglimento del reclamo, inviava all’RS 1 “la perizia __________ 26 novembre 2021 esperita sui gioielli in esame” spiegando che “la valutazione ‑ a differenza della perizia __________ dell’incarto penale – era stata effettuata, come per la perizia __________, previo esame fisico dei gioielli”. Ribadiva che l’inchiesta penale doveva stabilire l’esistenza o meno di un reato penale e non il valore dei gioielli per cui “l’autorità fiscale deve prendere in considerazione il valore reale dei gioielli, come risulta dalle perizie fatte in presenza dei gioielli e non in astratto come avvenuto per la perizia prodotta dal denunciante nel procedimento penale”.
Le perizie allegate erano due:
L’una, redatta in italiano il 26 novembre 2021 e relativa ad un “__________ orologio da polso in platino 950, movimento al quarzo, quadrante bianco con cifre romani, cinturino in platino, vetro zaffiro, peso 95.6 gr./no. 127001”, il cui valore del materiale stimato era di fr. 3'500.‑.
L’altra, redatta in tedesco e senza data, concerneva quattro gioielli, ovvero: 1 paio d’orecchini pendenti in oro bianco rodiato con 2x7 brillantini, 2 perle Akoya bianche e 2 perle coltivate dei Mari del Sud bianche del valore del materiale stimato in fr. 600.‑; 1 catenina in oro bianco rodiato e oro giallo di 43 cm in maglia veneziana con uno smeraldo verde con 3 diamanti per un valore del materiale di fr. 2'500.‑; 1 anello in oro bianco rodiato con tanzanite (rovinata), 10 brillantini e 10 diamanti-navetta per un valore del materiale di ca. 1'500.‑ ed infine un anello solitario in oro bianco rodiato con un brillante per un valore del materiale di ca. 5'500.‑.
E. Il 16 dicembre 2021, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando integralmente la decisione di prima istanza. A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che
L’RS 1 ha provveduto ad imporre la liberalità in base al decreto di abbandono emesso dal Ministero Pubblico il 30 marzo 2021.
Il presente Decreto riporta la valutazione degli gioielli sulla base di una perizia di __________ richiesta dalla donataria signora RI 1.
Il Decreto di abbandono, cresciuto in giudicato, non è stato impug[n]ato dalla reclamante per tramite del suo rappresentante (avv. RA 1)
L’autorità fiscale non può di certo discostarsi da quanto valutato nella sentenza di abbandono emesso dalla Procura.
Considerato quanto precede, la notifica di tassazione precitata viene pertanto confermata.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, insorge contro la suddetta decisione.
Il rappresentante deplora che, nonostante la ricorrente abbia prodotto “una perizia redatta dopo visione dei gioielli” da parte di __________, l’RS 1 abbia comunque “stabilito il valore dei gioielli sulla scorta della valutazione in astratto prodotta con la denuncia” penale.
Lamenta che “l’autorità fiscale ha determinato il valore dei beni in base ad un decreto d’abbandono, ritenendo come acquisito tale valore solo per il fatto che la ricorrente non avrebbe impugnato il decreto d’abbandono. […] la ricorrente non poteva e non doveva impugnare il decreto d’abbandono per il semplice fatto che lo stesso la proscioglieva da ogni accusa. Il decreto si limita infatti ad abbandonare il procedimento e ad ordinare il dissequestro di tutti i beni sequestrati […] Il decreto non contiene alcun elemento, nel suo dispositivo, che potesse permettere alla ricorrente di impugnarlo. In particolare né nel dispositivo del decreto né nelle sue motivazioni figura in alcun modo una valutazione dei gioielli. Solo a pagina 2 del decreto è indicato che vi erano «vari gioielli del valore di decine di migliaia di franchi» […] Inoltre va ricordato che la valutazione agli atti del procedimento penale è stata prodotta dalla parte denunciante ed è stata eseguita in astratto, senza visionare i gioielli. L’autorità fiscale ha quindi basato la propria decisione su di un decreto che non riporta alcun valore dei gioielli”.
Ribadisce che “a fronte di questi elementi, la ricorrente ha prodotto due perizie eseguite da esperti del settore e previo esame visivo dei gioielli. Addirittura la perizia doc. 6 è stata eseguita proprio da __________, la quale ha fatto stato del valore commerciale (e non del valore assicurativo). Entrambe le perizie eseguite sui gioielli prodotte dalla ricorrente forniscono valori convergenti e credibili. Per contro non è credibile il riferimento al decreto di abbandono o ad una valutazione astratta nemmeno menzionata nel predetto decreto”.
Per l’avv. RA 1 deve quindi essere ritenuto il valore commerciale dei gioielli, ovvero fr. 13'660.‑, che – sommato agli altri attivi della donazione ‑ comporta un dovuto d’imposta pari a fr. 31'860.‑.
G. Il 9 febbraio 2022, l’PI 1 (di seguito: PI 1) ha presentato le sue osservazioni al ricorso. Del loro contenuto verrà detto in seguito per quanto necessario.
Diritto
Per l’autorità di tassazione fa stato il valore accertato durante il procedimento penale, conclusosi con un decreto d’abbandono, ovvero fr. 72'000.‑.
Per la ricorrente ‑ che ha presentato più perizie nel corso del procedimento penale e durante la procedura di tassazione ‑ i gioielli ricevuti valgono fr. 13'660.‑.
Il Cantone preleva un’imposta sulle successioni e sulle donazioni (art. 1 cpv. 1 lett. e LT).
All’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente (art. 142 cpv. 1 LT).
Per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al momento […] dell’esecuzione della liberalità (art. 157 LT).
I beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale (art. 159 cpv. 1 LT).
2.2.
Le donazioni imponibili devono essere notificate all’autorità di tassazione dal donatario e, se questi fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria (art. 219 cpv. 1 LT).
Il secondo capoverso dell’art. 219 LT prevede che alla notifica va allegata una distinta dei beni donati con l’indicazione del loro valore venale. Deve inoltre essere precisato il grado di parentela fra il donante e il donatario (art. 219 cpv. 1 e 2 LT).
Nel caso in esame, una prima donazione di contante in ragione di fr. 50'000.‑ era stata notificata dalla donataria all’autorità di tassazione. L’RS 1 aveva aperto un primo incarto nel 2020 ed aveva tassato la ricorrente con decisione del 23 luglio 2020 (v. inc. __________; agli atti).
Per quanto riguarda invece la seconda donazione, ovvero quella che considerava anche i gioielli, è stata verosimilmente notificata all’RS 1 dal Ministero pubblico (v. motivazioni progetto di tassazione del 10 maggio 2021).
Sia come sia, nel progetto di tassazione emesso dall’RS 1 il 10 maggio 2021, i beni donati contemplavano contanti, gioielli, argenteria e opere d’arte per un valore di fr. 193'885.‑ (v. inc. __________).
3.2.
Un secondo progetto di tassazione redatto dall’RS 1 il 16 settembre 2021 e allestito in seguito alle nuove informazioni ricevute dalla donataria, determinava il valore imponibile dei beni donati in fr. 161'185.‑. L’RS 1 aveva diminuito il valore delle opere d’arte da fr. 33'000.‑ a fr. 300.‑, dando seguito alla perizia della __________, prodotta dalla stessa ricorrente. A questo stadio della procedura, il valore dei gioielli donati (fr. 72'000.‑) non è stato oggetto di discussione.
3.3.
Solo dopo la notifica della decisione di tassazione, avvenuta il 23 settembre 2021, la ricorrente è insorta contro il valore dei gioielli accertato dall’RS 1. L’autorità di tassazione ne aveva ricavato il valore (fr. 72'000.‑) dagli atti dell’inchiesta penale, nel corso della quale i summenzionati gioielli erano stati dapprima sequestrati e poi restituiti all’insorgente.
Lo stesso rappresentante della ricorrente allegava al reclamo il “Rapporto d’inchiesta polizia giudiziaria” che annotava il sequestro in data 9 novembre 2020 di alcuni gioielli, elencati nel dettaglio, e riferiva di un precedente sequestro avvenuto il 4 novembre 2020, di cui però non vi è alcun documento versato agli atti.
Nel citato Rapporto è scritto che “tutti i gioielli […] per complessivi CHF 72'000.‑ (vedi parte delle perizie __________) […] sono stati repertati (n° reperti __________ e __________) e trasmessi presso l’Ufficio reperti di Bellinzona”.
L’avv. RA 1 produceva altresì una perizia ‑ commissionata dalla ricorrente alla __________ e redatta il 29 settembre 2021 (pendente il reclamo) ‑ che stimava solo alcuni dei gioielli sequestrati. La valutazione “grezza” (Grobschätzung), senza aver sottoposto fisicamente le pietre preziose ad un gemmologo, stimava gli averi a fr. 21'000.‑. Per il rappresentante della ricorrente, il valore dei gioielli accertato dall’RS 1 avrebbe dovuto essere conseguentemente diminuito a fr. 21'000.‑ e, di riflesso, anche il dovuto d’imposta sulla donazione avrebbe dovuto essere rettificato.
Sempre a sostegno della propria tesi, il 30 novembre 2021, l’avv. RA 1 inviava altre due perizie, relative a beni dissequestrati. La prima era stata commissionata a __________ dalla ricorrente ed aveva quale oggetto un orologio da polso in platino (__________, no. di serie __________), verosimilmente stimato per la prima volta in fr. 3'500.‑ (“valore del materiale”). La seconda perizia, scritta in tedesco e senza alcuna data né indirizzo di riferimento, elencava quattro gioielli ‑ già precedentemente valutati da __________ al loro “valore assicurativo stimato” per complessivi fr. 57'000.‑ – da considerarsi ora al loro “valore del materiale”, pari a fr. 10'000.‑.
3.4.
Nell’atto di ricorso, l’insorgente, sempre per il tramite del suo rappresentante, modifica nuovamente la sua versione e postula il riconoscimento del valore commerciale dei gioielli pari a fr. 13'660.‑, facendo riferimento alle ultime due perizie di __________ poc’anzi menzionate (v. ric., n. 6, p. 5 [fr. 13'660.‑] e doc. 6 [somma totale: fr. 13'600.‑]).
A questo proposito, si osserva che i gioielli elencati nell’atto di ricorso sono “solo” un orologio da polso in metallo, un paio d’orecchini, una collana in metallo, un anello e un anello solitario (v. ric., n. 1, p. 2).
Dall’esame degli atti a disposizione dell’autorità giudicante, emerge invece che i gioielli ricevuti in donazione sono (almeno) quattordici, tra cui i due orologi.
Nell’ambito dell’imposizione delle successioni e delle donazioni, per quanto attiene alla procedura di tassazione ed ai rimedi giuridici, in mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 217 LT, con preciso riferimento agli articoli 195-208 LT). Di principio, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta (art. 196 LT) e il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione esatta e completa (art. 200 cpv. 1 LT).
4.2.
Ora, i giustificativi apportati dall’insorgente nel corso della procedura di tassazione non comprovano che i gioielli valessero commercialmente fr. 13'660.‑, come asserito dall’avv. RA 1 nel ricorso.
Per diversi motivi.
4.2.1.
Né le tre perizie __________ né quella della __________, prodotte dalla stessa ricorrente rispettivamente nel corso del procedimento penale e durante la procedura di tassazione, contemplano tutti i gioielli ricevuti (alcuni gioielli sono stati stimati ben tre volte, altri due ed altri ancora mai).
Come già anticipato, i gioielli donati alla ricorrente sembrerebbero essere quattordici, ma solo nove di questi sono stati effettivamente stimati dalla gioielleria __________ e/o dalla Casa d’aste __________.
4.2.2.
Dei succitati nove pezzi, solo alcuni (quelli rivelatisi più “costosi”) sono stati stimati tre volte ‑ dapprima da __________ (13.07.2020 e 21.07.2020), poi da __________ (29.09.2021) e poi ancora da __________ (26.11.2021), applicando metodologie diverse, non comparabili, al solo fine di diminuirne il valore.
Un esempio su tutti, l’anello “__________” in oro bianco con brillante. Per __________, prima che la procedura di tassazione avesse inizio, il “valore assicurato stimato” era di fr. 27'000.‑; dopo la decisione di tassazione, __________ valutava lo stesso anello fr. 10'000.‑; mentre per __________ il “valore del materiale” era di fr. 5'500.‑. Lo stesso dicasi per una collana in oro bianco con smeraldo e diamanti (sempre per __________, prima valutazione: fr. 18'000.‑ [“valore assicurato stimato”]; poi fr. 2'500.‑ [“valore del materiale”]).
4.2.3.
Anche per quanto riguarda i due orologi __________ e __________, come sottolineato anche dall’PI 1 nelle sue osservazioni, le perizie prodotte non sono né paragonabili né convergenti.
Se il primo, menzionato anche nel verbale di sequestro del 9 novembre 2020, è stato valutato da __________ a fr. 3'000.‑, mentre per __________ valeva ca. fr. 3'500.‑ (perizia del 26.11.2021); il secondo, l’orologio __________, è stato stimato unicamente da __________ al suo “valore di sostituzione”, ovvero fr. 15'500.‑ (perizia __________ del 21.07.2020, commissionata dalla stessa ricorrente prima dell’apertura del procedimento penale; v. doc. 2).
A questo proposito, si rileva che il valore stimato per questo orologio supera (da solo) il valore che il rappresentante della ricorrente vorrebbe fosse accertato per l’insieme di tutti i gioielli donati, orologi compresi. Infatti, nella richiesta formulata in sede di ricorso, ovvero di ritenere “un valore commerciale della donazione dei gioielli di CHF 13'660.‑”, l’avv. RA 1 sembrerebbe essersi “dimenticato” di aggiungere a quanto stimato da __________ sia il valore dell’orologio __________ (fr. 15'500.‑) sia dei 3 gioielli valutati unicamente dalla Casa d’aste __________ per un valore complessivo di fr. 6'800.‑ (1 anello con zaffiro 18 mm e piccoli brillanti, 1 set composto da anello con perle e orecchini con piccoli brillanti, 2 orecchini con brillanti 4 mm).
4.3.
Tranne che per i due orologi, le numerose perizie presentate dalla ricorrente non permettono di stabilire con esattezza il valore commerciale dei gioielli donati (art. 159 cpv. 1 LT). Ne è possibile risalire alla reale entità della liberalità.
La perizia __________ contempla solo alcuni dei gioielli e manca di una vera e propria valutazione gemmologica (effettuata solo in base ad una fotografia). Le perizie __________, anch’esse limitate ad alcuni gioielli, sembrerebbero avere il solo scopo di diminuire il valore dei beni, oggetto delle perizie già prodotte dalla ricorrente in sede penale. Inoltre, dall’esame degli atti sembrerebbero emergere anche altri gioielli, mai fatti periziare dall’insorgente.
I mezzi di prova offerti dalla signora RI 1 appaiono dunque lacunosi, funzionali alla sua causa e volutamente confusi, inidonei ad accertare un fatto rilevante per la tassazione come il valore dei beni oggetto della donazione.
Da parte sua, l’RS 1 ha invece determinato il valore dei gioielli ricevuti dalla donataria sulla base di quanto stimato dall’autorità penale, che aveva sequestrato e repertoriato quasi tutti i gioielli menzionati nella documentazione a disposizione dell’autorità giudicante. L’autorità di tassazione si è mantenuta ferma nella propria posizione, anche se, come emerge dagli atti, verosimilmente prudenziale. Infatti, nella determinazione degli attivi della donazione, anche l’RS 1 sembrerebbe aver considerato (unicamente) sei gioielli (vedi nota manoscritta con sommatoria valore). Ciò nonostante, il valore di fr. 72'000.‑, cui si è riferita l’autorità di tassazione, appurato in sede penale anche sulla base delle perizie prodotte dalla stessa ricorrente, concerne l’insieme dei gioielli sequestrati e poi dissequestrati e ridati alla ricorrente (10 pezzi).
5.2.
Valore cui giunge, suo malgrado, anche la ricorrente. Infatti, la prima perizia __________, commissionata – è bene ricordarlo – dalla stessa ricorrente prima che iniziasse il procedimento penale (la denuncia contro ignoti è stata esposta il 28 settembre 2020, mentre le prime due perizie Bucherer sono rispettivamente del 13 e del 21 luglio 2020), si riferiva a 4 gioielli ed era stata allestita in base al loro “valore assicurato stimato” (fr. 57'000.‑). Se a questo valore si aggiunge il valore “di sostituzione” dell’orologio __________, si raggiunge un valore complessivo dei beni pari a fr. 72'500.‑, valore non dissimile da quello ritenuto dall’RS 1.
Con la successiva perizia __________ del 26 novembre 2021, susseguente la decisione di tassazione e redatta sulla base del “valore del materiale” degli stessi 4 gioielli (fr. 10'100.‑), ed aggiungendo il valore dell’altro orologio (____________________, stimato al “valore attuale” di fr. 3'500.‑), la ricorrente giunge invece al valore dei gioielli che rivendica in sede di ricorso, ovvero fr. 13'600.‑.
Tutto ciò appare perlomeno poco coerente e in contrasto con il principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che ne discende.
In queste circostanze, l’operato dell’autorità di tassazione merita pertanto di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.
Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Alla parte ricorrente non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’articolo 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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