AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.291
Data decisione, Autorità: 06.03.2023, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro dell’elenco titoli, diffida con termine, dubbi sulla data dell’invio, annullamento sanzione
Incarto n. 80.2022.291
Lugano 6 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 dicembre 2022 contro la decisione del 14 dicembre 2022 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Con richiesta di documentazione del 2 giugno 2022, nell’ambito della procedura di tassazione relativa al periodo fiscale 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (UT) ha invitato RI 1, __________, a volergli inviare, entro il 23 giugno 2022, il modulo allegato (modulo 2: Elenco dei titoli e di altri collocamenti in capitale), “debitamente compilato in tutti i suoi dettagli”.
Non avendo il contribuente dato seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione, quest’ultima, con diffida del 7 settembre 2022, gli ha assegnato un ulteriore termine fino al 27 settembre 2022 per procedere, avvertendolo altresì che, in caso di inosservanza, avrebbe proceduto con l’applicazione delle penalità previste dalla legge e con la tassazione d’ufficio.
B. Il ricorrente ha inviato all’autorità fiscale una comunicazione datata 13 settembre 2022 e sottoscritta, nonché il Modulo 2 – Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitale, anch’esso compilato e sottoscritto, ma datato 13 ottobre 2022. Nel suo scritto, ha anche attirato l’attenzione su un cambiamento relativo al suo recapito postale.
C. Con decisione del 12 dicembre 2022, l’UT ha inflitto al contribuente una multa disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali, argomentando che non era stato osservato l’invito a trasmettere la documentazione richiestagli con la lettera del 7 settembre 2022.
D. Con reclamo del 13 dicembre 2022, il contribuente ha contestato la multa disciplinare inflittagli, sostenendo di aver inviato “la documentazione richiesta, con lo scritto del 7 settembre u.s., … un paio di giorni dopo” e di averla già spedita “in precedenza… in una prima fase”.
Con decisione del 14 dicembre 2022, l’UT ha respinto il reclamo. Richiamate le precedenti comunicazioni rimaste inevase, l’autorità fiscale ha ritenuto adempiuti i requisiti per infliggere una multa per violazione di obblighi procedurali. Essa ha infatti rilevato l’inosservanza del termine fissato al 27 settembre 2021 per il rispetto degli obblighi fiscali procedurali, osservando che “presso i nostri uffici sono arrivate separatamente una lettera datata 13.10.2022 e un elenco titoli incompleto firmato nella medesima data, quindi in ritardo rispetto ai termini richiesti”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della multa disciplinare, ribadendo sostanzialmente quanto affermato in sede di reclamo, ossia di aver provveduto all’invio della documentazione richiesta nel rispetto del termine impartitogli con diffida del 7 settembre 2022. Chiede poi che venga effettuata la tassazione per l’anno 2021 e che sia aperta, se reputata necessaria, “un’inchiesta amministrativa nei confronti dei funzionari responsabili”.
Diritto
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa sia di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Nel caso in esame, è controverso il fatto che il ricorrente abbia rispettato il termine per l’inoltro del documento richiestogli dall’autorità di tassazione. Mentre l’autorità fiscale sostiene che, nel termine attribuitogli con la diffida del 7 settembre 2022, il contribuente non abbia inviato il modulo 2 compilato, l’insorgente sostiene invece di averlo trasmesso all’autorità richiedente “un paio di giorni dopo” la diffida.
2.2.
Agli atti è reperibile uno scritto, datato 13 settembre 2022, nel quale il contribuente afferma di mandare in allegato quanto richiesto e di essere a disposizione per ulteriori informazioni. È poi presente il modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali), compilato, sottoscritto e datato 13.10.2022.
È immediatamente evidente che vi è un’incongruenza di date. Se la lettera e il modulo allegato sono stati inviati insieme, ciò dovrebbe essere avvenuto o il 13.9.2022 o il 13.10.2022. Si tratta di un aspetto decisivo: nel primo caso, il termine attribuitogli con la diffida (27.9.2022) sarebbe stato rispettato, nel secondo no.
Ora, agli atti non è reperibile alcuna busta, dalla quale si possa eventualmente provare a ricostruire la data di invio del modulo in questione. D’altra parte, di fronte all’incongruenza fra le due date, non risulta che l’UT si sia rivolto al contribuente, chiedendogli di comprovare che l’invio sia avvenuto il 13.9.2022 e non il 13.10.2022. Nel rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto attribuirgli la facoltà di prendere posizione in merito alla questione, decisiva, della data di invio del documento litigioso, prima di infliggergli la multa per violazione degli obblighi procedurali.
In ogni caso, la motivazione della decisione impugnata contiene un’indicazione errata. Giustifica infatti la sanzione affermando che il termine attribuito al contribuente con la diffida non è stato rispettato, in quanto “presso i nostri uffici sono arrivate separatamente una lettera datata 13.10.2022 e un elenco titoli incompleto firmato nella medesima data, quindi in ritardo rispetto ai termini richiesti”. In tal modo, si fonda sul presupposto che la lettera inviata dal contribuente sia datata 13.10.2022, mentre invece la data indicata sulla lettera è il 13.09.2022. A prescindere dalla “data indicata”, sarebbe tuttavia determinante la data dell’invio della lettera e del modulo allegato. A tale riguardo, però, l’autorità di tassazione non si esprime.
2.3.
Riassumendo, la prova della data, in cui il modulo litigioso è effettivamente stato inviato, non è stata fornita e non può neppure essere ricostruita con i documenti agli atti, non essendo reperibile in particolare la busta inviata dal contribuente. D’altra parte, la decisione impugnata contiene un’affermazione errata, su un aspetto decisivo ai fini della decisione.
Anche in considerazione della natura della contravvenzione in questione e dell’ammontare della multa, non si giustifica un rinvio degli atti per un approfondimento dei fatti e per garantire il rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente, prima di una nuova decisione.
Per economia di giudizio, la sanzione è annullata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 dicembre 2022 è riformata nel senso che è annullata la multa per violazione degli obblighi procedurali inflitta al ricorrente.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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