AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.202
Data decisione, Autorità: 20.02.2023, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, doppia imposizione intercantonale, decisione pregiudiziale di assoggettamento già passata in giudicato, ricorso al TF e istanza all’AFC
Incarto n. 80.2022.202
Lugano 20 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 agosto 2022 contro la decisione del 13 luglio 2022 in materia di recupero di imposta cantonale e comunale 2015 e 2016
Fatti
A. a.
La RI 1 SA si occupa di
consulenza commerciale e aziendale, nonché l’assistenza e la consulenza all’investimento in valori mobiliari, la prestazione di servizi di gestione patrimoniale, la consulenza e l’assistenza all’esecuzione di attività finanziarie, promozionali e pubblicitarie, nonché ogni altra attività di servizi. La società può partecipare ad altre imprese in Svizzera e all’estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con il proprio scopo e inoltre acquistare immobili nel rispetto della legislazione vigente. Essa potrà aprire succursali, sia in Svizzera sia all’estero.
(v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione: 17.01.2023).
Iscritta a Registro di commercio del Cantone Ticino dal 16 giugno 2011, la RI 1 SA trasferiva la propria sede da __________ a __________ (GR) a fare tempo dal 23 agosto 2013. Un mese dopo, il 25 settembre 2013, apriva una succursale a __________. L’allora presidente del Consiglio di amministrazione con firma individuale era la signora __________, domiciliata a __________, mentre la signora __________, domiciliata a __________, ne era membra con firma individuale.
b.
Rispettivamente il 18 gennaio 2017 e il 4 aprile 2017, la RI 1 SA presentava all’__________ (di seguito: __________) le Dichiarazioni d’imposta delle persone giuridiche 2015 e 2016, Modulo B (Succursali di società con sede in Svizzera, succursali di società con sede all’estero e assoggettamento all’IFD in un altro Cantone e aziende municipalizzate, imposta cantonale), dichiarando sia un utile netto/perdita netta secondo conto economico sia un capitale proprio alla data di chiusura del bilancio pari a fr. 0.‑. Per entrambi i periodi fiscali in parola, la documentazione contabile allegata, firmata da __________, era “in bianco”.
c.
Nel frattempo, il Canton__________ tassava la società per il periodo fiscale 2015 e procedeva al riparto con il Cantone Ticino in ragione del 20%. L’utile tassato dall’autorità __________ ammontava a fr. 286'393.‑, mentre il capitale imponibile era stato accertato in fr. 377'482.‑ (v. decisione definitiva datata 28 aprile 2017).
d.
L’11 maggio 2017, l’__________ determinava un’imposta cantonale per i periodi fiscali 2015 e 2016 pari a fr. 0.‑. A motivo, adduceva “rettifica riservata a seguito di modifica di fattori imponibili o di quote di riparto da parte del Cantone sede” (v. decisioni di tassazione IC 2015 e IC 2016). Entrambe le decisioni di tassazione crescevano incontestate in giudicato.
e.
Con decisione del 21 agosto 2017, l’__________ rivendicava l’assoggettamento illimitato dell’RI 1 SA “a decorrere dall’anno 2015 […] a seguito del mantenimento della sede effettiva in Ticino”. Anche tale decisione cresceva incontestata in giudicato.
B. a.
Il 10 ottobre 2017, l’RS 1 (di seguito: RS 1) intimava alla RI 1 SA, “succ. di __________, Via __________, ”, le “notifiche di apertura” di una procedura di recupero d’imposta cantonale, comunale e federale e di una procedura per sottrazione (multa) d’imposta cantonale, comunale e federale per gli anni 2015 e 2016, “richiama[ndo] la decisione di assoggettamento fiscale del 21 agosto 2017 intimata dall’”, invitandola a prendere posizione nei trenta giorni successivi la notifica.
b.
La RI 1 SA, per mano di __________, presentava le sue osservazioni il 13 novembre 2017, comunicando che aveva “già pagato le imposte per gli anni 2015 e 2016 nel Canton __________” e invitava l’RS 1 a “voler contattare l’Amministrazione imposte del Canton __________ […] al fine di poter procedere con una ripartizione delle imposte pagate al Canton __________ iter Cantonale per gli anni summenzionati fra il Canton Ticino e il Canton __________ (iter Cantonale). Una volta raggiunto l’accordo, vi chiediamo gentilmente di volerci comunicare la decisione”.
C. Il 28 luglio 2021, l’RS 1 emanava la decisione di tassazione recupero d’imposta per l’IC 2015 e 2016, per l’ICom (Paradiso) 2015 e 2016 e per l’IFD 2015 per un totale di fr. 75'496.40, interessi compresi, sostenendo che “da accertamenti effettuati dall’__________ […] è emerso che la contribuente ha omesso di dichiarare gli utili e il capitale relativi agli anni 2015 e 2016” e che ‑ allegati alle DI 2015 e 2016 ‑ la società aveva prodotto “i conti annuali senza alcun movimento contabile (risultato d’esercizio “0” e capitale “0”)”. Diversamente, nel Canton__________, per il periodo fiscale 2015 la contribuente era stata tassata su un utile pari a fr. 296'393.‑ e un capitale di fr. 377'482.‑, attribuiti in ragione del 20% al Canton Ticino (decisione di tassazione __________: 28.04.2017). Per il periodo fiscale 2016, invece, l’autorità di tassazione __________ accertava una perdita di fr. 61'445.‑ e un capitale imponibile pari a fr. 316'037.‑, attribuendo entrambi i fattori “integralmente al Canton Ticino” (v. riparto intercomunale del capitale per 31.12.2016 e dell’utile 01.01.2016-31.12.2016 datati 14 marzo 2019).
L’RS 1 riassumeva così gli elementi del recupero d’imposta:
2015
2016
Utile
Capitale
Utile
Capitale
296’393
377’482
316’037
D. Contro tale decisione, la RI 1 SA presentava reclamo il 21 agosto 2021. Sosteneva di aver pagato “le tasse per gli anni […] 2015 e 2016” “al Canton __________, secondo i bilanci depositati” e di non capire perché avrebbe dovuto “pagare le tasse due volte”, aggiungendo che “se vi è una ripartizione intercantonale da fare, dovete voi direttamente parlare con l’ufficio di tassazione del Canton __________ per fare un aggiustamento in tal senso”.
E. L’RS 1 respingeva il reclamo riprendendo le motivazioni già addotte nella decisione di tassazione (v. decisione dopo reclamo datata 13 luglio 2022).
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 SA si aggrava contro la decisione dell’RS 1, affermando che “nel 2017 il Canton Ticino ha richiesto che la società fosse tassata nel Canton Ticino ma la richiesta è stata respinta dalla società perché già tassati nel Cantone __________ e quindi avrebbero dovuto procedere al riparto”.
G. a.
Nelle sue osservazioni, presentate il 12 settembre 2022, l’PI 1 (di seguito: PI 1) evidenziava che nel suo gravame la ricorrente lamenta la doppia imposizione ma non contesta i calcoli relativi alla procedura di recupero d’imposta, confermati nella decisione impugnata. Sottolineava altresì che la decisione di assoggettamento del 21 agosto 2017 non era stata impugnata malgrado la decisione di tassazione 2015 del Canton__________ fosse stata emessa 4 mesi prima, ovvero il 28 aprile 2017.
b.
Il 28 settembre 2022, alfine di poter eventualmente presentare una replica spontanea alla presa di posizione dell’PI 1, la rappresentante della ricorrente, la RA 1, chiede di poter accedere agli atti dell’__________, ciò che è avvenuto il 18 ottobre 2022. Non avendo la RI 1 SA trovato la documentazione che cercava, tramite la sua rappresentante ha deciso di non presentare alcuna replica.
Diritto
Con il suo ricorso, la RI 1 SA impugna la decisione dopo reclamo relativa al recupero dell’imposta cantonale, comunale e federale sugli utili e il capitale per gli anni 2015 e 2016, lamentando di aver già “regolarmente pagato le tasse su utili e capitale” nel Canton__________ e aggravandosi contro la doppia imposizione che si è generata. Non contesta l’assoggettamento in quanto tale alle imposte cantonali né il calcolo risultante dalle decisioni di ricupero dell’imposta.
2.1.
Per quanto riguarda l’assoggettamento alle imposte cantonali, non è stato deciso con la decisione impugnata.
2.2.
Sebbene le leggi che disciplinano le imposte dirette non prevedano l’adozione di decisioni di accertamento, con la sola eccezione di eventuali contestazioni sulla ritenuta d’imposta alla fonte (art. 137 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 49 cpv. 2 LAID), tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, decisioni di accertamento possono essere ammesse anche solo per definire l’assoggettamento fiscale soggettivo e, in base all’art. 108 LIFD, quando è controverso o incerto il luogo della tassazione. In tal caso, si tratta infatti di evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito alla verifica dell’inadempimento del presupposto per l’imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura (DTF 126 II 514; ASA 65 p. 477; RDAF 1998 I 532).
Una volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione (del periodo fiscale in questione), possa ritornare in ogni momento liberamente su quanto già statuito (cfr. ad esempio DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza citata; Paschoud/De Vries Reilingh, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art. 3 LIFD, p. 101).
2.3.
Tornando al caso in disamina, ritenendo adempiuti i presupposti per l’assoggettamento della ricorrente alle imposte cantonali per appartenenza personale (art. 60 LT), l’autorità fiscale ticinese era legittimata ad adottare una decisione in materia di assoggettamento all’imposta cantonale. Essendo quest’ultima cresciuta in giudicato, l’assoggettamento non potrebbe più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di tassazione o, come nella fattispecie, di recupero d’imposta.
In ogni caso, la RI 1 SA non ha mai contestato la decisione pregiudiziale di assoggettamento emessa il 21 agosto 2017, sulla quale l’RS 1 ha fondato le proprie decisioni, calcolando gli elementi imponibili in funzione di quanto accertato dal Canton __________.
L’insorgente non contesta neppure il calcolo del recupero d’imposta, peraltro definito sulla base degli elementi di utile e di capitale che la ricorrente stessa ha fornito al Canton __________, bensì, come evidenziato anche dall’PI 1 nelle sue osservazioni, censura unicamente la doppia imposizione che si è generata, anche a motivo della mancata impugnazione della decisione pregiudiziale di assoggettamento.
3.2.
Secondo l’art. 236 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.
Il secondo capoverso prevede che il ricupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.
Di medesimo tenore l’art. 151 LIFD.
Nell’ambito della procedura di recupero d’imposta, sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso (art. 238 cpv. 3 LT; art. 153 cpv. 3 LIFD).
Nel contesto del ricupero di imposta vige il principio secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. per esempio DTF 133 II 153 consid. 4.3.; 121 II 257).
3.3.
Nel caso in disamina, all’autorità di tassazione del Cantone Ticino la ricorrente aveva presentato le DI 2015 e 2016 relative alla succursale di __________ (Modulo B), senza presentare alcun dato contabile (“i conti annuali senza alcun movimento contabile [risultato d’esercizio “0” e capitale “0”]”).
Per entrambi i periodi fiscali litigiosi, la società è stata imposta sulla base di un utile e un capitale imponibili pari a zero franchi. Nel contempo, per il periodo fiscale 2015, il Canton__________, a quel momento Cantone di sede della società, imponeva un utile netto di fr. 296’393.‑ e un capitale di fr. 377'400.‑ ‑ sulla base degli elementi forniti dalla ricorrente ‑ e procedeva ad un riparto del 20% a favore del Cantone Ticino.
Accortosi dell’incongruenza tra la tassazione ticinese e quella , l’, dopo aver esperito gli accertamenti del caso, rivendicava l’assoggettamento illimitato in Ticino della ricorrente a far tempo dal 1° gennaio 2015, in quanto il trasferimento della sede nel Canton __________ si era rivelato fittizio. La decisione pregiudiziale di assoggettamento datata 21 agosto 2017 diveniva definitiva in quanto la RI 1 SA non l’aveva contestata.
Assodato che il domicilio fiscale della ricorrente era in Ticino e che le tassazioni IC 2015 e 2016 ormai cresciute in giudicato erano state indebitamente omesse (“dagli accertamenti effettuati dall’__________ è emerso che la contribuente ha omesso di dichiarare gli utili e il capitale relativi agli anni 2015 e 2016”), l’autorità di tassazione si è rivolta all’RS 1 affinché procedesse al ricupero delle imposte non incassate.
Il 10 ottobre 2017, l’RS 1 notificava l’avvio della procedura di recupero alla contribuente ai sensi degli articoli 238 cpv. 1 LT e 153 cpv. 1 LIFD, richiamando appunto la decisione pregiudiziale di assoggettamento emanata dall’__________ il 21 agosto 2017, e chiedendo alla contribuente di prendere posizione.
Per tutta risposta, la RI 1 SA invitava l’RS 1 a volersi rivolgere all’Amministrazione imposte del Canton __________ alfine di trovare un accordo di riparto tra cantoni e, “una volta raggiunto l’accordo”, di comunicarglielo.
Con decisione del 28 luglio 2021, confermata integralmente dalla decisione impugnata, e sulla base dei dati accertati dall’autorità cantonale __________, l’RS 1 determinava l’utile/la perdita e il capitale imponibili per entrambi gli anni fiscali 2015 e 2016, stabilendo altresì l’ammontare complessivo del recupero d’imposta, pari a fr. 69'525.‑ per IC/ICom/IFD e dei relativi interessi (fr. 5'971.40 per IC/ICom/IFD).
Come ricordato, la ricorrente lamenta il fatto di essere già stata sottoposta a tassazione nel Canton __________.
4.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la decisione è limitata al periodo fiscale 2015. Per il periodo fiscale 2016, la RI 1 SA aveva registrato una perdita di fr. 61'445.‑.
A questo proposito, si ricorda che l’art. 105 cpv. 3 LIFD prevede che le autorità cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno la sede o l’amministrazione effettiva nel Cantone.
Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
L’art. 108 cpv. 2 LIFD dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e dai contribuenti.
In base alle norme applicabili, spetta ai Cantoni Ticino e __________ accordarsi sulla competenza per il prelievo dell’imposta federale diretta. In caso di mancato accordo, deciderà l’Amministrazione federale delle contribuzioni come previsto dall’art. 108 LIFD.
Non è in ogni caso data la competenza della Camera di diritto tributario per dirimere il conflitto di competenza fra i due Cantoni.
4.3.
Per quanto concerne l’imposta cantonale, il contribuente che lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un cantone. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente contesta la tassazione di quel cantone del quale ha esaurito tutte le istanze. Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).
Ne consegue che questa Corte non può fare altro che respingere il ricorso della contribuente. Spetterà poi a quest’ultima semmai di impugnare dinanzi al Tribunale federale questa decisione cantonale di ultima istanza, coinvolgendo nella procedura anche le autorità del Canton __________.
La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’200 .–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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