AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.253
Data decisione, Autorità: 24.01.2023, CDT
Titolo: Procedura: reclamo, termini, richiesta di informazioni all’autorità di tassazione, risposta con indicazione della necessità di rispettare il termine di reclamo, irricevibile
Incarti n. 80.2022.253 80.2022.254
Lugano 24 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 ottobre 2022 contro la decisione del 13 ottobre 2022 in materia di IC e IFD 2021.
Fatti
A. Con decisione del 28 aprile 2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in fr. 149'000.- per l’IC e in fr. 155'800.- per l’IFD e la una sostanza in fr. 385'000.-.
B. a.
Con scritto del 9/11.5.2022 i contribuenti si rivolgevano all’autorità fiscale sottoponendole tre domande: in primo luogo, per quanto concerne le spese di gestione e di manutenzione immobili, perché erano stati ammessi in deduzione unicamente i 2/3 del costo per la sostituzione della cucina; in secondo luogo, domandavano di poter dedurre le spese di amministrazione dei titoli in ragione del 3‰ dell’ammontare dei titoli; infine, richiedevano la trasmissione della “lista degli enti di pubblica utilità”.
b.
Con scritto 11.5.2022 l’UT rispondeva ai quesiti posti dai contribuenti, indicando, per la questione della cucina, che l’ammissione del 2/3 della spesa in deduzione dipendeva dalla Circolare n. 7, che considera 1/3 spese di miglioria. Per quanto concerne le spese di amministrazione dei titoli, veniva spiegato che sono deducibili i costi effettivamente sostenuti (con un tetto massimo pari al 3 per mille del totale dei titoli/capitali). Nella fattispecie non vi erano documenti allegati a comprova delle spese sostenute durante l’anno. Da ultimo veniva indicato il link da consultare per verificare la lista degli enti esenti. L’UT precisava comunque che non era stata presa in considerazione la tassa base versata __________, trattandosi di una tassa sociale. Si rimandava, su questo punto, alle motivazioni della decisione fiscale dell’anno precedente. In calce alla lettera, l’UT indicava espressamente quanto segue: “Colgo l’occasione per rammentarvi che, qualora voleste comunque interporre formale reclamo, lo stesso è da presentare al nostro ufficio in forma scritta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica di tassazione”.
c.
Con risposta del 17.5.2022, che consisteva in una copia fotografica dello scritto dell’UT con considerazioni dei contribuenti scritte a mano, questi ultimi chiedevano ulteriori informazioni, limitatamente alle spese di amministrazione dei titoli (“significa quindi che la deduzione è accettata e riceveremo una notifica di tassazione aggiornata?”) e alla deduzione delle liberalità (“sono stati accettati solo 170.- di deduzioni. Perché non 290.- [80 + 40 + 90 + 80]?”).
d.
Con ulteriore scritto interlocutorio del 19.5.2022, l’UT, rivolgendosi nuovamente ai coniugi RI 1, ricordava loro i termini per interporre formalmente reclamo aggiungendo: “Per quanto riguarda le spese di amministrazione titoli, all’eventuale lettera di reclamo vanno allegati i giustificativi delle spese effettivamente sostenute (visto che gli stessi non sono stati forniti in prima istanza). Mentre per le liberalità, non sono state prese in considerazione la tassa base del __________, come pure i due versamenti alle associazioni per diabetici, in quanto non trovate nella lista degli enti esenti a nostra disposizione”. In calce allo scritto veniva ribadito “Qualora decideste di reclamare, vi invito ad allegare alla lettera anche le comprove rilasciate da tali enti, comprovanti la deducibilità (magari riconosciuta da altri cantoni)”.
e.
Con lettera 21/24.9.2022, i contribuenti si rivolgevano all’UT e, segnalando la corrispondenza intercorsa a seguito della notifica di tassazione, indicavano di essere ancora in attesa della notifica di tassazione su reclamo, indicando di non aver ricevuto risposta alla loro ultima comunicazione del 16.5.2022.
Per quanto riguardava le spese per l’amministrazione dei titoli, i contribuenti indicavano che già con l’inoltro della dichiarazione d’imposta, al Modulo 2, era stato trasmesso l’estratto fiscale della __________. Con la lettera del 9.5.2022 era stata ulteriormente documentata la postulata deduzione. Infine per quanto riguardava le liberalità ad enti di pubblica utilità, i coniugi __________ e __________ indicavano di non comprendere quali versamenti fossero stati accettati in deduzione.
f.
Il 3.10.2022, tramite invio APlus, l’UT comunicava che il reclamo del 21/24.9.2022 non rispettava i requisiti formali poiché tardivo. Motivo per il quale gli insorgenti venivano invitati a giustificare e a documentare compiutamente i motivi del ritardo.
g.
Con risposta 10/11.10.2022, i reclamanti indicavano di essersi aggravati contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021 già il 9.5.2022, motivo per il quale il gravame era tempestivo.
C. Con decisione del 13.10.2022, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo del 21/24.9.2022, presentato dai contribuenti contro la notifica di tassazione IC/IFD 2021, poiché tardivo. Gli insorgenti non avevano dal canto loro né documentato né comprovato i motivi del ritardo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e __________ contestano la tardività del reclamo. Spiegano di essersi tempestivamente aggravati contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 28.4.2022 il 9.5.2022. Indicano che, con il fisco si era susseguito uno scambio di corrispondenza che non aveva permesso loro di “comprendere la decisione di tassazione”. Nel ricorso dichiarano di aver “semplicemente chiesto spiegazioni, senza ottenere chiara risposta (…)” in merito alle spese per amministrazione titoli di “__________”, come pure in relazione alla questione quali liberalità a enti di pubblica utilità fossero o meno state accettate.
E. Con osservazioni 27/28.10.2022, l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata. Nella lettera del 9.5.2022, i ricorrenti non avrebbero mai espresso la loro volontà di reclamare, ponendo delle semplici questioni su tre punti della decisione di tassazione. L’11.5.2022, l’UT aveva inviato una lettera di risposta sui singoli punti, facendo presente l’esigenza della presentazione di un reclamo formale. Dopo aver ricevuto una risposta da parte dei contribuenti, con ulteriore scritto del 19 maggio 2022 “(…) è stato spiegato nuovamente che avrebbero dovuto inoltrare tempestivo reclamo”. Non sono più seguite comunicazioni, sino alla lettera del 21/24.9.2022. L’autorità fiscale conclude ribadendo che i contribuenti non avevano presentato formalmente reclamo.
I contribuenti, ai quali le osservazioni sono state trasmesse, non hanno replicato.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 21/24.9.2022. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito delle censure che concernono la tassazione dei ricorrenti.
Gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD prevedono che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Tali disposizioni non esigono tuttavia che il reclamo sia motivato (fatta eccezione per quello presentato contro una tassazione d’ufficio, cfr. artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Nel gravame, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro ed incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. a titolo di esempio sentenza della CDT n. 80.2020.220 del 17 maggio 2021 consid. 2.2.2. con riferimenti ivi citati; inoltre la sentenza del TF 2C_393/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 3.1; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 2220 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
2.2.
A seguito della decisione di tassazione del 28.4.2022, i contribuenti si erano rivolti, con scritto del 9.5.2022 all’Ufficio di tassazione, chiedendo puntualizzazioni sull’ammontare di alcune deduzioni, quali le spese di gestione e di manutenzione dell’immobile, di amministrazione dei titoli e le liberalità agli enti di pubblica utilità. Con risposta dell’11.5.2022 il fisco prendeva posizione in relazione alle richieste di spiegazioni e, in calce, li avvertiva espressamente che, nel caso in cui essi avessero voluto comunque presentare formale reclamo, lo stesso era da interporre nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione. Il 16.5.2022, i coniugi __________ e __________ si rivolgevano nuovamente all’UT, chiedendo ulteriori informazioni in merito alle spese per amministrazione dei titoli e all’ammontare delle liberalità riconosciuto in deduzione.
Con risposta del 19.5.2022, oltre a prendere posizione relativamente alle richieste, il fisco rimarcava nuovamente che, qualora i contribuenti avessero voluto presentare reclamo, avrebbero dovuto presentare determinati documenti giustificativi.
2.3.
2.3.1.
Con scritto del 21/24.9.2022, i contribuenti, indicando di essere ancora in attesa della notifica di tassazione su reclamo, hanno reso nota la loro intenzione, anche se per atti concludenti, di voler impugnare la decisione di tassazione IC/IFD 2021.
Tuttavia, l’impugnativa è stata giudicata irricevibile, da parte dell’autorità fiscale, poiché tardiva, siccome presentata posteriormente al termine di 30 giorni dalla notifica di tassazione del 28.4.2022.
Invitati a giustificare il ritardo, rispettivamente a presentare una richiesta di restituzione dei termini, i contribuenti, hanno sostenuto di aver inoltrato tempestivamente reclamo già il 9.5.2022, senza addurre alcuno dei motivi previsti dagli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD (la restituzione dei termini è infatti data quando è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante).
2.3.2.
Ora, come giustamente rilevato da parte dell’autorità di tassazione, i contribuenti, nei loro scritti del 9.5.2022 e del 16.5.2022, non hanno mai manifestato in modo chiaro ed incondizionato la loro volontà di impugnare la decisione di tassazione IC/IFD 2021. Al contrario, si sono limitati a chiedere spiegazioni in merito ad alcune deduzioni non riconosciute e a sollecitare l’invio dell’elenco degli enti esenti. Da parte sua, a più riprese, l’UT ha fatto loro presente che, per contestare formalmente la decisione di tassazione, avrebbero dovuto presentare reclamo.
Motivo per il quale, è legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha ritenuto che gli scritti del 9.5.2022 e del 16.5.2022 non fossero dei gravami e che, di conseguenza, la missiva del 21/24.9.2022, considerata quale reclamo, fosse irricevibile poiché intempestiva, non essendo peraltro dato alcun motivo di restituzione dei termini.
La decisione impugnata merita pertanto piena tutela.
A titolo abbondanziale, si rileva che in ogni caso il reclamo, qualora fosse stato tempestivo, avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito.
3.2.
In relazione alle spese di amministrazione dei titoli si rileva che questa Camera ha già avuto modo di confermare che le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo, ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.47 del 9.11.2021 consid. 1.5 e giurisprudenza citata).
3.3.
Ora, i contribuenti - come rettamente rilevato dall’autorità fiscale - non hanno presentato i giustificativi delle spese effettivamente sostenute (visto che gli stessi non erano stati presentati con la dichiarazione fiscale). Si sono limitati a produrre uno scritto supplementare della __________ che consiste in un’istruzione per calcolare i costi di gestione patrimoniale deducibili, nella quale sono elencati i Cantoni che prevedono una deduzione forfettaria. Tuttavia, la giurisprudenza di questa Camera ammette il forfait a condizione che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. In assenza del rendiconto delle spese, l’UT non era in grado di riconoscere la deduzione forfetaria.
3.4.
3.4.1.
Per quanto concerne invece le liberalità ad enti di pubblica utilità, i contribuenti avevano chiesto all’UT quali fossero state riconosciute, ritenuto che l’importo ammesso ammontava a 170.- a fronte di un esborso (tolta la quota sociale versata al ), di fr. 80.- a “”, di fr. 40.- a “__________ di fr. 90.- alla Fondazione svizzera per i paraplegici di __________, nonché fr. 80.- alla __________.
3.4.2.
Dalla disamina degli scritti (ed in particolare dalla risposta dell’UT del 19.5.2022), emerge che l’autorità fiscale ha ritenuto quali liberalità unicamente i versamenti effettuati a favore della __________ e della __________ (per un totale di fr. 170.-).
Ora, questa Camera, nella sentenza n. 80.2019.233-234 del 31.12.2019 (in RtiD I-2020 N 5t), ha indicato che non sono deducibili i versamenti operati a favore di questi due enti. In particolare, le quote sociali versate a persone giuridiche di pubblica utilità sono deducibili solo se non conferiscono alcuna pretesa al socio. Ha ritenuto infatti giustificato un trattamento differenziato delle quote sociali, versate a una persona giuridica esente dalle imposte in virtù del suo scopo pubblico o di pubblica utilità. Se il loro versamento conferisce una pretesa al socio (p. es. esonero dai costi di soccorso o versamento di un capitale in caso di para o tetraplegia), non si tratta di liberalità deducibili dal reddito imponibile. Se invece servono unicamente a finanziare l’attività di pubblica utilità dell’associazione, non si può negare la natura volontaria della prestazione del socio, sebbene l’associazione abbia una pretesa giuridica.
3.4.3.
Ora, nel caso in esame, l’UT non ha ammesso in deduzione i versamenti a favore di __________, __________, e della __________, __________, perché non rientranti fra gli enti al beneficio dell’esenzione per pubblica utilità. Ha invece riconosciuto quelli a favore della __________ e della __________, che tuttavia non sono deducibili. Ne consegue che la decisione impugnata dovrebbe tutt’al più essere modificata a svantaggio dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico dei ricorrenti.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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