AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.168
Data decisione, Autorità: 12.01.2023, CDT
Titolo: Imposta preventiva: rimborso, presupposti, mancata produzione di attestazione bancaria, importo inferiore a 200 franchi Imposta sulla sostanza: imponibile, immobile gravato da diritto di abitazione vita natural durante
Incarti n. 80.2022.168 80.2022.169
Lugano 12 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 giugno/5 luglio 2022 contro la decisione del 25 maggio 2022 in materia di IC e IFD 2020.
Fatti
A. a.
RI 1 e RI 2 presentavano la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2020 chiedendo in particolare il rimborso dell’imposta preventiva in ragione di fr. 155.‑ ed esponendo una sostanza immobiliare, costituita da più fondi, del valore di fr. 811'511.‑ (stato al 31.12.2020).
Allegavano rispettivamente il Modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali) debitamente compilato e cinque Moduli 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) per altrettanti beni. Tre di questi immobili ‑ tra cui il mappale no. __________ RFD __________ gravato sia da usufrutto sia da diritto d’abitazione ‑ appartenevano a delle comunioni ereditarie.
B. Il 30 marzo 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava ai coniugi RI 1 la decisione di tassazione IC/IFD 2020.
Rispetto alla Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2020 presentata, l’autorità di tassazione modificava il valore della sostanza immobiliare da fr. 811'511.‑ a fr. 824'212.‑, “come alle risultanze del catasto”.
Inoltre, l’autorità di tassazione respingeva parzialmente l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva, accordando ai contribuenti unicamente fr. 108.50, invece dei fr. 155.‑ richiesti (a motivo: “istanza di rimborso respinta in parte”).
Di conseguenza, il reddito imponibile IC 2020 era stato stabilito in fr. 115'300.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e, per la sola imposta cantonale sulla sostanza, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 802'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale complessivo ammontava a fr. 10'260.40 (coefficiente: 97%).
Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato fissato a fr. 106'200.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e il debito d’imposta ammontava a fr. 2'306.05.
C. Il 29 aprile 2022, RI 1 e RI 2 presentavano reclamo contro la suddetta decisione. Si aggravavano in particolare contro il parziale rimborso dell’imposta preventiva e contro l’aumento di fr. 12'701.‑ del valore della sostanza immobiliare.
D. Con decisione notificata il 25 maggio 2022, l’RS 1 confermava integralmente la sua decisione di prima istanza.
Riguardo al parziale rimborso dell’imposta preventiva, l’autorità di tassazione spiegava che:
L’importo di imposta preventiva stabilito con l’accertamento è dato dallo stralcio o modifica delle seguenti voci indicate dai contribuenti come soggette ad imposta preventiva:
__________: reddito Fr. 106.87 è rubrica B e non rubrica A
__________, il reddito rubrica A è Fr. 17.70 e non 126.56
Conto __________ il reddito di Fr. 25.65 è rubrica B e non rubrica A
I redditi __________ sono stati imposti correttamente gi[à] nella decisione di prima sede.
L’aumento del valore dei beni immobili, invece, era così giustificato:
Il dettaglio delle stime è come segue:
Fr. 250'036; __________ Fr. 515'530.‑; __________ Fr. 8'372; __________ Fr. 552 (mapp. __________); __________ Fr. 49'722 (mapp. __________).
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 lamentano nuovamente il mancato rimborso dell’imposta preventiva. A tal proposito, allegano un Elenco titoli nuovamente compilato e aggiornato conformemente alle informazioni ricevute dalla stessa autorità di tassazione. La pretesa dell’imposta preventiva ammonta ora a fr. 117.26.
I ricorrenti contestano altresì il calcolo del valore di stima dei beni di __________, spiegando che un appartamento del mappale __________ e il mappale __________ sono stati dati in usufrutto a . All’atto di ricorso allegano la relativa documentazione inviata all’, i cui importi sono stati riconosciuti agli altri membri della comunione ereditaria __________.
F. In data 14 luglio 2022, la Camera di diritto tributario invitava l’RS 1 ad esprimersi in merito al ricorso. Ad oggi, l’autorità di tassazione non ha presentato alcuna osservazione.
Diritto
I. Rimborso dell’imposta preventiva
Nel caso in disamina, nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2) allegato alla Dichiarazione d’imposta 2020, tra i beni patrimoniali, gli insorgenti dichiaravano 16 poste, per una sostanza imponibile totale pari a fr. 312'020.‑ (stato al 31.12.2020).
Quale diritto al recupero dell’imposta preventiva facevano valere il 35% del totale della Colonna A, ovvero fr. 154.75 (che riportati a pagina 1 della DI 2020, casella 999, diventavano fr. 155.‑).
Dall’ET 2020 presentato e dalla documentazione annessa, si evince che tra i beni soggetti all’imposta preventiva (reddito lordo), Colonna A, erano stati annoverati tra gli altri:
· un conto risparmio __________ il cui saldo era di fr. 120'712.11 e che nel 2020 aveva fruttato un “interesse creditore (esente da imposta preventiva)” pari a fr. 106.87;
· due fondi __________ (Fonds 2 e 3) per un prezzo di mercato complessivo pari a fr. 27'565.62, che avevano fruttato un reddito lordo pari a fr. 126.56 (imposta preventiva trattenuta: fr. 44.29);
· capitali da indivisioni “U.tass__________ 1/6” per un importo complessivo pari a fr. 29'796.‑, il cui reddito lordo era pari a fr. 25.65 (senza giustificativi);
· 11 azioni nominative __________ AG per un valore di mercato di fr. 4'536.‑, un dividendo distribuito pari a fr. 165.‑ (fr. 15.‑ x 11 azioni) e un’imposta preventiva trattenuta di fr. 57.75 (v. giustificativo fornito con il reclamo).
2.2.
L’autorità di tassazione concedeva unicamente un rimborso pari a fr. 108.50, motivando la sua decisione con la dicitura “istanza di rimborso respinta in parte”.
Tale importo è stato integralmente confermato pure nella decisione impugnata. Infatti, l’autorità preposta all’evasione del reclamo aveva ritenuto che il reddito proveniente da due investimenti a termine dell’indivisione non fosse soggetto all’imposta preventiva (“Conto u.[T]ass.__________ il reddito di Fr. 25.65 è rubrica B e non rubrica A”).
2.3.
In sede di ricorso, gli insorgenti ripresentavano il Modulo 2, annoverando il suddetto reddito lordo di fr. 106.87 tra i beni non soggetti all’imposta preventiva (reddito lordo), colonna B, come spiegato loro dall’RS 1, nella motivazione della decisione impugnata.
Il diritto al recupero dell’imposta preventiva (35% del totale della Colonna A) rivendicato dai ricorrenti si riduceva a fr. 117.26.
Nel contempo, gli insorgenti suddividevano in maniera più chiara e precisa alcuni capitali e redditi, tra cui quelli provenienti da capitali da indivisioni (partecipazione di 1/6).
Allegavano altresì un documento intitolato “Dichiarazione Imposte 2020, dati da inserire da ogni fratelli e sorella nella dichiarazione in aggiunta ai loro dati”, nel quale sono menzionati due investimenti a termine l’uno di fr. 130'000.‑ e l’altro di fr. 45'000.‑ – entrambi da suddividere tra i sei coeredi, tra cui la ricorrente – che hanno generato interessi rispettivamente per fr. 119.15 e fr. 33.75 (totale: fr. 152.90; 1/6 = fr. 25.48). Su questi redditi, i ricorrenti hanno calcolato una pretesa di rimborso dell’imposta preventiva pari a fr. 8.90 (v. allegato A), che corrisponde grossomodo alla differenza tra fr. 117.26 (richiesti) e fr. 108.50 (concessi).
Con l’atto di ricorso, gli insorgenti hanno prodotto anche due attestazioni di __________ relative ad altrettanti fondi (“Fondi self-service __________ Fonds 2 e 3”), intestati alla ricorrente (allegati B e C), che – come si evince dal Modulo 2 – non concernono i capitali da indivisioni litigiosi.
La Confederazione può riscuotere “un'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva) sul reddito di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni di assicurazioni” (v. FF 1963 1541), disciplinando l'esecuzione dell’art. 132 cpv. 2 prima frase Cost. (RS 101).
L’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi da averi di clienti (art. 4 cpv. 1 lett. d LIP). Tra gli averi di clienti sono annoverati i crediti generati da depositi presso una banca o una cassa di risparmio svizzere. Possono, ad esempio, essere averi di clienti, gli averi a risparmio, a deposito e in conto corrente, i depositi a termine, i prestiti giorno per giorno, i conti salario, i mutui di azionisti (v. Circolare AFC no. 34 “Averi di clienti” del 26 luglio 2011; v. anche Arnold, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, VSt, 2a ediz., Basilea 2012, n. 71 s. ad art. 5 LIP, p. 344 ss).
Eccezionalmente, non sono soggetti all’imposta preventiva gli interessi degli averi di clienti, se l’importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi (art. 5 cpv. 1 lett. c LIP, in vigore dal 1° gennaio 2010).
3.2.
Nella fattispecie, per quanto attiene agli investimenti operati dalla comunione ereditaria di cui fa parte la ricorrente in ragione di 1/6, non è stata prodotta alcuna attestazione bancaria a comprova del conseguimento dei redditi e della ritenuta dell’imposta preventiva. Dallo scritto presentato dai contribuenti sembrerebbe che la comunione ereditaria abbia impiegato parte della liquidità in due “investimenti a termine”, l’uno di fr. 130'000.‑ e l’altro di fr. 45'000.‑. Sempre sulla base dell’allegato A, nel corso del 2020, tali investimenti avrebbero generano degli interessi complessivi pari a fr. 152.90.
Come anticipato, i contribuenti non hanno presentato alcuna attestazione bancaria a comprova dell’imposta preventiva effettivamente trattenuta dai redditi in questione. In ogni caso, tale importo è al di sotto della soglia minima di fr. 200.‑ (art. 5 cpv. 1 lett. c LIP). Anche se la motivazione data dall’__________ non è delle più comprensibili e trasparenti (“Conto u.Fass.__________ il reddito di Fr. 25.65 è rubrica B e non rubrica A”), è verosimile che questa sia la ragione per cui l’autorità di tassazione non ha concesso il rimborso dell’imposta preventiva pari a fr. 8.76.
La decisione impugnata è dunque legittima. Pertanto, su questo aspetto, il ricorso è respinto.
II. Sostanza immobiliare
I ricorrenti lamentano altresì un aumento della sostanza immobiliare di fr. 12’701.‑ rispetto a quanto da loro dichiarato.
4.2.
L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1 LAID). Il secondo capoverso della medesima norma prevede che la sostanza gravata da usufrutto sia computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LAID).
Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 prima frase LT; v. anche art. 1 Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare; RL 215.600).
4.3.
Tornando al caso in disamina, i ricorrenti dichiarano della sostanza immobiliare per un valore pari a fr. 811'511.‑ (stato al 31.12.2020).
Dai Moduli 7, prodotti con la DI 2020, si evince che il valore della sostanza immobiliare dichiarata era cos.composta:
mapp. __________ __________ RI 1 (100%) fr. 250'035.00
mapp. __________ __________ RI 1 (100%) fr. 515'530.00
mapp. __________ __________ CE RI 1 (1/10) fr. 8'371.60
mapp. __________ __________ CE RI 1 (1/11) fr. 284.00
mapp. __________ __________ CE RI 2 (1/6) fr. 37'290.00
Per quest’ultimo immobile, dai dati estratti dal Registro Fondiario Definitivo del Comune di __________, si evince che il fondo era gravato da un usufrutto vita natural durante a favore di __________ d. __________, deceduta il 28 marzo 2004 (v. Movpop, Ufficio dello stato civile; ultima consultazione 6.12.2022) e da un diritto d’abitazione a favore sia della suddetta signora sia di __________ (1956), concesso anch’esso vita natural durante.
In più, sia dalla motivazione del reclamo, sia dall’atto di ricorso si evince che vi è un altro mappale ad __________ (mapp. __________), di cui la ricorrente è proprietaria in ragione di 1/6, anch’esso gravato da un usufrutto concesso vita natural durante a favore di __________ (v. SIFTI, mapp. __________ __________; ultima consultazione: 6.12.2022), per cui non è stato presentato alcun Modulo 7.
4.4.
L’autorità di prime cure ha modificato il valore della sostanza immobiliare dichiarata, accertando un importo totale di fr. 824'212.‑ (maggiorazione di fr. 12'701.‑) con la motivazione “valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto”.
Tale decisione è stata confermata anche in sede di reclamo, fornendo, a motivo, il “dettaglio delle stime”.
Verosimilmente, dato che l’RS 1 non ha presentato alcuna osservazione al ricorso, la differenza è da ricercare nella suddivisione del valore di stima globale del fondo no. __________ di __________ tra i 6 comproprietari. Verosimilmente perché la differenza tra il valore maggiore accertato dall’RS 1 e la divisione matematica del valore di stima (fr. 298'330.‑) del suddetto mappale tra i 6 comproprietari comporta una leggera differenza (fr. 270.‑) a sfavore dei ricorrenti.
Secondo i ricorrenti, invece, la quota parte di sostanza della ricorrente dovrebbe essere di 1/8 (fr. 37'290.‑), mentre la quota di reddito (mai contestata) è di 1/6 (fr. 2'850.‑).
Dai dati estratti dal Registro fondiario definitivo contestualmente al mappale no. __________ __________ emerge che la quota di comproprietà di RI 2 è di 1/6, che corrisponde ad un valore di stima dell’immobile pari a fr. 49'722.‑ (v. SIFTI, ultima consultazione: 5.12.2022) e che l’immobile è gravato da un diritto d’abitazione concesso vita natural durante a favore di __________.
4.5.
Sia come sia, come poc’anzi anticipato, la sostanza gravata da usufrutto deve essere computata all’usufruttuario. Il diritto d’abitazione e l’usufrutto sono trattati fiscalmente allo stesso modo e il reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell’usufruttuario (v. Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ss ad art. 13 LAID, p. 446 ss; v. anche Circolare DDC no. 1/2003 del gennaio 2003, no. 2, p. 2, valida fino al PF 2019; dal PF 2020 abrogata e in corso di aggiornamento).
Ora, poiché tale sostanza immobiliare è gravata da un diritto d’abitazione, l’RS 1 non avrebbe dovuto computare fr. 49'722.‑ in capo agli insorgenti, bensì al beneficiario del diritto d’abitazione.
Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che dalla sostanza immobiliare accertata (e dal relativo reddito) deve essere dedotta la quota parte di sostanza (e di reddito) gravata dal diritto d’abitazione a favore di __________.
4.6.
Ciò vale anche per il fondo no. __________ RFD __________, che non è stato dichiarato dai ricorrenti, il cui valore di sostanza avrebbe dovuto essere esposto nella partita fiscale di __________, usufruttuario (v. SIFTI, ultima consultazione: 6.12.2022).
Per quanto concerne invece il valore della sostanza imponibile, il ricorso è accolto. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la sostanza immobiliare dovrà essere diminuita della sostanza gravata da diritto d’abitazione e/o diritto d’usufrutto, da computare al beneficiario e non al nudo proprietario. Anche il relativo reddito deve essere computato a __________, usufruttuario.
Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei ricorrenti, soccombenti, in ragione di metà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2020 è riformata nel senso che la sostanza immobiliare deve essere diminuita della sostanza gravata dal diritto d’abitazione e/o diritto d’usufrutto a favore di __________ e del relativo reddito.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico dei ricorrenti in ragione di metà (fr. 350.‑).
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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