AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2023.51
Data decisione, Autorità: 21.06.2023, CDP
Titolo: Misure di protezione a favore del figlio
Incarto n. 9.2023.51
Lugano 21 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda le misure di protezione disposte a favore della figlia
PI 1
giudicando sul reclamo del 27 marzo 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 14 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dal matrimonio tra RE 1 e RE 2, celebrato in __________ 2009, sono nate __________ (2014) e PI 1 (2016). I coniugi vivono in Svizzera dal mese di agosto 2009 e sono stati posti a favore di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394-395 CC con decisione 2 maggio 2016 (ris. n. 73/2016). Dal 25 febbraio 2022 curatore della coppia è __________, (ris. n. 420/2022 del 23 febbraio 2022). Dal 2018 la primogenita vive stabilmente presso i nonni paterni in __________.
B. Con decisione supercautelare 28 ottobre 2022 (ris. n. 2529/2022), confermata il 15 novembre 2022 (ris. n. 2615/2022 dell’8 novembre 2022) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha privato RE 1 e RE 2 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1, collocandola presso una famiglia SOS individuata dall’UAP, designato quale ente coordinatore del progetto.
La situazione della famiglia è nota alle parti e alla scrivente autorità, che con decisione 2 febbraio 2023 (inc. no. 9.2022.179) ha confermato la suddetta risoluzione, impugnata con reclamo 24 novembre 2022, ragione per la quale viene qui evocato esclusivamente quanto necessario ai fini dell’evasione del presente procedimento. Si rammenta che le misure a favore del nucleo famigliare sono state adottate in un contesto di violenza domestica e con numerosi fattori di rischio per la minore, accertati dai competenti servizi.
C. Tramite decisione 7/13 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice di rappresentanza della minore.
D. L’Autorità di protezione ha emanato un’ulteriore decisione 14/22 febbraio 2023 con la quale ha stabilito delle misure opportune a favore di PI 1, facendo ordine ai genitori di consegnare un documento di identità della figlia e autorizzandone l’espatrio per permetterle di recarsi in vacanza all’estero (in __________) con la famiglia affidataria. L’ordine è stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP e la decisione dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Contro la suddetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 28 marzo 2023. La loro richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è stata respinta da questa Camera con decisione 12 aprile 2023.
I genitori hanno postulato l’annullamento della decisione, sostenendo che non vi sarebbe necessità per la figlia di trascorrere momenti “di svago” all’estero, ritenendo che le vacanze in __________ sarebbero contrarie al suo bisogno di stabilità, protezione e sicurezza, mentre i “rischi e pericoli” sarebbero molteplici. Essi hanno chiesto pure la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo il 4/5 aprile 2023, postulandone la reiezione, sostenendo che la famiglia affidataria rappresenta i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale e decide autonomamente sulla cura e l’educazione del minore affidato. L’Autorità di prime cure fa riferimento in particolare ad affari quotidiani e urgenti, tra i quali si annovererebbe la valutazione del soggiorno di vacanza purché la scelta della meta non rientri nelle decisioni definite di grande portata, ad esempio verso luoghi considerati a rischio. Precisando che in concreto la famiglia affidataria ha rinunciato in precedenza a recarsi all’estero con PI 1 per evitare difficoltà connesse alla mancanza di documenti, l’Autorità di protezione ha chiarito che malgrado non vi sarebbe l’obbligo di esibire un documento negli spostamenti all’interno dello spazio Schengen, ha impartito l’ordine contestato per ovviare a qualsiasi difficoltà nell’accudimento. Ha inoltre chiarito di ritenere che il possesso del documento della minore all’estero agevolerebbe la tutela della minore e quindi sarebbe nel suo interesse.
G. L’avv. CURA 1 nelle proprie osservazioni del 19 aprile 2023 ha chiesto di confermare la decisione impugnata, ritenendola nell’interesse della minore. Essa ha chiarito che malgrado il soggiorno all’estero sia già avvenuto, le misure adottate meritino conferma in quanto la problematica potrebbe riproporsi in futuro. A suo avviso la consegna del documento di identità di PI 1 alla famiglia affidataria è giustificato, mentre l’autorizzazione a svolgere una vacanza all’estero sarebbe conforme agli obiettivi dell’affidamento e non comporterebbe particolari pericoli o disagi per la bambina. Al contrario, un suo temporaneo affidamento a terze persone mentre la famiglia affidataria si reca in vacanza non sarebbe nel suo interesse. La curatrice ritiene inoltre giustificata la comminatoria ai sensi dell’art. 292 CP, in quanto potrebbe favorire una maggior collaborazione da parte dei genitori.
H. RE 1 e RE 2 hanno presentato una replica in data 12 maggio 2023. Essi ritengono che l’interesse superiore di PI 1 a recarsi all’estero non sarebbe dimostrato e che al proposito la bambina avrebbe dovuto essere sentita. Riportando un episodio in cui è stata accompagnata al Pronto Soccorso per un malessere, ritengono che l’integrità psico-fisica della bambina non sarebbe garantita all’estero come in Svizzera. Chiedono quindi che sia riconosciuto “un valore alla loro genitorialità” e che siano rispettati i loro diritti a tutela della figlia. In relazione alle osservazioni della curatrice sostengono che i documenti della minore debbano rimanere nelle loro mani, in considerazione dell’autorità parentale di cui dispongono. Concludono ritenendo che non vi sarebbero pareri specialistici che dimostrino che uno spostamento all’estero non sarebbe destabilizzante per la bambina.
I. L’Autorità di protezione con duplica 26/30 maggio 2023 ha chiesto la conferma della propria decisione. Relativamente alle preoccupazioni dei genitori in merito alla salute della figlia l’autorità di prime cure conferma che in ragione dell’autorità parentale che compete loro devono essere coinvolti dalla rete attiva. In base alle valutazioni in corso, l’autorità di protezione precisa di aver richiesto all’UAP di intervenire affinché vengano predisposte quanto prima le condizioni richieste affinché PI 1 possa far rientro al domicilio, ciò che dipenderà anche dall’adesione dei genitori.
J. La curatrice CURA 1 il 1° giugno 2023 ha riconfermato quanto già espresso nelle osservazioni e ribadito di ritenere che l’autorizzazione dell’Autorità di protezione che ha permesso a PI 1 di recarsi in vacanza sia nell’interesse della bambina. Precisa di aver parlato con lei della vacanza svolta con la famiglia affidataria e che essa si è espressa in termini positivi.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha stabilito delle misure opportune a favore di PI 1. Ha fatto ordine ai genitori di consegnare un documento di identità della figlia e autorizzarne l’espatrio per permetterle “di recarsi all’estero con la famiglia affidataria o pr dei soggiorni all’estero nell’ambito del collocamento in corso” (disp. 1). L’ordine è stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP (disp. 2), non sono state prelevate tasse di giustizia (disp.
In corso di procedura, sia l’Autorità di protezione che la curatrice della bambina hanno espresso il loro parere contrario, ritenendo dati i presupposti per una conferma della decisione impugnata, a favore del benessere della minore.
Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, MEIER, art. 307 N. 5; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, MEIER, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1681 pag. 1095).
Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).
L’Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I, MEIER, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.
Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1, CDP 1° febbraio 2022, inc. no. 9.2021.89).
Ai sensi dell’art. 300 cpv. 1 CC i terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano quindi i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.
L’estensione del potere da riconoscere ai genitori affidatari dipende da numerosi fattori, in particolare del modo di presa a carico (giornaliero, settimanale o mensile), del suo carattere temporaneo o durevole, dell’età, della salute e dello sviluppo del minore, del contesto socio-culturale e degli usi locali. Trattandosi di decisioni da prendere, si dovrà tener conto non solo della loro importanza ma anche del grado di urgenza (MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1327 pag. 1193). I genitori affidatari rappresentano i genitori per quanto concerne le cure e l’educazione quotidiana e scelgono il luogo, il modo e le persone con cui il minore trascorrerà le sue vacanze o i fine settimana, addirittura la sua scuola, per quanto si tratti di un esternato; sorvegliano le relazioni con i terzi e li rappresentano giuridicamente per gli atti ordinari della vita (DTF 128 III 9 consid. 4a, con riferimenti).
Come precedentemente indicato, l’Autorità di protezione gode di un ampio potere di apprezzamento nell’ordinare le misure che giudica opportune per la protezione del minore, impartendo anche le istruzioni che considera necessarie. Nel caso concreto, una decisione di autorizzazione dei genitori affidatari a recarsi con la bambina all’estero non sarebbe neppure indispensabile, nella misura in cui essi di fatto già rappresentano i genitori nella sua custodia e rientra quindi nei loro compiti gestire la cura quotidiana, comprensiva anche dell’organizzazione delle vacanze. Ricordando che la scelta della destinazione e delle attività da svolgere durante le vacanze è una decisione corrente i sensi dell’art. 301 cpv. 1bis n. 1 CC, la valutazione compete quindi autonomamente al genitore che ha la cura del figlio, fatta eccezione per i viaggi comportanti rischi particolari (COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 12.22, pag. 300). In ogni caso, l’ordine impartito di consegnare un documento di legittimazione della figlia alla famiglia affidataria e di autorizzarla a spostamenti all’estero appare di sicuro interesse per la bambina, anche tenuto conto della conformazione del territorio del Canton Ticino. È pure a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha impartito i suddetti ordini con la comminatoria ai sensi dell’art. 292 CP, in considerazione della mancata collaborazione dei genitori, constatata già nella precedente decisione emanata da questa Camera il 2 febbraio 2023, a cui si rinvia. Al proposito, giova osservare che le critiche sollevate nei confronti dell’Autorità di prime cure e della famiglia affidataria in merito a un mancato coinvolgimento nelle scelte importanti concernenti la figlia non trovano riscontri oggettivi, oltre a non essere oggetto della presente procedura. Non possono quindi essere condivisi gli argomenti dei reclamanti che, in modo del tutto generico, ritengono le misure adottate contrarie al bene della bambina. Non sono oggettivamente fondati i loro timori relativi ai maggiori rischi a cui sarebbe esposta la figlia all’estero, che peraltro non chiariscono in alcun modo, limitandosi ad accennare a un singolo episodio relativo al malore della bambina che ha reso necessario un controllo presso il Pronto soccorso, in Svizzera. RE 1 e RE 2 nemmeno dimostrano quale maggior pericolo o disagio concreto potrebbe subire PI 1 in caso di bisogno di cure all’estero: essa risulta infatti in buona salute e non ha particolari esigenze giustificanti la richiesta di non permetterle di lasciare la Svizzera. Di conseguenza, anche secondo questo giudice la bambina può soltanto trarre benefici dal trascorrere periodi di vacanza con la famiglia con cui vive ormai da mesi, come indicato dall’Autorità di protezione e dalla curatrice che ritengono sia a suo favore evitare di dover organizzare un suo accudimento da parte di terze persone mentre la famiglia affidataria soggiorna in un altro Paese. A giusta ragione, nessun motivo giustifica una rinuncia per quest’ultima a recarsi all’estero, indipendentemente dai motivi di tale esigenza e anche PI 1, sentita dalla curatrice, si è espressa positivamente in relazione alla vacanza trascorsa in __________ (cfr. duplica 1 giugno 2023: “ha riferito che la vacanza “è stata bella”, di aver fatto il bagno in piscina e di aver visto “tante cose” (…) ha raccontato della vacanza sorridendo ed è parsa serena”).
Contrariamente a quanto pretendono i reclamanti, la decisione emanata dall’Autorità di protezione va quindi integralmente confermata, apparendo a favore di PI 1, a tutela dei suoi interessi e conforme al diritto e alla giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Alla luce della documentazione agli atti e della evidente situazione di indigenza dei reclamanti, la domanda può essere accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 e da RE 2 è accolta.
Gli oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico dello Stato del Canton Ticino.
Non si assegnano ripetibili.
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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