AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.56
Data decisione, Autorità: 12.12.2022, CDP
Ricorso: TF 5A_98/2023
Titolo: Stralcio, tasse e spese di giustizia
Incarto n. 9.2022.56
Lugano 12 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la messa a carico di tasse e spese di giustizia per un procedimento riguardante la figlia PI 1.
giudicando sul reclamo del 20 aprile 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 15 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2009) è figlia di RE 1 e RE 2. Il Comune di __________, dove tutti sono domiciliati, ha dato seguito in data 23 novembre 2021 ad una segnalazione da parte della Scuola media di __________ che ha informato che la minore non frequentava la scuola sin dall’inizio dell’anno scolastico (30 agosto 2021) a causa dell’obbligo di indossare la mascherina quale misura di protezione in relazione con l’emergenza pandemica. Il Comune ha quindi rammentato alla famiglia l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo sancito dalla Legge della scuola, segnalando formalmente la situazione all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione).
B. Con citazione datata 30 novembre 2022, l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e RE 2, con obbligo di comparsa personale, ad un’udienza prevista il 21 dicembre 2022.
In tale occasione, i genitori hanno chiarito di ritenere pericoloso indossare la mascherina, che oltre a limitare la respirazione avrebbe impedito alla figlia di esprimersi in modo naturale. Essi hanno precisato che PI 1 ha ricevuto regolarmente il materiale scolastico ed ha potuto svolgere i suoi compiti, come pure studiare insieme ai compagni. I genitori hanno quindi chiarito che avrebbero fatto richiesta per ottenere che la figlia fosse ufficialmente dispensata dal portare la mascherina, cosicché avrebbe potuto ricominciare a frequentare le lezioni. Le parti hanno quindi concordato un termine scadente il 15 gennaio 2022 entro il quale i genitori avrebbero comunicato le modalità di richiesta di poter frequentare la scuola senza mascherina.
C. Il 23 gennaio 2022 RE 1 e RE 2 hanno dato seguito a quanto concordato in udienza, trasmettendo un certificato medico del dr. med. __________ attestante l’esigenza di esonerare PI 1 “dal portare la mascherina a scuola per motivi di salute”.
L’obbligo di indossare la mascherina per gli scolari delle scuole medie è decaduto il 17 febbraio 2022. PI 1 ha ricominciato immediatamente a frequentare la scuola.
D. Con decisione 15 marzo 2022 l’Autorità di protezione, constatando che era venuto a cadere il motivo per cui era stato avviato, ha chiuso il procedimento di protezione della minorenne (disp. 1). Ha quindi accollato tasse per fr. 100.– e spese per fr. 50.– a carico dei genitori solidalmente (disp. 2). Nei considerandi della decisione l’Autorità di primo grado ha ricordato i principi stabiliti dall’art. 307 CC riguardante le misure opportune applicabili. Evidenziando che PI 1 è rimasta assente da scuola per circa cinque mesi e mezzo, ha ritenuto quindi di dover “fermamente richiamare i genitori a prendere consapevolezza della gravità della situazione e dei rischi che la figlia ha corso con un’interruzione così prolungata della frequentazione scolastica”.
E. Contro la suddetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 20 aprile 2022. Essi contestano che gli oneri di giustizia possano essere loro addossati, ritenuto che la procedura si è conclusa senza che loro possano essere considerati soccombenti. Sostengono quindi che le tasse e spese sarebbero da porre a carico di “chi al procedimento ha dato impulso”, chiedendo pertanto di accollarli al Municipio di __________ e che esso sia tenuto a rifondere loro fr. 3'000.– a titolo di ripetibili. I reclamanti ritengono inoltre che non sarebbero dimostrati i potenziali danni provocati dall’interruzione della frequentazione scolastica e anzi il benessere di PI 1 sarebbe stato ben più minacciato dall’uso della mascherina, ragione per la quale il richiamo di prendere consapevolezza dei rischi corsi dalla figlia non sarebbe giustificato.
F. Con scritto 17 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha osservato di rimettersi al giudizio di questa Camera, precisando che la domanda di ripetibili non è stata formulata in sede di prima istanza.
G. In data 14 giugno 2022 RE 1 e RE 2 hanno presentato la loro replica, chiarendo che la procedura si è conclusa prematuramente e inaspettatamente prima della presentazione di conclusioni da parte loro, tramite le quali avrebbero formulato la richiesta di ripetibili. Hanno quindi ribadito di non essere stati condannati dalla decisione impugnata e che addirittura anche l’Autorità di protezione avrebbe riconosciuto che la mascherina può causare danni, ciò che dimostrerebbe la bontà della loro posizione e la ragionevolezza della loro richiesta. Per contro, la procedura che li ha visti coinvolti sarebbe stata avviata arbitrariamente e sarebbe stata chiusa sulla base di scelte politiche.
Con ulteriore scritto 21 giugno 2022 i genitori hanno trasmesso la pagella di PI 1, osservando che essa ha concluso l’anno scolastico con ottimi risultati, senza assenze ingiustificate ed è quindi stata promossa con successo. A loro avviso ciò dimostrerebbe che la procedura attivata dal Municipio presso l’Autorità di protezione sarebbe infondata e che non sarebbe dimostrato che la minore abbia corso un rischio nella sua formazione scolastica.
H. Il 21 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da aggiungere.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con l'emanazione della decisione impugnata l’Autorità di protezione ha concluso il procedimento a protezione di PI 1 (disp. 1), ponendo a carico dei genitori, solidalmente, gli oneri giudiziari, ovvero tasse per fr. 100.– e spese fr. 50.– (disp. 2). Contestato dai reclamanti è unicamente il secondo dispositivo, da loro considerato iniquo. In sostanza essi sostengono di non poter essere considerati soccombenti e che il procedimento sarebbe stato avviato ingiustamente su richiesta dell’autorità comunale di __________. Chiedono quindi che gli oneri siano posti a carico di quest’ultimo, oltre che sia condannato a rifondere loro fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). L'art.107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Tale modalità di ripartizione è prevista in generale nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
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Per determinare la sorte delle spese giudiziarie occorre quindi rifarsi alla regola della soccombenza in caso di desistenza o di acquiescenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase). Negli altri casi di perdita dell’oggetto litigioso, non regolate espressamente dall’art. 106, l’art. 107 cpv. 1 lit. e) apre i margini di apprezzamento del giudice, fondati sull’equità. In particolare andrà considerato in ogni caso concreto quale parte ha occasionato la causa, quale sarebbe stato l’esito della causa se la stessa non fosse divenuta priva d’oggetto, quale parte ha causato inutilmente delle spese, quale parte ha generato i motivi che hanno condotto alla perdita d’oggetto della causa. Il giudice, in questo esercizio di apprezzamento, non può limitarsi ad un solo criterio, ma deve piuttosto considerarli tutti (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 19 e 20 e rif.).
Nel caso in esame la procedura si è conclusa poiché i motivi che la giustificavano (assenza da scuola di PI 1 a causa dell’opposizione dei genitori all’obbligo di portare la mascherina) sono venuti a cadere. Non vi sono quindi ragioni per considerare un’eventuale soccombenza di una parte e la ripartizione di tasse e spese di giustizia deve rispondere ai criteri sopracitati.
4.1. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101). L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC).
L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (CR CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
4.2. Ai sensi dell’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. Giusta l’art. 302 CC i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale; essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni; a tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù. L’art. 6 della Legge della scuola (LSc del 1° febbraio 1990; RL 400.100) dispone che tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola (cpv. 1). Su richiesta motivata e su riserva degli art. 58a e 58b, il Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo (cpv. 1ter). Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo (cpv. 4). Il Dipartimento competente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, RLSc, RL 400.110), è il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Ai sensi dell’art. 53 LSc, i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi; per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola, rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione scolastica.
4.3. Nel caso concreto, non possono oggettivamente essere condivise le critiche formulate dai reclamanti, che ritengono ingiustificato un intervento delle autorità preposte. Appare infatti innegabile che al momento dell’avvio del procedimento PI 1 era assente da scuola da oltre tre mesi pur trovandosi in età di obbligo scolastico, frequentando la seconda classe di scuola media. Non risulta inoltre che il Dipartimento competente le avesse concesso una deroga all’obbligo formativo o che i genitori ne avessero presentato formale richiesta. Di fatto RE 1 e RE 2 hanno quindi contravvenuto alle disposizioni di legge relative all’obbligatorietà di frequenza scolastica, che tra gli altri hanno come scopo la protezione dei diritti dei minori. In un simile contesto, l’intervento dell’Autorità di protezione rientra indubbiamente nei casi in cui è necessaria una valutazione al fine dell’adozione di eventuali misure di protezione. Il parere dei genitori che sostengono non fossero necessari accertamenti volti a verificare la situazione di PI 1 e garantirle protezione e rispetto dei suoi diritti appare pertanto infondato, così come le critiche all’operato dell’Autorità di protezione relative all’addebito degli oneri processuali, tenuto conto di una ripartizione secondo equità. Al proposito, non si può esimersi dall’evidenziare che la somma imputata ai reclamanti appare particolarmente esigua considerato l’impegno dell’Autorità di primo grado, che risulta concretamente dagli atti. La decisione impugnata merita di conseguenza di essere integralmente confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 650.–
b) spese fr. 150.–
fr. 800.–
sono posti a carico di RE 1 e RE 2 in solido. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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