AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.34
Data decisione, Autorità: 18.09.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. E-mail senza firma dell’escusso manoscritta o elettronica qualificata. Richiesta di annullamento del precetto esecutivo e ripartizione delle spese esecutive
Incarto n. 14.2023.34
Lugano 18 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 14 marzo 2022 dalla
CO 1, __________ (rappresentata da RA 1, __________)
contro
RE 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 300.– oltre agli interessi del 5% dal 2 settembre 2022, indicando quale causa del credito il “Mancato pagamento di un costo relativo al rifacimento di una chiave appartenente al Creditore (chiave mai ritornata) che abbiamo dovuto richiedere al concessionario […]”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 marzo 2022 la CO 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole. Nei termini impartiti, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 dicembre 2022 e l’istante ha replicato con scritto del 9 gennaio 2023.
C. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2023 per ottenerne la riforma nel senso di respingere l’istanza, porre la tassa di giustizia e le spese a carico dell’istante e ordinare all’Ufficio d’esecuzione di cancellare il precetto esecutive, le spese esecutive restando a carico di chi le ha anticipate, “protestate tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza”. Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2023, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, con addebito alla controparte delle spese esecutive, della tassa di giustizia e delle “spese” e con scritto spontaneo del 3 maggio 2023 ha esposto ulteriori argomentazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 15 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 25 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Sono tempestive anche le osservazioni della CO 1, inoltrate già il 21 aprile 2023 entro il termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC) assegnatole per esprimersi sul reclamo, che le è stato notificato il 18 aprile. Non lo è invece lo scritto spontaneo del 3 maggio 2023, trasmesso dopo la scadenza di questo termine. Non può infatti essere considerato quale frutto dell’esercizio del diritto di replica garantito dagli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost. (tra tante: sentenza della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021, consid. 5.3), poiché con tale scritto la resistente non prende posizione su un (ulteriore) memoria della reclamante (una replica), ma aggiunge argomenti alle sue osservazioni. La Camera non potrà quindi tenerne conto ai fini dell’odierno giudizio.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, i documenti allegati alle osservazioni e allo scritto spontaneo del 3 maggio 2023 sono inammissibili, sicché la Camera ne farà astrazione nello statuire sul reclamo.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima rilevato che da un’email del 9 dicembre 2021 si evince che RE 1 ha accettato la restituzione della nota chiave alla CO 1, sia pure vincolandola ad alcune condizioni. Ne ha dedotto l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, salvo poi scrivere che non esiste un riconoscimento di debito. In conclusione ha nondimeno accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria.
Nel reclamo, RE 1 afferma, in particolare, che agli atti non esiste alcun riconoscimento di debito e che l’email citata dal Giudice di pace, siccome è priva di una sua firma manoscritta o elettronica, non può costituire un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Nelle osservazioni al reclamo, la CO 1 ribatte che la documentazione prodotta dimostra “in modo eloquente” l’esistenza di un debito in capo all’escussa. Riconosce che su nessuna delle e-mail agli atti figura una firma manoscritta o elettronica della reclamante, ma “vista la funzione dell’Avv. PA 1 che sicuramente, in qualità di notaio sarà al beneficio di una regolamentazione FiEle” presume che “la mail da noi evidenziata e datata 16.5.2022 presenti, a tutti gli effetti, l’ammissione formale di possesso di una chiave [a noi] spettante”.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).
Il riconoscimento di debito deve recare la firma manoscritta o la firma elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze della CEF 14.2019.232 del 29 aprile 2020, consid. 5, e 14.2017.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b). Stante l’art. 14 cpv. 2bis CO la firma può certo essere, salvo disposizioni contrattuali contrarie, una “firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata” ai sensi della legge sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle; RS 943.03, art. 2 lett. e; Veuillet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 17 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 82 LEF), ma spetta a chi se ne prevale dimostrare l’esistenza di una simile firma su un documento in cui l’escussa si sarebbe riconosciuta debitrice della pretesa posta in esecuzione (sentenza della CEF 14.2023.33 del 24 agosto 2023, consid. 5.1).
6.1 Nella fattispecie, nell’incarto non figura alcun documento con la firma manoscritta o elettronica certificata di RE 1 (neanche l’email del 9 dicembre 2021), men che meno un suo riconoscimento del credito posto in esecuzione. In assenza di un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che incombeva all’istante produrre, il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto respingere l’istanza anziché accoglierla per un motivo invero inspiegabile. Che i documenti agli atti possano dimostrare, a detta dell’escutente, un debito dell’escussa nei suoi confronti è una circostanza senza rilievo in una causa sommaria di rigetto dell’opposizione. Sulla questione si determinerà eventualmente il giudice del merito ove l’istante lo adirà con un’azione di merito (sopra consid. 2).
6.2 Per quanto attiene alla causa in esame, il reclamo dev’essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza. È per contro irricevibile la domanda volta a ordinare all’Ufficio d’esecuzione di cancellare il precetto esecutive e a porre le spese esecutive a carico di chi le ha anticipate (ovverosia l’escutente), perché si tratta di questioni che competono esclusivamente all’ufficio d’esecuzione e, su ricorso (art. 17 LEF), all’autorità di vigilanza (cfr. sentenza della CEF 14.2021.44 del 6 settembre 2021, RtiD 2022 I 641 n. 30c, consid. 4.3.1).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), che può ritenersi equivalente per ambedue le parti (da un lato reiezione dell’istanza, tranne parzialmente sulle spese giudiziarie, e dall’altro irricevibilità della domanda di cancellazione del precetto esecutivo e di ripartizione delle spese esecutive) stante l’esigua entità della somma posta in esecuzione.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1-3 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 80.–, già anticipate dall’istante, sono poste per metà a suo carico e per l’altra metà a carico della convenuta. Non si assegnano indennità ripetibili o d’inconvenienza.
[abrogato]
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste per metà a suo carico e per l’altra metà a carico della CO 1. Non si assegnano indennità ripetibili o d’inconvenienza.
Notificazione a:
– avv. PA 1, Studio legale e notarile, __________, CP __________, __________; – RA 1, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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