AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.153
Data decisione, Autorità: 22.06.2023, CDP
Titolo: Reclamo contro la tassazione della nota onorario del patrocinatore
Incarto n. 9.2022.153
Lugano 22 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Luca Grisanti
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Villa
sedente per statuire nella causa che oppone l'
PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la tassazione della nota professionale presentata il 5 agosto 2022 dall’avv. PR 1, emanata in relazione alle misure di protezione concernenti PI 1 e PI 2, figli di RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 26 settembre 2022 presentato dall’avv. PR 1 contro la decisione emessa il 25 agosto 2022 dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2012) e PI 2 (2015) sono figli di RE 1, cittadina __________ al beneficio di un permesso di dimora (B), e di padri ignoti (non accertati). L’autorità parentale su entrambi i bambini è pertanto esercitata dalla sola madre. Da tempo l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: “Autorità di protezione” o “Autorità”) si sta occupando della situazione dei minori e del loro rapporto personale con la madre.
B. Dopo vicissitudini note alle parti e che non occorre qui rievocare, con risoluzione dell’11 febbraio 2021 (n. ) l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, sia la decisione di sospendere provvisoriamente le relazioni personali tra madre e figli, sia le misure di protezione già in essere in favore dei minori PI 1 e PI 2, tra cui la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della genitrice sui bambini (art. 310 CC) – attualmente collocati presso il __________ – e l’iscrizione di PI 1 presso l’. L’Autorità ha altresì istituito una curatela educativa (ai sensi dell’art. 308 CC) in favore dei minori con i seguenti compiti: consigliare e aiutare la madre nella cura dei figli mediando le esigenze scolastiche e della rete alla madre e mantenendo i contatti con la rete educativa-terapeutica; vigilare sulle relazioni personali con la madre verificando la possibilità di ripristinare dei diritti di visita in forma strettamente sorvegliata e rappresentare i minori in ambito medico e scolastico per quanto non già di competenza della direzione del CEM. A tale scopo è stata designata CURA 2, collaboratrice dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), settore delle tutele e delle curatele di __________. Infine è stato confermato l'ordine alla madre di collaborare con la rete (CEM __________, curatrice educativa, scuola).
C. Con decisione separata del medesimo giorno (ris. __________) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC in favore di PI 1 e PI 2, “con il compito di rappresentare i minori nell’ambito di un attuale o futuro procedimento penale a carico della madre RE 1 per i comportamenti ascrivibili al verificarsi di lesioni personali nei confronti dei figli nell’ambito del loro accudimento da parte della madre, nonché ogni altro comportamento illecito perseguibile”. Quale curatrice di rappresentanza è stata nominata l’avv. CURA 1, la quale già rappresentava i minori nella procedura dinanzi all’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 314abis CC.
D. Sempre l'11 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha intimato le due decisioni testé evocate a RE 1 impartendole un termine di 20 giorni per munirsi di un legale che la assistesse "nell'ambito della procedura presso la scrivente Autorità di protezione", con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro le sarebbe stato assegnato un patrocinatore d'ufficio. Dando seguito a tale ingiunzione il 16 febbraio 2021 RE 1 ha incaricato l'avv. PR 1.
E. Con risoluzione n. __________ del 9 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha accolto la domanda del 26 marzo 2021 presentata dall’avv. PR 1 e posto RE 1 al beneficio “della dispensa dal pagamento di eventuali spese e tasse di giustizia” e “del gratuito patrocinio per gli atti e le procedure successivi alla data dell’istanza”.
F. Con decisione cautelare del 25 novembre 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha ripristinato “in modalità strettamente sorvegliata” le relazioni personali di PI 1 e PI 2 con la madre, stabilendo che i diritti di visita sarebbero stati esercitati ogni settimana, per la durata indicativa di un’ora per ogni bambino, con la sorveglianza di __________.
G. Intanto, con due distinte decisioni rispettivamente del 20 ottobre 2021 (ris. n. __________) e del 25 novembre 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di procedere a una valutazione psicodiagnostica a favore di PI 1 e PI 2, comprensiva di consulto pedopsichiatrico e di valutazione cognitiva. I due rapporti sono stati trasmessi all’Autorità il 12 maggio 2022.
H. Nel frattempo una (prima) nota professionale intermedia dell’avv. PR 1 per prestazioni dal 16 febbraio 2021 al 22 ottobre 2021 è stata tassata dall’Autorità di protezione con decisione del 9 febbraio 2022 (ris. n. __________) che ha decurtato la parcella del patrocinatore da fr. 6'968.20 (di cui fr. 5'970.– di onorario, fr. 500.– di spese e fr. 498.20 di IVA) a fr. 4'033.95 (di cui fr. 3'405.– di onorario, fr. 340.50 di spese e fr. 288.45 di IVA). Tale decisione non è stata impugnata.
I. Il 5 agosto 2022 l’avv. PR 1 ha presentato all’Autorità di protezione una nuova nota d’onorario inerente alle prestazioni svolte a favore di RE 1 dall’8 novembre 2021 al 5 agosto 2022 per complessivi fr. 4'371.50 (di cui fr. 3'690.– di onorario, fr. 369.– di spese e fr. 312.50 di IVA).
L. Con decisione del 25 agosto 2022 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha tassato anche la seconda nota d’onorario dell’avv. PR 1, riducendo la pretesa da fr. 4'371.50 a fr. 2'292.40 (onorario fr. 1'935.–, spese fr. 193.50 e IVA fr. 163.90).
M. Contro la decisione appena citata, il 26 settembre 2022 l’avv. PR 1 ha presentato reclamo davanti a questa Camera, postulandone l’annullamento e l’accoglimento integrale della propria nota professionale, protestate spese e ripetibili.
N. Con uno scritto del 18 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha comunicato a questa Camera di rinunciare a presentare osservazioni, rinviando integralmente alle motivazioni addotte nella propria decisione e proponendo la reiezione del reclamo. Mediante replica del 27 ottobre 2022, l’avv. PR 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni aggiungendo una sua “riflessione in diritto” per giustificare le prestazioni indicate nella nota professionale e contestate dall’Autorità di primo grado. L'Autorità di protezione non ha duplicato.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). La competenza di questo giudice è pertanto data.
In merito alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale – ossia alla Legge sulla procedura amministrativa (in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa [art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8]) e, nello specifico in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art. 13 LAG rinvia; cfr. sentenza della CDP 9.2021.104 del 7 ottobre 2021, consid. 1 con rinvii).
Secondo l’art. 12 cpv. 2 LAG il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito ossia, nel caso concreto, con un reclamo il cui termine è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione (art. 450b cpv. 1 CC). Dal momento che la notifica è avvenuta in concreto all’avv. PR 1 il 26 agosto 2022, il termine d’impugnazione sarebbe scaduto così domenica 25 settembre, salvo protrarsi al lunedì successivo (26 settembre 2022). Presentato quello stesso giorno (cfr. data del timbro postale), ultimo giorno utile, il gravame è dunque tempestivo.
Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha tassato la nota di fr. 4'371.50 chiesta dal patrocinatore di RE 1 (fr. 3'690.– di onorario, fr. 369.– di spese e fr. 312.50 di IVA) in fr. 2'292.40 (fr. 1'935.– di onorario, fr. 193.50 di spese e fr. 163.90 di IVA) riducendo il dispendio di tempo da lui esposto da 20 ore e 50 minuti alla tariffa di fr. 180.– l’ora (come previsto dall’art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 178.310]) a 10 ore e 45 minuti e riconoscendogli l’indennità fissa per le spese prevista dall’art. 6 cpv. 1 del suddetto Regolamento (ossia 10% dell’onorario). L’Autorità ha fondato la propria decisione sull’art. 4 LAG, riconoscendo al patrocinatore le prestazioni a suo dire risultanti da una “ragionevole conduzione del mandato a esclusione di quelle che esulano da un ambito strettamente forense”. Ha inoltre ricordato che per la determinazione dell’onorario occorre in particolare prendere in considerazione la complessità, l’importanza e l’estensione della pratica, mentre per quanto concerne il tempo impiegato bisogna valutare quante ore ritenere giustificate in base all’attività svolta dal legale nel singolo caso, rimanendo valido il principio per cui una tariffa di avvocato, comunque sia applicata, deve garantire un congruo onorario adeguato alla reale entità del lavoro svolto.
Sulla scorta di tali presupposti, l’Autorità di protezione ha esaminato le prestazioni presentate dall’avv. PR 1 suddividendo le attività in quattro gruppi. Nel primo ha indicato quelle che a suo dire non possono essere riconosciute siccome, oltre a non avere una natura “strettamente forense, nemmeno hanno un impatto determinante nella procedura”. Nel secondo ha raccolto le prestazioni da stralciare in quanto “senza alcuna influenza sulla procedura”, non essendo di natura legale “bensì manifestamente di sostegno” a RE 1. Nel terzo e nel quarto gruppo l’Autorità ha invece elencato le prestazioni che a mente sua devono essere ridotte poiché ritenute eccessive rispetto al tempo necessario per una ragionevole conduzione del mandato. Le stesse si riferiscono in particolare ai rapporti del Servizio Medico Psicologico (SMP) concernenti i minori e alla redazione delle osservazioni ai medesimi trasmesse dall’avv. PR 1 all’Autorità di protezione il 9 giugno 2022.
Il reclamante ritiene che la decisione impugnata costituisce un “abuso nel potere di apprezzamento” e risulta finanche arbitraria poiché non si confronta concretamente con il lavoro da lui effettuato e fatturato. Passando in rassegna i quattro blocchi suddivisi dall’Autorità di protezione (v. nel dettaglio sotto, consid. 6.1 a 6.4.2), l’avv. PR 1 si oppone alle decurtazioni della sua nota professionale giustificando la necessità e il tempo impiegato delle prestazioni elencate nella parcella.
Ai sensi dell’art. 4 LAG, al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese per le prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi per forza di cose definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione l'autorità di tassazione della nota gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo – dal momento che conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto – l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello della prima istanza, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (analogamente: sentenze della III CCA inc. n. 13.2022.37 del 19 dicembre 2022, consid. 3.1 e 13.2020.134 del 30 marzo 2021, consid. 3).
6.1 Tra le “prestazioni di contatto con la rete attiva in favore dei minori che non possono essere riconosciute” l’Autorità di protezione ha annoverato uno scambio di e-mail avvenuto il 18 novembre 2021 tra l’avv. PR 1 e la psicologa dr.ssa __________ (incaricata per il supporto alla genitorialità di RE 1) in cui costei “chiedeva informazioni” al patrocinatore della signora RE 1 e quest'ultimo le rispondeva di essere in attesa da parte di “SMP e __________” (10 minuti), l’invio della documentazione alla dr.ssa __________ (10 minuti), la ricerca di contatto (telefonico e via e-mail) con la signora CURA 2 e il colloquio telefonico con la sua segretaria (20 minuti), un colloquio telefonico con __________, assistente sociale dell'UAP (10 minuti) e una telefonata da parte di quest’ultimo all’avv. PR 1 previo appuntamento telefonico (15 minuti). Al proposito l’Autorità di prime cure ha addotto che tali contatti tra il patrocinatore e la rete non erano di natura strettamente forense e non avevano un impatto determinante nella procedura.
6.1.1 Nel reclamo l’avv. PR 1 ricorda il ruolo rivestito dalle persone citate nella sua nota professionale, manifestando la propria perplessità per il fatto che l’Autorità di protezione non gli riconosca – quale rappresentante della madre dei minori toccati dalle varie misure – la possibilità di avere “contatto con la rete che interagisce costantemente con le persone interessate e che crea il supporto per le successive decisioni”. A mente del reclamante l’autorità di prima istanza non ha spiegato perché le prestazioni in questione non avrebbero un impatto determinante nella procedura, oltretutto “ancora in alto mare”, e ciò non per colpa sua o della sua assistita.
6.1.2 Ora, non è contestato che la dott.ssa __________ (psicologa incaricata dall’Autorità di protezione di valutare le capacità genitoriali di RE 1 nei confronti dei figli, v. risoluzione n. __________ del 7 maggio 2020), CURA 2 (curatrice educativa designata dall’Autorità di protezione in favore dei minori PI 1 e PI 2 con risoluzione 432/2021 dell’11 febbraio 2021) e __________ (assistente sociale dell’UAP) facciano tutti e tre parte della rete che si sta occupando della situazione dei figli di RE 1 e della loro relazione con la madre. Né si disconosce che i contatti e la collaborazione con la rete rientrano di per sé fra i compiti regolati dalla decisione dell’11 febbraio 2021 (risoluzione n. __________) e possano quindi – in qualche modo – ricondursi alla procedura nella quale l'avv. PR 1 è stato chiamato a intervenire come patrocinatore. Come non si revoca in dubbio che per assolvere correttamente il proprio mandato il legale, in una procedura come quella in esame, debba, in una certa misura, poter interagire con la rete. Il problema è che il reclamante non spiega perché le specifiche prestazioni in rassegna, non riconosciute dall'Autorità di protezione e del cui contenuto tutto o quasi si ignora, sarebbero state "indispensabili" per l'attività forense (e non andrebbero considerate alla stregua di un sostegno morale o di un ausilio sociale: cfr. DTF 109 Ia 111 consid. 3b), non bastando a tal proposito il laconico appunto del reclamante secondo cui il "il contatto con la rete (…) crea il supporto per le successive decisioni". Spettava al reclamante (che intende farsi riconoscere dallo Stato la sua nota professionale) rendere quanto meno verosimile l'imprescindibilità delle prestazioni in oggetto per l'attività forense che gli è stata affidata. Privo di sufficiente motivazione, il reclamo sfugge, su questo punto, a ulteriore disamina.
6.2 Per l’Autorità di protezione andavano inoltre “stralciate” sei prestazioni dell’avv. PR 1 che a suo dire sarebbero state "senza alcuna influenza sulla procedura" e non sarebbero state di natura legale ma piuttosto “manifestamente di sostegno alla signora RE 1 confrontata alla rete o anche per proprie necessità che esulano dalle [sue] competenze” e meglio:
8 novembre 2021: Coll. con cliente, non riesce a contattare la dr.ssa __________, non ha notizie da nessuno della rete. Vuole capire, fissiamo appuntamento per il 9.11.2021 (15');
9 novembre 2021: Coll. in Studio con cliente (non ha più avuto info né contatti) (20');
8 marzo 2022: Coll. tel. con cliente per informazioni; permesso B ottenuto, sedute (visite ai figli) con signora __________ OK, è andata a parlare con le maestre collaborazione con servizio PS (25');
10 giugno 2022: Ricevo cliente per incombenze richiestemi dalla rete e curatrice (documenti da compilare per vacanze dei minori in __________ e passeggiata scolastica, pratiche eseguite nel mio Studio e in contatto email con la curatrice) (90');
30 giugno 2022: Passa segretaria avv. CURA 1 a consegnare i passaporti e i permessi di soggiorno dei minori PI 2 e PI 1, chiamo la cliente per venire a prenderli e preparo la ricevuta (10').
6.2.1 Il reclamante si oppone allo stralcio di tali prestazioni, poiché a suo dire esse erano attinenti alla causa. Allega in particolare che la prestazione di 90 minuti del 10 giugno 2022 è avvenuta su richiesta della rete e l’incombenza affidatagli è andata a buon fine e nell’interesse dei minori. Al proposito egli accenna a un’iniziale opposizione di RE 1 nel non avere i figli durante le vacanze estive soggiungendo che la prestazione del 30 giugno 2022 concludeva questo suo intervento. Anche per questo gruppo di prestazioni egli non comprende – dal momento che l’Autorità non l’ha spiegato – quale sia il motivo “concreto e puntuale” per cui le stesse andrebbero stralciate, a maggior ragione ove si consideri che in veste di patrocinatore egli ha “dovuto risolvere quanto la rete non ha saputo fare”. Non ricevendo poi l’Autorità di protezione copia di quanto la rete chiede al patrocinatore (e viceversa), per il reclamante spetterebbe a essa informarsi e svolgere semplici accertamenti in merito, partendo dal presupposto che l’avvocato non “freghi” ore e capisca ciò che sia o meno legittimo fatturare.
6.2.2 Per quel che è delle due prestazioni del 10 e del 30 giugno 2022, l’Autorità di protezione, rinunciando a presentare osservazioni al reclamo, non ha preso posizione sulle spiegazioni fornite dal reclamante. Non v'è dunque ragione di dubitare che la prima prestazione sia stata richiesta dalla rete (come è per altro specificato nella nota d'onorario) e che la seconda abbia concluso l'intervento in oggetto. Ciò posto, mal si comprende come tali prestazioni, richieste dalla rete e non intraprese su iniziativa del patrocinatore o della sua mandante, non siano di per sé da onorare, potendosi al riguardo presumere che esse fossero verosimilmente indispensabili all'attività forense dell'avv. PR 1 nella procedura in rassegna. Le due prestazioni in questione andrebbero dunque onorate per il tempo indicato dal reclamante (che l'Autorità di protezione non ha contestato, come tale, nel suo calcolo). Se non che, a ben vedere, la prestazione del 30 giugno 2022 (consegna, da parte della segretaria dell'avv. CURA 1, dei passaporti e dei permessi di soggiorno dei minori, telefonata alla cliente per venire a prenderli e preparazione della ricevuta) si appalesa d'acchito come semplice attività di natura amministrativa e di cancelleria che, quand’anche svolta da un legale, non può legittimare la remunerazione del tempo ad essa dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di natura prettamente giuridica (cfr. la già citata sentenza della III CCA inc. n. 13.2022.37, consid. 7 con riferimento). Nella misura in cui non ha riconosciuto tale prestazione, che poteva senz'altro essere svolta dalla segretaria del reclamante, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica. Laddove invece non ha riconosciuto la prestazione del 10 giugno 2022 (non contestata nel suo conteggio: 90 minuti), l'autorità di prime cure ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento che va di conseguenza corretto.
6.2.3 Per quanto riguarda per contro le altre prestazioni del secondo blocco (B), vale per analogia quanto illustrato dianzi (consid. 6.1.2) in relazione alle prestazioni del primo blocco (A). Una volta di più il reclamante, cui spettava di rendere quanto meno verosimile la pretesa, non spiega perché sarebbe erronea la decisione impugnata che – seppur in maniera telegrafica – ha reputato tali prestazioni senza influenza sulla procedura bensì manifestamente di sostegno a RE 1. Privo di ogni confronto con la decisione impugnata (non potendo di certo bastare come sufficiente motivazione il vago accenno a una non meglio precisata "presunzione" che un avvocato non "freghi" ore), il reclamo è destinato su questo punto all'insuccesso.
6.3 Il terzo gruppo concerne prestazioni che secondo l’Autorità di protezione devono essere “ridotte” in quanto “eccessive rispetto al tempo necessario stante una ragionevole conduzione del mandato”. Esse si riferiscono ai due rapporti (valutazioni psicodiagnostiche) del 12 maggio 2022 concernenti PI 1 e PI 2 allestiti dal Servizio medico-psicologico (SMP) di __________. Nel tassare la nota l’Autorità, che aveva già tenuto conto della prestazione dell’avvocato del 24 maggio 2022 di 70 minuti per la lettura di tali rapporti, una loro valutazione e l’invio di una e-mail alla cliente per fissare un appuntamento (v. pag. 2 della nota professionale), ha ridotto i tre successivi interventi (del 25, 30 e 31 maggio 2022) da 180 a 60 minuti. Ha infatti considerato giustificato riconoscere – dopo lettura dei rapporti – un tempo ragionevole per un colloquio personale con la cliente di al massimo 60 minuti, accogliendo quindi solo in parte la richiesta del patrocinatore (ossia due incontri con la propria assistita e una lettera a quest’ultima in cui egli esponeva le proprie considerazioni sui rapporti nonché una rilettura approfondita dei punti critici dei medesimi).
6.3.1 Il reclamante rileva che gli interventi fatturati si riferivano a una fase “delicata e decisiva” della procedura. Egli non comprende perché l’Autorità di protezione abbia ridotto tali prestazioni, tanto più che detta autorità non conosceva né poteva conoscere (opponendovisi il segreto professionale) la sostanza e l'influenza del lavoro effettuato per la vertenza.
6.3.2 Ora, che una siffatta motivazione basti per riformare la decisione impugnata è alquanto dubbio. Il reclamo si esaurisce al proposito in una mera recriminazione. Per tacere del fatto che l'interessato non spiega in cosa consisteva la fase “delicata e decisiva” della procedura per giustificare il dispendio di tempo esposto. Né tanto meno perché l'Autorità di protezione avrebbe ecceduto nel proprio apprezzamento riconoscendogli un'ora per un colloquio personale con la cliente. Ma anche a prescindere da ciò, il reclamo non sarebbe destinato a miglior sorte su questo punto. Non si vede – né tanto meno il reclamante illustra – perché gli servissero (quasi) tre ore per spiegare alla cliente (e invero rileggere) due rapporti, oltretutto in molti tratti simili se non identici, per la cui lettura (e valutazione) egli aveva impiegato poco più di un'ora (70 minuti, compreso anche l'invio di una e-mail alla cliente per appuntamento). Limitando il dispendio di tempo a un'ora, l'Autorità di protezione non ha trasceso – a un sommario esame – il proprio margine di apprezzamento. Ancor meno ove si consideri – come si vedrà in appresso (consid. 6.4) – che al patrocinatore è stato riconosciuto un ulteriore "confronto" con la cliente a margine delle osservazioni del 9 giugno 2022 aventi per oggetto (anche) le due valutazioni psicodiagnostiche del 12 maggio 2022. Su tale questione non soccorre diffondersi.
6.4 Da ultimo, l’Autorità di protezione ha ridotto di 225 minuti il tempo rivendicato (in 525 minuti) dall’avv. PR 1 per la redazione delle osservazioni (di sei pagine) trasmesse il 9 giugno 2022. Essa ha considerato eccessivo il dispendio orario indicato dal patrocinatore “stante una ragionevole conduzione del mandato”, ritenendo sufficiente un tempo complessivo di 5 ore per un esame della fattispecie, un confronto con la cliente, la redazione dell’allegato e la sua trasmissione.
6.4.1 Il reclamante contesta suddetta riduzione ritenendo iniquo (a differenza di quanto avviene per esempio per i traduttori) l’utilizzo di una remunerazione forfettaria a pagina così come l'avrebbe applicata l’Autorità di protezione. Respinge ogni indebita ingerenza nella valutazione dell’effettiva necessità di un determinato dispendio orario, soprattutto in un momento “centrale, potenzialmente decisivo e delicato da più punti di vista” della procedura in oggetto.
6.4.2 Per tutte le prestazioni (del 7, 8 e 9 giugno 2022) del reclamante inerenti alla redazione delle osservazioni (6 pagine fitte) – e ad altri interventi annessi – richieste il 18 maggio 2022 dall’Autorità di protezione ed esposte nella nota professionale, la riduzione a sole cinque ore appare effettivamente sproporzionata per rapporto allo sforzo profuso. D'altronde anche la profusione di tempo rivendicata dal reclamante risulta oggettivamente eccessiva per rapporto al tempo che un patrocinatore spiccio e sollecito avrebbe riservato alle attività in questione. Anche perché i rapporti di valutazione psicodiagnostica erano già stati (ri)letti e discussi con la cliente (v. sopra, consid. 6.3.2). Quanto al fatto poi che la riduzione toccherebbe l'onorario "in un momento centrale, potenzialmente decisivo e delicato", l'obiezione non è, una volta di più, sostanziata. Tutto ponderato un tempo complessivo di sei ore e mezzo, tenuto conto di un breve riesame dei rapporti, di un breve confronto con la cliente, della stesura dell’allegato, della sua rilettura finale e della trasmissione all’Autorità destinataria, così come delle altre prestazioni indicate al 9 giugno 2022 (“invio mail a signora CURA 2 e alla rete per esigenze della rete [permessi e passaporti minori], ricevo mail da avv. CURA 1 con lett. 8.6.2022 inviata all’ARP __________ e le autorizzazioni all’espatrio”) può dirsi ragionevole. Entro tali limiti il reclamo merita dunque accoglimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
“1. A favore del patrocinatore avv. PR 1, __________, è riconosciuto l’importo di:
onorario fr. 2'475.00
spese (art. 6 cpv. 1 RTar) fr. 247.50
IVA 7.7% su fr. 2'722.50.– fr. 209.65
Totale fr. 2'932.15
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste per tre quarti a carico del reclamante e per il resto a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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