AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.155
Data decisione, Autorità: 13.06.2023, CDP
Titolo: Autorità parentale congiunta Mancato accordo dei genitori in merito a interessi essenziali del figlio ("non quotidiani")
Incarto n. 9.2022.155
Lugano 13 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
per quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2013) e PI 2 (2016) sono figli di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e vivono separati.
B. Con decisione 10 ottobre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice educativa dei minori (art. 308 cpv. 1 e 2 CC).
C. Il 21 maggio 2019 è stata trasmessa dall’UAP la valutazione socio-ambientale.
L’11 luglio 2019 il Servizio Medico Psicologico ha trasmesso all’Autorità di protezione la valutazione sulle capacità genitoriali.
D. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 8 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha, tra l’altro, disposto che il padre il padre terrà con sé i figli tutti i sabati dalle 10.00 alle 18.00 (disp. 2), ordinato ai genitori un percorso di psicoterapia famigliare (disp. 3) e una valutazione psicodiagnostica e psicoaffettiva di PI 1 con ascolto della minore (disp. 4).
E. Il 20 settembre 2021 la Clinica __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione la valutazione ordinata che suggerisce una mediazione fra i genitori, l’estensione delle relazioni personali padre-figli e dei controlli evolutivi per entrambi i minori (per monitorare lo sviluppo psico-affettivo degli stessi).
F. Durante l’udienza 19 ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha deciso di estendere le relazioni personali padre-figli (da venerdì dopo scuola alla domenica sera ogni due settimane, nonché il mercoledì pomeriggio) (disp. 1). Ai genitori è stato “chiesto di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella perizia di Clinica __________ del 20 settembre 2021” (disp. 6).
G. Con scritto 19 gennaio 2022 CO 2 ha chiesto “un aggiornamento istruttorio con Clinica __________, di essere messo in condizione di porre in essere le misure raccomandate per i bimbi”, accollandosi ogni onere e l’estensione dei diritti di visita.
H. Con scritto 2 marzo 2022 RE 1, si oppone ad un’estensione dei diritti di visita, acconsente che i figli vengano seguiti da uno psicologo, che garantisca loro uno spazio di parola, precisando che l’organizzazione non può essere demandata esclusivamente al padre. Precisa di non vedere la necessità di un aggiornamento istruttorio da parte di Clinica __________.
I. Con ulteriore scritto 31 agosto 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di “essere autorizzato a procedere in autonomia con le attività suggerite da Clinica __________, a mie spese e in concomitanza con i miei diritti di visita”.
J. Mediante decisione 20 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a procedere in autonomia con le attività terapeutiche e di sostegno in favore dei figli indicate nel referto 20 settembre 2021 della Clinica __________ (disp. 1), a predisporre a sue spese e in concomitanza dei suoi diritti di visita con i figli regolari controlli evolutivi per gli stessi (disp. 2) e fatto obbligo alla madre di collaborare (disp. 3).
K. Con reclamo 3 ottobre 2022 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 20 settembre 2022, lamentando di non essersi potuta esprimere sulla questione prima. A mente della reclamante non può essere delegata al padre a titolo esclusivo la scelta del terapeuta. La madre ritiene che, lasciando “carta bianca” al padre vi sarebbe il rischio di compromettere l’obiettività del terapeuta e l’intervento potrebbe risultare nocivo ai figli. Ritiene che bisognerebbe attendere l’esito dell’aggiornamento sulle capacità genitoriali ordinata all’UAP (decisione 22 marzo 2022).
L. Con osservazioni 11 ottobre 2022 l’Autorità di protezione chiede la conferma della decisione, precisando di aver ordinato a due riprese ai genitori di iniziare un percorso di psicoterapia famigliare (8 giugno 2021 e 19 ottobre 2021), così come suggerito dalla perizia della Clinica __________ e che malgrado ciò la madre non vi ha aderito.
Mediante osservazioni 13 ottobre 2022 CO 2 chiede la conferma della decisione.
La curatrice ha rinunciato a presentare osservazioni (scritto 25 ottobre 2022).
Con replica 18 novembre 2022 RE 1 ha chiesto la conferma del gravame, indicando che “la terapia dei figli è una questione troppo delicata per essere demandata esclusivamente al padre”.
L’Autorità di prime cure ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.
M. Nel frattempo, il 5 dicembre 2022 l’UAP ha trasmesso all’Autorità di protezione la valutazione socio-ambientale di aggiornamento sui due nuclei famigliari.
Con decisione 21 febbraio 2023, a seguito delle dimissioni della precedente curatrice, l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale nuova curatrice dei minori.
Con decisione 7 marzo 2023 l’Autorità di protezione, alla luce della valutazione 5 dicembre 2022, ha conferito all’UAP mandato di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha autorizzato il padre a “procedere in autonomia con le attività terapeutiche e di sostegno in favore dei figli” indicate nella valutazione 20 settembre 2021 della Clinica __________ a sue spese e in concomitanza dei diritti di visita e fatto obbligo alla madre di collaborare.
Con il suo reclamo RE 1 si oppone alla decisione, lamentando di non essere stata coinvolta e lamentando che la scelta del terapeuta delle figlie non può essere delegata al padre.
Ai sensi dell’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole (cpv. 1bis n. 2 CC).
Se due genitori che detengono l’autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a interessi essenziali del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di protezione deve intervenire quando il disaccordo tra gli stessi mette a rischio il bene del figlio.
In caso di autorità parentale congiunta entrambi i genitori hanno per legge ampi poteri decisionali. Ogni volta che un genitore ha la cura effettiva del figlio può prendere autonomamente decisioni urgenti o di “affari quotidiani” oppure altre decisioni se l’altro genitore non può essere raggiunto con uno sforzo ragionevole. Tutte le altre decisioni devono essere prese congiuntamente dai genitori, indipendentemente se vivano insieme o separati (COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, 2017, n. 12.18, pag. 298).
L’Autorità di protezione può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC) o prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC) (cfr. Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione dell’autorità parentale congiunta come regola”, consid. 5.2).
Il legislatore parte dal principio che i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta possiedano una certa capacità di comunicazione e di collaborazione, ma anche un’attitudine minima al compromesso. Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito ad una decisione importante riguardante il figlio, saranno invitati a rivolgersi ad un servizio di consulenza genitoriale. L’Autorità di protezione non è un organo di risoluzione delle controversie a cui i genitori si possono rivolgere nell’esercizio delle loro responsabilità (COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, n. 12.23 segg., pag. 301).
Dagli atti risulta infatti che a seguito della grave e persistente conflittualità genitoriale, documentata e riconosciuta dalle parti, i minori soffrano di un importante conflitto di lealtà. Tale circostanza pure riconosciuta dalle parti, emerge dalla documentazione specialistica esperita dall’Autorità (cfr. perizia clinica __________ 20 settembre 2021).
Vista l’alta litigiosità, già durante l’udienza 8 giugno 2021 l’Autorità invitava i genitori a voler “iniziare con urgenza ed al più presto un percorso di psicoterapia familiare”. Alla madre veniva inoltre ordinato di accompagnare la figlia alla Clinica __________ per una valutazione psicodiagnostica e psicoaffettiva.
Dalla valutazione psico-affettiva 20 settembre 2021 della Clinica __________ emergeva la necessità di “una messa in campo di regolari controlli evolutivi per PI 2 e PI 1 in modo da poter valutare come i bambini stiano elaborando la separazione difficile e la conflittualità elevata tra i genitori” (cfr. conclusioni).
Con decisione 29 ottobre 2021, presa in sede d’udienza, l’Autorità di prime cure, oltre a ribadire ai genitori l’importanza di una mediazione, ha chiesto loro di “attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella perizia 20 settembre 2021”. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
Ritenuto che la madre non dava seguito alla richiesta dell’Autorità di protezione, il padre ha chiesto nuovamente che le indicazioni degli specialisti venissero messe in atto. Con scritto 2 marzo 2022 RE 1, fra le altre cose, ha informato di essere “d’accordo che PI 1 e PI 2 vengano seguiti da uno psicologo che garantisca loro uno spazio di parola”, opponendosi ad un aggiornamento istruttorio.
Non avendo trovato un accordo con la madre dei suoi figli, CO 2 si è rivolto all’Autorità di prime cure al fine di essere autorizzato ad agire in autonomia.
Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha autorizzato il padre a procedere in autonomia con le attività terapeutiche e di sostegno a favore dei figli.
In concreto l’Autorità ha ordinato ai genitori di eseguire quanto indicato nella perizia specialistica. Al riguardo la madre pur dichiarando di acconsentire alla richiesta del padre di voler dar seguito a quanto indicato nella perizia, in particolare facendo seguire i figli da uno psicologo, di fatto è rimasta inattiva.
Visto quanto sopra, è a giusta ragione che l’Autorità di prime cure, nell’interesse prioritario del bene dei minori, abbia acconsentito alla richiesta del padre, autorizzandolo a procedere in autonomia (art. 307 cpv. 1 CC) con le attività di terapeutiche e di sostegno, peraltro già ordinate oltre un anno prima.
RE 1 nel proprio reclamo avversa la decisione, sostenendo a torto di non aver avuto modo di esprimersi al riguardo. Come risulta dagli atti, e già precisato, la richiesta del padre è stata sottoposta alla madre e l’Autorità di protezione ha più volte sollecitato entrambe le parti a voler dar seguito alle conclusioni della perizia. La contestazione è pertanto pretestuosa e infondata.
La reclamante contesta la decisione indicando genericamente che la scelta dello specialista non può essere lasciata al padre, rivendicando che dovrebbe essere condivisa. Di fatto però, benché sia trascorso un anno e mezzo dalla valutazione, le parti non sembrano aver trovato un accordo.
In relazione alla proposta del padre, RE 1 si limita ad indicare che, ritenuto che le psicologhe sono scelte dal padre non sarebbero sufficientemente “distaccate e obiettive”, senza fornire elemento alcuno a suffragio di tale soggettiva valutazione.
La decisione dell’Autorità di prime cure, nell’interesse prioritario dei minori, va pertanto confermata.
A titolo abbondanziale va rilevato che, nella circostanza in cui il seguito specialistico in esame non sia ancora stato avviato, nulla impedisce ai genitori, detentori dell’Autorità parentale congiunta, di volersi accordare in merito ad un altro specialista.
Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va respinto siccome infondato e pretestuoso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster